PARTE F – ENTRATA IN VIGORE – Articolo 103

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  • Governance & Istituzioni: Stato di diritto
  • Giustizia & Diritti: Riforma giudiziaria

Entrata in vigore

  1. Fatto salvo il paragrafo 2, la presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  2. La parte A del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 182), la parte B del codice di procedura penale (legge 4620/2019, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 96) e la parte C del codice dell'organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109) entrano in vigore il 16 settembre 2024, data di entrata in vigore della parte A della legge 5108/2024 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 65).

Osservazioni

2 risposte a "PARTE F – ENTRATA IN VIGORE – Articolo 103”

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  1. bravo

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    Nessuna località di esportazione trovata.


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  2. Per quanto riguarda il paragrafo 2 della disposizione di diritto temporale proposta e, in particolare, per quanto riguarda le modifiche del codice di procedura civile, per motivi di certezza del diritto, è necessaria una disposizione più ampia per quanto riguarda la legge transitoria sui ricorsi (cfr. in dettaglio la mia osservazione su questo argomento nella presente consultazione di cui alla parte A).

    Anastasi Kardamakis
    Avvocato di Athinon

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    📍 È necessaria una regolamentazione più ampia della legge transitoria sui ricorsi di cui al paragrafo 2. 1 attività
    🟢 Per motivi di certezza del diritto

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