Soppressione dall'elenco delle cause fiscali pendenti dinanzi alla commissione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie – Modifica dell'articolo 16, paragrafi 6 e 7, della legge 4714/2020
- L'articolo 16, paragrafo 6, della legge 4714/2020 (GG I 148) sulla commissione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie fiscali apporta le seguenti modifiche: a) al secondo comma, sono soppressi i termini "e rinviati dal segretariato dei comitati alla Corte competente senza redigere un verbale"; b) al terzo comma, sono aggiunti i termini "e la causa è cancellata dall'elenco con atto del presidente della Corte" e il paragrafo 6 è così formulato:
"6. L'esame delle richieste di risoluzione extragiudiziale è completato entro il 31 ottobre 2024 e il verbale della risoluzione extragiudiziale è emesso entro il 31 dicembre 2024, data in cui termina il mandato del capo dell'esecutivo, dei membri delle sezioni della Commissione e dei segretari. Le domande non esaminate entro il 31 ottobre 2024 sono considerate implicitamente respinte. Finché la causa è pendente dinanzi alle Commissioni, i procedimenti dinanzi al Consiglio di Stato o al tribunale amministrativo ordinario competente sono sospesi e la causa è cancellata dall'elenco con un atto del presidente del tribunale. La sospensione non si estende alla tutela giurisdizionale provvisoria.»;
- L'articolo 16, paragrafo 7, della legge 4714/2020 è così modificato: a) al diciassettesimo comma, sono aggiunte le parole aa) "o in caso di rigetto implicito della domanda a causa dell'inesistenza del termine di cui al paragrafo 6" e ab) "su richiesta di una delle parti", b) è aggiunto un diciottesimo comma e il paragrafo 7 è così formulato:
"7. La Commissione verifica le asserzioni sulla base della giurisprudenza e della prassi consolidata dell'amministrazione fiscale. Essa può proporre che la domanda sia accolta o respinta in tutto o in parte e presenta in ogni caso al richiedente una proposta specifica indicante gli importi dell'imposta principale, delle maggiorazioni, degli interessi, delle maggiorazioni e delle ammende. Il paragrafo 8 si applica al pagamento dell'importo della transazione contenuto nella proposta di cui sopra. La proposta della Commissione contiene una motivazione adeguata ed è comunicata al richiedente dal segretariato della Commissione, conformemente all'articolo 5 della legge 4174/2013 (GG I 170). Se il richiedente accetta la proposta della Commissione entro cinque (5) giorni lavorativi dalla sua notifica, è redatta una pertinente relazione di transazione extragiudiziale, che è pubblicata sul sito web del ministero dell'Economia e delle finanze nazionali, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. L'accettazione è confermata dalla firma della proposta da parte del richiedente. Al momento della firma della proposta, il richiedente seleziona anche il numero desiderato di dosi. Il numero di rate è lo stesso, sia per il pagamento dell'imposta principale che per il pagamento di imposte aggiuntive, interessi, supplementi e multe. La relazione di transazione stragiudiziale è titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 45 della legge 4174/2013 (GG I 170) e l'importo ivi indicato è stabilito come entrata pubblica, mentre la costituzione iniziale è soppressa. La cancellazione del certificato iniziale comporta la sospensione del termine di prescrizione del certificato iniziale fino al completo pagamento del debito risultante dalla registrazione. Il verbale di cui sopra, notificato al richiedente dal segretariato della Commissione, risolve irrevocabilmente la controversia pendente e non è contestato da alcuna azione o mezzo legale, a condizione che venga pagato almeno il trenta per cento dell'importo totale ottenuto per il contribuente (30).%) l'imposta principale dovuta o un'aliquota del venticinque per cento (25%) in caso di ammende indipendenti, entro dieci (10) giorni lavorativi dalla sua notifica e il pagamento di questo totale è giuridicamente separato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 8. Gli importi versati a titolo dell'imposta principale o dell'ammenda autonoma sono presi in considerazione per determinare l'aliquota del trenta per cento (30).%) o il venticinque per cento (25%) rispettivamente. Se le condizioni di cui ai commi precedenti non sono rispettate e se due (2) rate mensili consecutive non sono pagate o se il pagamento delle ultime due (2) rate per il periodo corrispondente è ritardato, il regolamento è retroattivamente annullato, gli importi pagati si considerano non verificatisi e gli importi si considerano pagati a fronte del debito del titolo originario, che è ristabilito come entrate pubbliche. Se il richiedente non accetta la proposta della commissione, viene redatto un verbale dell'annullamento della transazione extragiudiziale. Il verbale della transazione extragiudiziale o il verbale della sua cancellazione sono immediatamente notificati dalla segreteria delle commissioni all'organo giurisdizionale in cui la causa è pendente. Dopo la notifica della relazione della transazione extragiudiziale, il caso è automaticamente chiuso da un atto del presidente del tribunale. Se il richiedente non accetta la proposta del comitato e redige un verbale dell'annullamento della transazione extragiudiziale o se la domanda è tacitamente respinta perché il termine di cui al paragrafo 6 è scaduto, il procedimento sospeso prosegue su richiesta di una delle parti. Per la prosecuzione del procedimento è emanata un’ordinanza del presidente del tribunale che nomina l’udienza, notificata dall’attore all’opponente almeno 60 giorni prima dell’udienza».

Lascia un commento