PARTE C – INTERVENTI NEL CODICE DELL'ORGANIZZAZIONE DEI GIUDICI E SITUAZIONE DELLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI PER L'ARMONIZZAZIONE CON LA LEGGE 5108/2024 SUL CONSOLIDAMENTO DELLA PRIMA FASE DI GIURISDIZIONE DEI GIUDICI DI GIUSTIZIA CIVILE E PENALE – (articoli da 60 a 91)

CAPITOLO I

FINALITÀ - OGGETTO

Articolo 60

Scopo

Scopo della presente parte è assistere il lavoro delle autorità giudiziarie, contribuire ad accelerare l'amministrazione della giustizia e migliorare la qualità dei servizi forniti ai cittadini, risolvere i problemi relativi all'organizzazione e al funzionamento degli organi giurisdizionali e allo sviluppo della carriera dei giudici, in modo da salvaguardarne l'indipendenza personale e funzionale, armonizzando il codice sull'organizzazione degli organi giurisdizionali e sullo status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109) con la legge 5108/2024 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 65) sull'unificazione del primo grado di giurisdizione.

Articolo 61

Oggetto

Scopo della presente parte è modificare le disposizioni del codice sull'organizzazione dei tribunali e sullo status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109) e, in particolare, modificare:

Sezione 1 del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici, in particolare:

a bis) il capo I, relativo al suo ambito di applicazione e all'istituzione, alla fusione, all'abolizione, alla circoscrizione e alla sede dei tribunali;

a ter) il capo B relativo ai posti e alla costituzione dei tribunali;

ac) capo C, Consigli di magistratura e sessioni plenarie;

(ad) capo D sulla direzione degli organi giurisdizionali e delle procure;

ae) il capo G relativo ai tribunali civili e penali;

Sezione II del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici, in particolare:

b bis) il capo C sui diritti e le garanzie dei magistrati;

bb) capo V, sulle modifiche del servizio;

b quater) capitolo F sui gradi gerarchici;

b quinquies) capo M sugli ufficiali giudiziari nei tribunali civili e penali;

b bis) il capo XIV relativo al Consiglio superiore della magistratura per la giustizia politica e penale;

bf) il capo P, relativo ai tribunali civili e penali; e

bb) del capitolo KA sulla persecuzione.

CAPITOLO II

AMBITO DI APPLICAZIONE - ISTITUZIONE, RETRIBUZIONE, ABROGAZIONE, REGIONE E PAESI DEI GIUDICI - MODIFICA DEL CAPO A DELLA SEZIONE I DEL PRIMO CODICE DELL'ORGANIZZAZIONE DEI GIUDICI E DELLA SITUAZIONE DEI FUNZIONARI DEI GIUDICI

Articolo 62

Ambito di applicazione – Modifica dell’articolo 1 del codice sull’organizzazione dei tribunali e sullo status dei giudici

All’articolo 1, lettera a), del codice sull’organizzazione dei tribunali e sullo status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109), relativo all’ambito di applicazione della sezione 1 di tale legge, i termini «, tribunali distrettuali, tribunali distrettuali e tribunali per reati minori» sono sostituiti dai termini «e tribunali distrettuali» e l’articolo 1 è così formulato:

"Articolo 1

Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente sezione disciplinano:

a. tribunali civili e penali (Arios Pagos, corti d'appello, tribunali misti, tribunali minorili, tribunali per reati minorili e tribunali di primo grado);

i tribunali amministrativi ordinari (giudici d'appello e tribunali di primo grado) e la Commissione generale dello Stato di tali tribunali.

Solo le disposizioni della presente legge che vi fanno espresso riferimento si applicano al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti e alla Commissione generale dello Stato presso la Corte dei conti».

Articolo 63

Costituzione, fusione e soppressione di una circoscrizione e di una sede giudiziaria – Modifica dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del codice dell'organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici

  1. L’articolo 2, paragrafo 1, del codice dell’organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109) sull’istituzione, la fusione e la soppressione di una circoscrizione e di una sede dei tribunali apporta le seguenti modifiche: a) il terzo comma è sostituito, b) è aggiunto un nuovo quarto comma e il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'istituzione, la fusione e l'abolizione dei tribunali civili, penali e amministrativi, l'estensione o la limitazione del loro distretto, la loro trasformazione in tutto o in parte in uffici giudiziari telematici o l'istituzione di nuovi uffici giudiziari nelle città in cui i tribunali non operano, nonché il cambiamento della loro sede sono effettuati con decreto presidenziale previo parere della plenaria della Corte suprema o del Consiglio di Stato, rispettivamente. Anche il commissario generale dello Stato dei tribunali amministrativi ordinari partecipa alla sessione plenaria del Consiglio di Stato senza diritto di voto. I tribunali interessati, le associazioni giudiziarie competenti, gli ordini degli avvocati competenti e i sindacati dei dipendenti giudiziari competenti, dopo essere stati convocati quindici (15) giorni prima della data della sessione plenaria, esprimono il loro parere in una nota scritta, che è presentata alla segreteria della Corte suprema o del Consiglio di Stato, a seconda dei casi, almeno cinque (5) giorni prima della data della sessione plenaria. Se lo ritiene necessario, l'Assemblea plenaria può sentire i rappresentanti degli organi di cui al comma precedente nella sua riunione. In particolare, se tale decreto presidenziale riguarda un tribunale di primo grado o un tribunale amministrativo di primo grado, esso richiede anche un semplice parere dell’assemblea plenaria della corte d’appello o del tribunale amministrativo d’appello della sua regione. Lo stesso decreto del Presidente della Repubblica designa anche il giudice investito delle cause pendenti».

  1. L'articolo 2, paragrafo 2, del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici apporta le seguenti modifiche: alla lettera a), i termini «giudice del magistrato e tribunale per i reati commessi» sono sostituiti dai termini «giudice di primo grado e tribunale per i reati commessi»; b) la lettera b) è abrogata e il paragrafo 2 è così formulato:

"2. Un decreto presidenziale emesso secondo la procedura di cui al paragrafo 1 può designare un seggio transitorio fino a quando non sia più necessaria la nomina di seggi transitori:

a. un tribunale di primo grado e un tribunale per reati minori, la sede di un altro comune;

b. [abrogato];

c. una corte d'appello, la sede di un tribunale di primo grado nel suo distretto;

d. una corte d'appello amministrativa o un tribunale amministrativo di primo grado, una città nel suo distretto in cui ha sede un tribunale amministrativo di primo grado o una corte d'appello civile-penale o un tribunale di primo grado.»;

CAPITOLO C

POSIZIONI ORGANICHE E ISTITUZIONE DEI GIUDICI – MODIFICA DEL CAPITOLO B DELLA SEZIONE I, CODICE DELL'ORGANIZZAZIONE DEI GIUDICI E SITUAZIONE DEI GIUDICI

Articolo 64

Numero e assegnazione dei posti – Aggiunta del paragrafo 4 all'articolo 3 del codice dell'organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici

All'articolo 3 del codice dell'organizzazione degli organi giurisdizionali e dello status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109), relativo al numero e alla ripartizione dei posti di giudice e di agente giudiziario, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. I posti statutari dei giudici di primo grado dell’annuario generale e dei giudici dell’annuario speciale sono uniformi».

Articolo 65

Istituzione degli organi giurisdizionali e loro scissione - Modifica dell'articolo 4 del codice sull'organizzazione degli organi giurisdizionali e lo status dei giudici

L’articolo 4 del codice sull’organizzazione degli organi giurisdizionali e sullo status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109) relativo all’istituzione degli organi giurisdizionali e alle loro divisioni è così modificato:

il paragrafo 1 è sostituito;

al paragrafo 3, prima frase, sono aggiunte le parole "e, nel caso di un tribunale plurilaterale di primo grado o di un tribunale trilaterale di primo grado o di un tribunale trilaterale per minori, il giudice più anziano dell'annuario generale di cui all'articolo 3, lettera d), della legge 5108/2024";

il paragrafo 8 è abrogato e l'articolo 4, a seguito di miglioramenti legislativi, è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Istituzione degli organi giurisdizionali – Sezioni

  1. I tribunali civili-penali sono costituiti come segue:

a. un tribunale monocratico di primo grado o un tribunale per reati minori, da un presidente di un tribunale di primo grado o di un tribunale di primo grado;

b. il tribunale plurilaterale di primo grado o un tribunale trilaterale di primo grado, da un presidente dei tribunali di primo grado o dal tribunale di primo grado dell'annuario generale di cui all'articolo 3, lettera d), della legge 5108/2024 (A ΄ 65), che lo sostituisce, e due (2) tribunali di primo grado, uno dei quali può appartenere all'annuario speciale di cui all'articolo 3, lettera e), all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 8, paragrafo 1, della legge 5108/2024;

c. la corte d'appello uninominale (civile o penale), da parte di un presidente della corte d'appello o di una corte d'appello;

e. la corte d'appello civile di tre membri e la corte d'appello penale di tre membri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), punti ii) e iii), e dall’articolo 111, paragrafi da 1 a 7, del codice di procedura penale (legge 4620/2019, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 96), da un presidente delle corti d’appello o delle corti d’appello e da due (2) corti d’appello;

la corte d’appello penale composta da tre membri di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), punto i), e all’articolo 111, paragrafo 8, del codice di procedura penale, da un presidente delle corti d’appello e da due (2) corti d’appello;

g. l'organo giurisdizionale uninominale per i minorenni, da un (1) presidente degli organi giurisdizionali di primo grado presso ciascun organo giurisdizionale di primo grado, nominato insieme a un (1) vicepresidente, presidente o organo giurisdizionale di primo grado di un annuario generale, conformemente all'articolo 30;

h. il tribunale minorile composto da tre membri, dal giudice minorile di cui alla lettera g) del presente articolo e da due (2) tribunali minori, se possibile, di primo grado, di cui uno (1) può appartenere all'annuario speciale di cui all'articolo 3, lettera e), all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 8, paragrafo 1, della legge 5108/2024;

i. la corte d'appello per i minori, da una corte d'appello o da un suo supplente, nominati a ciascuna corte d'appello, conformemente all'articolo 30, e da due (2) corti d'appello più giovani, se possibile, nominate dal capo della corte come corti d'appello per i minori;

j. il tribunale misto, da un presidente di tribunale di primo grado, due (2) tribunali di primo grado, uno (1) dei quali può appartenere all'annuario speciale di cui all'articolo 3, lettera e), all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 8, paragrafo 1, della legge 5108/2024, e quattro (4) giurati;

k. la corte d'appello mista, da un presidente della corte d'appello, due (2) corti d'appello e quattro (4) giurati. Una giuria è eletta ai sensi degli articoli da 379 a 400 del codice di procedura penale.

  1. I tribunali amministrativi ordinari sono costituiti come segue:

a. il tribunale amministrativo monocratico di primo grado, da un presidente del tribunale di primo grado o del tribunale di primo grado;

b. il tribunale amministrativo di primo grado composto da tre membri, da un presidente dei tribunali di primo grado e da due (2) tribunali di primo grado;

c. la corte d'appello amministrativa con un unico membro, da parte di un presidente della corte d'appello o di una corte d'appello;

d. la corte d'appello amministrativa composta da tre membri, da un presidente delle corti d'appello e da due (2) corti d'appello.

  1. Le udienze dei tribunali plurimembri sono presiedute dal giudice di grado più elevato o, in mancanza o impedimento, dal giudice di grado più elevato e, nel caso del tribunale plurimembro di primo grado o del tribunale di primo grado trimestrale o del tribunale minorile trimestrale, dal giudice di grado più elevato dell'annuario generale di cui all'articolo 3, lettera d), della legge 5108/2024. Qualora il codice di procedura civile lo preveda (decreto presidenziale 503/1985, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 182), il pubblico ministero competente può assistere alle riunioni dei tribunali civili, che esprimono il proprio parere, a meno che non sia parte nel procedimento.
  2. Il pubblico ministero competente deve partecipare alle riunioni dei tribunali penali. Un (1) pubblico ministero o vice procuratore di primo grado è sempre presente presso i tribunali minorili monocratici e trimestrali e un (1) vice procuratore di appello o suo vice è sempre presente presso la corte d'appello minorile, che è nominato pubblico ministero minorile per tre (3) anni dalla persona che dirige la rispettiva procura.
  3. I tribunali, se il numero dei giudici che li compongono lo consente, sono divisi in sezioni. La relativa notifica è effettuata nell'area degli annunci e nel pertinente sistema informativo, se del caso.
  4. a) Nei tribunali civili di primo grado e d'appello di Atene e Salonicco possono essere istituite sezioni speciali, modificando il regolamento pertinente, conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, lettera a), per conoscere, nel procedimento ordinario, dei mezzi di ricorso e dei corrispondenti mezzi di ricorso, che rientrano nella loro competenza materiale e hanno come oggetto controversie tra privati, riguardanti il diritto nazionale e dell'Unione in materia di comunicazioni elettroniche, energia e protezione dei dati personali. La suddetta modifica del regolamento è apportata su proposta del consiglio di amministrazione composto da tre membri alla sessione plenaria dell'organo giurisdizionale competente, che decide in merito alla proposta entro due (2) mesi dalla sua presentazione.

b) Per l'udienza delle cause di cui sopra la competenza:

b bis) le divisioni specializzate del Tribunale di primo grado e della Corte d'appello di Atene coprono i distretti delle Corti d'appello di Atene, del Pireo, della Grecia centro-occidentale, dell'Egeo, del Dodecaneso, di Creta, di Creta orientale, di Lamia, di Nafplio, di Patrasso, di Kalamata e di Evia; e

bb) le divisioni specializzate del Tribunale di primo grado e della Corte d'appello di Salonicco coprono i distretti delle Corti d'appello di Salonicco, Macedonia occidentale, Tracia, Egeo settentrionale, Ioannina, Corfù e Larissa.

c) Per un periodo rinnovabile di tre anni, i giudici con specializzazione o particolare esperienza nella specifica categoria di controversie, derivanti da pertinenti diplomi post-laurea o di dottorato o da precedenti attività correlate, sono assegnati ai dipartimenti speciali di cui alla lettera a).

d) Nei servizi speciali di cui alla lettera a), purché abbiano competenza territoriale ai sensi del codice di procedura civile, possono essere avviati altri procedimenti se, a discrezione del consiglio di amministrazione di tre membri, ciò è richiesto a causa di esigenze di servizio.

  1. Nei tribunali amministrativi di primo grado e nelle corti d'appello amministrative, in cui operano almeno tre (3) sezioni, possono essere istituite sezioni speciali sulla base dell'oggetto e del numero di categorie specifiche di controversie amministrative e i casi di tali categorie possono essere introdotti esclusivamente o meno, a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, lettera a), su proposta del consiglio di amministrazione di tre membri o del giudice che dirige l'organo giurisdizionale, alla sessione plenaria dell'organo giurisdizionale interessato, che decide sulla proposta entro due (2) mesi dalla sua presentazione. Tali sezioni sono dotate di personale per un periodo di tre anni, che può essere rinnovato, preferibilmente, da giudici con specializzazione o particolare esperienza nella specifica categoria di controversie, derivante da pertinenti diplomi postuniversitari o di dottorato o da precedenti attività correlate.
  2. [Abrogato]».

Articolo 66

Sostituzione dei giudici – Modifica dell'articolo 5 del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici

L'articolo 5 del codice dell'organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109) sulla sostituzione dei giudici è così modificato:

a)al paragrafo 1;

a bis) alla lettera c) del A, sono aggiunte le parole "e, nel caso di un tribunale plurilaterale di primo grado o di un tribunale trilaterale di primo grado o di un tribunale trilaterale per minori, un altro giudice dell'annuario generale di cui all'articolo 3, lettera d), della legge 5108/2024 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 65)";

a ter) alla lettera d) del i termini "da parte di un magistrato o magistrato o magistrato del suo distretto" sono sostituiti dai termini "o di un tribunale minorile o di un tribunale misto composto da tre membri, da un giudice dell'annuario speciale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera e), dell'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 1, della legge 5108/2024 o magistrato";

ac) lettera e) del A è abrogata e

al paragrafo 2, le parole "e, nel caso del tribunale plurilaterale di primo grado o del tribunale trilaterale di primo grado o del tribunale trilaterale per i minori o del tribunale misto con giuria di cui alle lettere c) e d), A del paragrafo 1, dal giudice che dirige il tribunale distrettuale della sede dell’articolo 3, lettera a), della legge 5108/2024» e l’articolo 5 così recita:

"Articolo 5

Sostituzione dei giudici

  1. In assenza, assenza o impedimento dei giudici, essi sono sostituiti, in ordine di anzianità, salvo diversa indicazione, come segue:

A. Nei tribunali civili e penali:

a. il presidente della Corte suprema, dai vicepresidenti,

b. i vicepresidenti della Corte suprema, da un sindaco del loro dipartimento;

c. il presidente di un tribunale plurilaterale, un altro giudice della stessa composizione o dello stesso tribunale e, nel caso del tribunale plurilaterale di primo grado o del tribunale trilaterale per i delitti o del tribunale trilaterale per i minori, un altro giudice dell'annuario generale di cui all'articolo 3, lettera d), della legge 5108/2024 (GG I 65);

d. un unico (1) tribunale di primo grado, un tribunale di primo grado composto da più collegi o un tribunale per reati minorili composto da tre collegi o un tribunale per i minorenni composto da tre collegi o un tribunale con giuria mista, da un giudice dell'annuario speciale di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), e all'articolo 8, paragrafo 1, della legge 5108/2024 o da un giudice associato;

e. [abrogato]

B. Nei tribunali amministrativi ordinari:

a. il presidente di un tribunale plurilaterale, da un altro giudice dello stesso tribunale;

b. il giudice d'appello, da un altro giudice d'appello dello stesso tribunale,

c. solo un (1) tribunale di primo grado di un tribunale di primo grado composto da tre membri, da un giudice associato dello stesso tribunale.

  1. I supplenti di cui al paragrafo 1 sono nominati con atto del giudice che dirige l'organo giurisdizionale e, nel caso dell'organo giurisdizionale plurilaterale di primo grado o dell'organo giurisdizionale per i reati minorili a tre sezioni o dell'organo giurisdizionale per i minorenni a tre sezioni o dell'organo giurisdizionale misto con giuria di cui alla lettera c) e d) A del paragrafo 1 dal giudice che dirige l’organo giurisdizionale di primo grado della sede di cui all’articolo 3, lettera a), della legge 5108/2024».

Articolo 67

Mancata costituzione di organi giurisdizionali – Modifica dell'articolo 6, paragrafi 1 e 5, del codice dell'organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici

  1. L’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del codice dell’organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109), sull’impossibilità di istituire tribunali, è abrogato e il paragrafo 1 è così formulato:

"1. Se per qualsiasi motivo è impossibile impostare:

a. [Abrogato]

b. il tribunale di primo grado, il tribunale per i reati minorili, il tribunale per i minorenni o il tribunale con giuria mista, il presidente della corte d'appello o il giudice che dirige la corte d'appello, ordina che coloro che sono necessari al tribunale di primo grado, da quelli che prestano servizio nei tribunali di primo grado del distretto della corte d'appello, siano assegnati alla composizione di determinate udienze;

c. le corti d'appello, le corti d'appello per i minori e le corti d'appello miste di Dodecaneso, Nafplio, Lamia, Kalamata, Evia, Corfù, Creta, Creta orientale, Egeo, Egeo settentrionale, Larissa, Tracia, Macedonia occidentale, Ioannina e Grecia centro-occidentale, il giudice che dirige la corte d'appello: c bis) Atene per i primi sei (6), c ter) Pireo per i quattro (4) immediatamente successivi, c quater) Salonicco per i quattro (4) immediatamente successivi e c quinquies) Patrasso per l’ultimo, ordina di lasciare la Corte d’appello per la composizione dei giudici che necessitano di appello».

  1. L'articolo 6, paragrafo 5, del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici apporta le seguenti modifiche:

al primo comma, il termine «presidente» è sostituito dal termine «copresidente»;

è aggiunto un nuovo secondo comma;

al quinto comma, sono aggiunti i termini "e, nel caso di un tribunale plurilaterale di primo grado o di un tribunale trilaterale di primo grado o di un tribunale trilaterale per minori, il giudice di grado più elevato dell'annuario generale di cui all'articolo 3, lettera d), della legge 5108/2024" e il paragrafo 5 è letto come segue:

"5. Se è previsto che il processo dinanzi a un organo giurisdizionale plurilaterale duri a lungo, un altro giudice può essere nominato, in qualità di membro di tale organo giurisdizionale, secondo la procedura prevista per l’istituzione di tale organo giurisdizionale. Nel caso del tribunale plurilaterale di primo grado o del tribunale per i reati minorili a tre collegi o del tribunale misto a tre collegi, un giudice dell'annuario generale di cui all'articolo 3, lettera d), della legge 5108/2024 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 65) è nominato membro co-servitore. Tale giudice sostituisce un membro dell'organo giurisdizionale in caso di impedimento a partecipare al processo. Partecipa al processo, ma non alla conferenza, a meno che non ci sia stata una sostituzione. In caso di impedimento del presidente, presiede il più anziano degli altri giudici e, nel caso del tribunale plurilaterale di primo grado o del tribunale trilaterale per i reati commessi o del tribunale trilaterale per i minori, il giudice più anziano dell'annuario generale di cui all'articolo 3, lettera d), della legge 5108/2024. Tali disposizioni si applicano mutatis mutandis al pubblico ministero dell’organo giurisdizionale.».

Articolo 68

Segreteria degli organi giurisdizionali e dei pubblici ministeri – Modifica dell'articolo 11, paragrafi 1 e 5, del codice sull'organizzazione degli organi giurisdizionali e lo status dei giudici

  1. L’articolo 11, paragrafo 1, quarto e quinto comma, del codice dell’organizzazione degli organi giurisdizionali e dello status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109), relativo alla cancelleria degli organi giurisdizionali e dei pubblici ministeri, è aggiunto e il paragrafo 1 è così formulato:

"1. Ogni tribunale e procura dispone di una segreteria. Il segretariato è un'unica unità organizzativa e può comprendere una direzione generale, direzioni, servizi o uffici. I funzionari giudiziari di tutte le succursali, specializzazioni e categorie appartengono all'anagrafe, conformemente al codice dei funzionari giudiziari (legge 4798/2021, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 68). I posti permanenti di funzionari giudiziari dei tribunali civili e penali di primo grado sono mantenuti nelle sedi dei tribunali di primo grado di cui all'articolo 3, lettera a), della legge 5108/2024 (A΄ 65), nonché nelle sedi parallele e regionali di cui all'articolo 3, lettere b) e c), della stessa legge, ad eccezione di quelle appartenenti ai giudici di pace aboliti, che sono trasferite alla sede del tribunale di primo grado. Con atto del presidente del consiglio di amministrazione composto da tre membri o dell’amministratore delegato del tribunale di primo grado della sede di cui all’articolo 3, lettera a), della legge 5108/2024, i funzionari giudiziari possono recarsi da e verso sedi parallele o regionali del tribunale di primo grado di cui all’articolo 3, lettere b) e c), della stessa legge per soddisfare le esigenze di servizio e per il periodo che ritengono necessario».

  1. L’articolo 11, paragrafo 5, lettera a), del codice sull’organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici è abrogato e il paragrafo 5 è così formulato:

"5. Se non è possibile sostituire il cancelliere con un dipendente dello stesso organo giurisdizionale o della stessa procura, quest'ultimo è sostituito, su richiesta del giudice o del presidente del consiglio di tre membri che gestisce l'organo giurisdizionale o il pubblico ministero che gestisce la procura, da un cancelliere:

a. [abrogato];

b. la corte d'appello, per i tribunali distrettuali della sua regione;

c. il tribunale amministrativo di appello, per i tribunali amministrativi di primo grado della sua regione;

d. la Procura della Repubblica presso la Corte d’appello, per le procure del distretto della Corte d’appello.».

Articolo 69

Anno giudiziario e sezioni estive – Modifica dell'articolo 12, paragrafo 3, del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici

All’articolo 12, paragrafo 3, del codice dell’organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109), relativo all’anno giudiziario e alle sezioni estive, il secondo e il terzo comma sono abrogati e il paragrafo 3 è così formulato:

"3. Durante il periodo delle divisioni estive, sono costituite una o più divisioni, secondo le esigenze dell’organo giurisdizionale o della procura».

Articolo 70

Fascicolo giudiziario – Modifica dell'articolo 13, paragrafo 1, del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici

L’articolo 13, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del codice sull’organizzazione degli organi giurisdizionali e sullo status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109) nel fascicolo giudiziario è aggiunto e il paragrafo 1 è così formulato:

"1. Decisioni, verbali, libri, fascicoli, prove e altri documenti ufficiali in forma fisica o elettronica sono conservati negli archivi del tribunale o della procura. In caso di soppressione di un organo giurisdizionale o di una procura, il registro di tale organo giurisdizionale o procura è trasferito all'organo giurisdizionale o alla procura nella cui giurisdizione territoriale rientra il territorio dell'organo giurisdizionale o della procura aboliti. Con atto del consiglio di amministrazione di tre membri o del tribunale di primo grado della sede di cui all’articolo 3, lettera a), della legge 5108/2024 (GG I 65), l’archivio dei tribunali distrettuali aboliti di cui all’articolo 6 di tale legge è trasferito al tribunale di primo grado della sede o, se il tribunale distrettuale abolito è più vicino a una sede parallela o regionale di un tribunale di primo grado di cui all’articolo 3, lettere b) e c), di tale legge, è trasferito a tali tribunali».

CAPITOLO D

CONSIGLI GIUDIZIARI E SESSIONI PLENARI – MODIFICA DEL CAPO C DELLA SEZIONE I, CODICE DELL'ORGANIZZAZIONE DEI GIUDICI E SITUAZIONE DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE

Articolo 71

Consigli di giustizia – Modifica dell'articolo 14, paragrafo 1, del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici

All’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del codice dell’organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109) sui Consigli di giustizia, sono aggiunti i termini «la sede e la sede parallela» e il paragrafo 1, a seguito di miglioramenti legislativi, è così formulato:

"1. I Consigli della magistratura sono costituiti, al pari dei corrispondenti organi giurisdizionali:

l'organo giurisdizionale di primo grado e l'organo giurisdizionale competente per i reati della sede e della sede parallela (articolo 4, paragrafo 1, lettera c));

b. il tribunale amministrativo di primo grado [articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b)];

c. la Corte d'appello (articolo 4, paragrafo 1, lettera e));

d. il tribunale amministrativo d'appello [articolo 4, paragrafo 2, lettere c) e d)];

e. la Corte suprema (articolo 27).

Sono fatti salvi l’articolo 485, paragrafo 1, del codice di procedura penale (legge 4620/2019, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 96) e l’articolo 565, paragrafo 2, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 182). Il Consiglio della Corte suprema di cui all’articolo 529 del codice di procedura penale è composto dal suo presidente e da due (2) giudici della Corte suprema».

CAPITOLO E

DIREZIONE DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI – MODIFICA DEL CAPITOLO D DELLA SEZIONE I, CODICE DELL'ORGANIZZAZIONE DEI GIUDICI E SITUAZIONE DEI GIUDICI

Articolo 72

Direzione degli organi giurisdizionali – Sostituzione del paragrafo 1 e modifica dell'articolo 17, paragrafi 2, 3, 4 e 5, del codice sull'organizzazione degli organi giurisdizionali e lo status dei giudici

  1. L'articolo 17, paragrafo 1, del codice dell'organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109) sulla gestione degli organi giurisdizionali è sostituito dal seguente:

"1. I tribunali sono presieduti dal presidente del tribunale e, se vi sono più presidenti, dal più anziano.».

  1. All’articolo 17, paragrafo 2, del codice sull’organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici, i termini «e i tribunali distrettuali di Atene e Salonicco» sono soppressi e il paragrafo 2 è così formulato:

"2. Le Corti d’appello civili e amministrative e le Corti di primo grado di Atene, Salonicco e Pireo sono dirette da un consiglio di tre membri».

  1. All’articolo 17, paragrafo 3, del codice sull’organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici, la lettera c) è abrogata e il paragrafo 3 è così formulato:

"3. Il comitato è composto da:

a) per le corti d'appello civili e amministrative di Atene, Salonicco e Pireo, un (1) presidente delle corti d'appello in qualità di presidente e due (2) corti d'appello in qualità di membri;

b) per i tribunali civili e amministrativi di primo grado di Atene, Salonicco e Pireo, un (1) presidente dei tribunali di primo grado in qualità di presidente e due (2) tribunali di primo grado in qualità di membri;

c) [abrogato].».

  1. L'articolo 17, paragrafo 4, del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici apporta le seguenti modifiche:

al terzo comma, i termini «o giudici di pace di primo ordine» sono soppressi;

al quarto comma, i termini «posti corrispondenti» sono sostituiti dai termini «giudici giudiziari»;

il quinto comma è sostituito;

la sesta frase è abrogata e il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il presidente, i membri del Consiglio e i loro supplenti sono eletti a scrutinio segreto dalle sessioni plenarie dei tribunali interessati, che si riuniscono automaticamente a tal fine ogni due (2) anni alle ore 11.00 del terzo sabato di settembre. Se il quorum di cui ai primi due commi dell'articolo 15, paragrafo 4, non esiste in questa riunione, le sessioni plenarie si riuniscono contemporaneamente il sabato successivo e l'elezione è effettuata dai membri presenti alla riunione. I candidati alla carica di presidente del Consiglio devono essere i più anziani, in numero pari a un quarto (1/4) in ordine di anzianità, dei presidenti in carica presso il Tribunale di primo grado di Atene e in numero pari a un secondo (1/2) in ordine di anzianità dei presidenti in carica presso gli altri tribunali. Per le posizioni dei membri del Consiglio, i candidati devono essere i giudici di appello e di primo grado più anziani, in servizio nei tribunali di cui sopra, e in numero pari a un secondo (1/2) dei giudici in servizio nel tribunale. Per i posti di membri del consiglio di amministrazione dei tribunali civili di primo grado in cui sono in servizio i giudici di un annuario speciale, i candidati possono anche essere i giudici più anziani dell'annuario speciale in un numero pari a un secondo (½) di quelli in servizio. Le restrizioni di cui sopra sul numero di candidati non si applicano se i candidati risultanti non sono almeno dieci (10). In tali casi, i dieci giudici più anziani sono idonei a candidarsi. I giudici che, al momento dell'elezione, sono stati dichiarati eleggibili con decisione del Consiglio superiore della magistratura ad un grado superiore a quello richiesto per la carica di presidente o membro del Consiglio non sono inclusi nella lista elettorale. Qualsiasi dubbio o questione relativa al contenuto della lista o alla procedura elettorale è risolta dall'Aula prima dell'inizio della votazione. L'elezione è condotta da un comitato elettorale di tre membri, composto dal presidente più giovane e dai due (2) giudici in carica più giovani, con schede separate per il presidente e i membri, in ordine alfabetico dei nomi dei candidati. Ciascun membro della plenaria esprime la propria preferenza per un singolo candidato alla presidenza e per un massimo di due (2) membri, con una croce di preferenza posta sulla scheda elettorale accanto al nome del candidato. Il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto presidente del consiglio di amministrazione e il suo supplente è eletto in numero successivo. I membri regolari del Consiglio sono eletti i primi due (2) in ordine di voti e i due successivi sono eletti i loro supplenti. In caso di parità, l’estrazione a sorte è effettuata dal collegio degli scrutatori.».

  1. All’articolo 17, paragrafo 5, nona frase, del codice sull’organizzazione degli organi giurisdizionali e sullo status dei giudici, i termini «organo giurisdizionale di primo grado o per le controversie di modesta entità» sono sostituiti dai termini «organo giurisdizionale di primo grado» e il paragrafo 5 è così formulato:

"5. Il mandato del comitato è di due anni. Inizia il 1o ottobre dell'anno elettorale e termina, dopo due (2) anni, il 30 settembre. La stessa persona non può essere rieletta presidente o membro di un consiglio di amministrazione allo stesso livello gerarchico. In via eccezionale, la stessa persona può essere rieletta presidente o membro di un consiglio di amministrazione allo stesso livello gerarchico se il suo primo mandato non ha superato un (1) anno. Il presidente non può essere trasferito per nessun motivo. In caso di promozione, egli rimane in carica ed esercita le sue funzioni fino alla fine del suo mandato. I membri titolari del consiglio di amministrazione possono essere trasferiti solo se promossi, nel qual caso i supplenti prendono il loro posto nell'ordine dei voti ricevuti. Il presidente e i membri a pieno titolo del consiglio di amministrazione sono rimossi dall'incarico se sono soggetti a una sanzione disciplinare più severa di un rimprovero. In caso di incapacità temporanea all'esercizio delle loro funzioni, sono sostituiti i loro supplenti e l'ultimo dei giudici successivi in ordine di voto e, in ogni caso, i giudici di grado più elevato che prestano servizio presso la pertinente corte d'appello o la corte di primo grado, per i quali non si applicano gli ostacoli di cui al paragrafo 6. In caso di decesso, dimissioni o comunque di cessazione dalle funzioni del presidente, dei membri e dei supplenti del Consiglio, prendono il loro posto i giudici prossimi al numero dei voti. Il loro mandato termina con quello degli altri membri. In via eccezionale, se la durata residua del mandato del presidente o del membro supera i sei (6) mesi, si procede a un'elezione supplente per il posto o i posti vacanti, per i quali si applica mutatis mutandis la procedura di cui al paragrafo 4.»;

Articolo 73

Procuratori con una carica parallela o regionale di una procura – Ora dell’esercizio delle funzioni di direttore delle procure – Modifica dell’articolo 18, paragrafi 1 e 4, del codice dell’organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici

  1. All’articolo 18, paragrafo 1, del codice dell’organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109), relativo alla gestione delle procure, è aggiunto un terzo comma e il paragrafo 1 è così formulato:

"1. Il pubblico ministero è presieduto dal pubblico ministero, che esercita i poteri di cui all'articolo 17, paragrafo 7. Se più procuratori prestano servizio nello stesso ufficio del pubblico ministero, quest'ultimo esercita l'indirizzo, a condizione che gli ostacoli di cui all'articolo 17, paragrafo 6, non si applichino a lui. Il direttore della procura presso l’organo giurisdizionale di primo grado designa, mediante atto, il procuratore o i procuratori presso la sede parallela o regionale, nonché le loro funzioni.».

  1. All’articolo 18, paragrafo 4, del codice sull’organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici, è aggiunto un terzo comma e il paragrafo 4 è così formulato:

"4. La carica di direttore della procura è incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione delle associazioni giudiziarie. I candidati che presentano gli impedimenti di cui all'articolo 17, paragrafo 6, non possono essere candidati. I pubblici ministeri in cui non sono elette amministrazioni e in cui è impiegato più di un pubblico ministero non possono essere gestiti dal pubblico ministero per il quale sono presenti gli ostacoli di cui all’articolo 17, paragrafo 6».

Articolo 74

Regolamento interno del servizio giudiziario – Modifica dell'articolo 19, paragrafi 2, 3, 5 e 7, del codice relativo all'organizzazione dei tribunali e allo status dei giudici

  1. L’articolo 19, paragrafo 2, del codice dell’organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109) relativo allo statuto dei servizi giudiziari interni è abrogato e il paragrafo 2 è così formulato:

"2. Il regolamento è redatto, completato, modificato o sostituito dal testo seguente:

i tribunali, nonché le procure presso le quali prestano servizio almeno cinque (5) pubblici ministeri, a partire dalle loro sessioni plenarie;

b. le altre procure, dai pubblici ministeri che vi prestano servizio;

c. [abrogato].».

  1. L'articolo 19, paragrafo 3, del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici apporta le seguenti modifiche: a) all'unico comma, i termini "il giudice o il pubblico ministero che dirige rispettivamente l'organo giurisdizionale o l'ufficio del pubblico ministero" sono sostituiti dai termini "il consiglio di amministrazione di tre membri dell'organo giurisdizionale o dell'ufficio del pubblico ministero"; b) è aggiunto un secondo comma e il paragrafo 3 è così formulato:

"3. In attesa dell'adozione e dell'entrata in vigore del regolamento, le questioni di cui al paragrafo 5 sono disciplinate da un atto del consiglio di amministrazione di tre membri dell'organo giurisdizionale o del capo dell'organo giurisdizionale o della procura. Se il regolamento non è approvato, modificato, integrato o sostituito dalla sessione plenaria dell’organo giurisdizionale supremo competente a norma del paragrafo 7, l’atto di cui al primo comma rimane in vigore per il periodo fino alla pubblicazione della decisione della sessione plenaria».

  1. All’articolo 19, paragrafo 7, prima frase, del codice dell’organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici, sono aggiunti i termini «da approvare obbligatoriamente in un unico testo codificato» e il paragrafo 7 è così formulato:

"7. I regolamenti e le relative modifiche sono sottoposti per approvazione, obbligatoriamente, in un unico testo codificato immediatamente alle pertinenti sessioni plenarie delle Corti supreme, che hanno il diritto di integrarli, modificarli o annullarli, su tutti i punti e in particolare sul numero di udienze e di cause specificate ad ogni udienza. I regolamenti entrano in vigore solo dopo la loro approvazione definitiva da parte delle sessioni plenarie delle Corti supreme e, previa trasmissione al Ministro della Giustizia, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale».

Articolo 75

Composizione penale dei tribunali – Modifica dei paragrafi 3, 6 e 8 e aggiunta del paragrafo 13 all'articolo 20 del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici

  1. L’articolo 20, paragrafo 3, del codice dell’organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109), relativo all’estrazione a sorte per la composizione dei tribunali penali, apporta le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), punto ab), sono aggiunte le parole «dell'annuario generale di cui all'articolo 3, lettera d), della legge 5108/2024 (Α΄ 65)»;

b) lettera a), punto ad);

b bis) il termine «giudice di primo grado» è sostituito dal termine «giudice di primo grado»; e

bb) sono aggiunti i termini "e singoli membri";

c) lettera c bis);

c bis) il termine «cinque membri» è sostituito dal termine «tre membri»; e

c ter) sono aggiunti i termini «articolo 7, paragrafo 1, lettera d), punto i), e articolo 7, paragrafo 1, lettera d)». 8 dell’articolo 111 del codice di procedura penale (legge 4620/2019, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 96)»,

alla lettera c), lettera c ter), i termini «corti d’appello composte da tre membri e da un solo membro» sono sostituiti dai termini «corti d’appello composte da tre membri di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), punti ii) e iii), e all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c). articolo 111, paragrafi da 1 a 7, del codice di procedura penale e corti d’appello uninominali»,

alla lettera c), punto c quater), i termini «delle corti d’appello di cinque e tre membri» sono sostituiti dai termini «delle corti d’appello di tre membri»;

alla lettera d), lettera d bis);

f bis) i termini "di cinque giudici" sono sostituiti dai termini "corti d'appello"; e

f ter) sono aggiunti i termini «articolo 7, paragrafo 1, lettera d), punto i), e articolo 7, paragrafo 1, lettera d)». 8 dell’articolo 111 del codice di procedura penale» e il paragrafo 3 è così formulato:

"3. Il giudice o il presidente del Consiglio che dirige l'organo giurisdizionale e il pubblico ministero che dirige l'ufficio del pubblico ministero redigono tabelle che includono, in ordine di anzianità e numerico, i nomi:

a) Al giudice di primo grado:

aa) tutti i presidenti dei tribunali di primo grado, dai quali i presidenti dei tribunali misti sono estratti a sorte, e un certo numero di presidenti dei tribunali per reati minori a tre giudici commisurati alle esigenze di servizio;

ab) il giudice di primo grado più anziano dell'annuario generale di cui all'articolo 3, lettera d), della legge 5108/2024 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 65), dal quale sono estratti i presidenti degli altri tribunali per reati minori di tre membri;

ac) tutti gli altri tribunali di primo grado, da cui sono estratti membri di tribunali misti, tribunali per reati minori a tre giudici e giudici di tribunali per reati minori a un solo giudice;

ad) i giudici associati di un tribunale di primo grado, da cui sono estratti a sorte i membri delle composizioni dei tribunali per reati minori composti da tre membri e da un solo membro.

b) Presso la Procura della Repubblica di primo grado:

b bis) tutti i pubblici ministeri di primo grado, dai quali i pubblici ministeri dei tribunali misti sono estratti a sorte, e un certo numero di pubblici ministeri dei tribunali per reati minori a tre giudici commisurati alle esigenze di servizio;

bb) tutti i vice procuratori di primo grado, dai quali sono estratti i procuratori dei tribunali monocratici e degli altri tribunali per reati minori a tre collegi;

b quater) procuratori associati da cui sono estratti a sorte i procuratori dei tribunali per i reati minori con un solo membro e, se le esigenze del servizio lo richiedono, un numero simile a quello dei procuratori dei tribunali per i reati minori con tre membri.

c) Presso la Corte d'Appello:

c bis) i presidenti più alti delle corti d'appello fino al numero necessario, a seconda delle esigenze dell'organo giurisdizionale, da cui sono estratti i presidenti delle corti d'appello giurate congiunte e delle corti d'appello composte da tre membri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), punti i) e c); 8 dell’articolo 111 del codice di procedura penale (legge 4620/2019, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 96);

c ter) i presidenti più giovani delle corti d'appello e le corti d'appello più antiche, fino al numero necessario, a seconda delle esigenze dell'organo giurisdizionale, da cui provengono i presidenti delle corti d'appello di tre membri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), punti ii) e iii), e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d). l'articolo 111, paragrafi da 1 a 7, del codice di procedura penale e le corti d'appello uninominali;

cc) tutte le altre corti d'appello, da cui sono estratti i membri dei tribunali misti e delle corti d'appello composte da tre membri.

d) Presso la Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello:

d bis) tutti i pubblici ministeri, dai quali sono estratti a sorte i pubblici ministeri delle corti d'appello miste, e un certo numero di pubblici ministeri delle corti d'appello composte da tre membri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), punto i), e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), commisurato alle esigenze del servizio; 8 dell'articolo 111 del codice di procedura penale,

d ter) tutti i vice procuratori, dai quali sono estratti a sorte i procuratori degli altri tre membri e delle corti d’appello uninominali».

  1. All’articolo 20, paragrafo 6, del codice dell’organizzazione dei tribunali e dello statuto dei giudici, i termini «il giudice o il presidente del consiglio di amministrazione che dirige» sono sostituiti dai termini «il presidente del consiglio di amministrazione composto da tre membri o il direttore» e il paragrafo 6 è così formulato:

"6. Il regolamento di procedura dell’organo giurisdizionale e, se non esistono, l’atto del presidente del consiglio di amministrazione composto da tre membri o del capo dell’organo giurisdizionale stabiliscono gli altri dettagli della procedura di estrazione a sorte.»;

  1. All’articolo 20, paragrafo 8, lettera a), seconda frase, del codice sull’organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici, è aggiunto il termine «indirizzo» e il paragrafo 8 è così formulato:

"8. È vietato determinare o rinviare una causa in un processo per il quale è stata tratta la composizione dell'organo giurisdizionale. Eccezionalmente:

determinare se: aa) il termine per il reato è raggiunto, nel qual caso il pubblico ministero competente emette un atto motivato, che rimane nel fascicolo; ab) l'imputato è trattenuto e viene raggiunto l'importo massimo della sua custodia cautelare; ac) si tratta dei casi di cui all'articolo 31, paragrafo 2; ad) la legge stabilisce un termine per la determinazione. Un atto del consiglio di amministrazione di tre membri o del giudice che dirige l'organo giurisdizionale può i) applicare di conseguenza la disposizione di cui sopra ad altri organi giurisdizionali penali, ii) decidere di indire un sorteggio supplementare di giudici presidenti e vicepresidenti ogniqualvolta ciò sia ritenuto necessario.

b. differimento se: b bis) la legge fissa un termine di differimento; bb) vi è un motivo per il differimento a una breve udienza espressa, che è specificamente giustificato nella decisione.»;

  1. All'articolo 20 del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici è aggiunto il seguente paragrafo 13:

«13.a. La sezione penale del Tribunale di primo grado di Atene, quale definita all’articolo 6, paragrafo 1, punto 1, lettera e), della legge 5108/2024 (A΄ 65), funge da presidente dei tribunali di primo grado e dei tribunali di primo grado in via esclusiva, per un periodo di due (2) anni giudiziari consecutivi per grado, prorogabile per un altro (1) anno giudiziario su richiesta del giudice interessato e con decisione del consiglio di amministrazione di tre membri del tribunale di primo grado. La possibilità di un nuovo mandato presso il dipartimento penale è concessa solo dopo due (2) anni giudiziari. In caso di esigenze straordinarie di servizio, il consiglio di amministrazione composto da tre membri può trasferire i giudici che prestano servizio in altre sezioni del tribunale di primo grado alla sezione penale per lavorarvi esclusivamente. Dopo la revoca delle esigenze straordinarie di servizio, i giudici di cui sopra ritornano nelle sezioni in cui hanno prestato servizio in precedenza, senza che la loro anzianità di servizio nella sezione penale sia conteggiata come mandato in tale sezione. Le disposizioni speciali della presente legge e del presente codice continuano ad applicarsi alla partecipazione degli assistenti giudiziari e dei giudici in carica alla data di entrata in vigore della legge 5108/2024 alle composizioni dei tribunali per i reati minori di tre membri e di un solo membro e dei consigli giudiziari.

b. La sezione penale del Tribunale di primo grado di Atene comprende anche gli investigatori, gli investigatori ai sensi delle leggi 4022/2011 (Α΄ 219), 4198/2013 (Α΄ 215) e 4139/2013 (Α’ 74), gli investigatori dell’assistenza giudiziaria internazionale, gli investigatori minorenni, i giudici minorenni e i preinvestigatori ai sensi dell’articolo 30A della presente legge. Il servizio dei magistrati inquirenti, dei giudici minorenni e dei preinvestigatori di cui al primo comma non è considerato un periodo di servizio nella sezione penale conformemente alla lettera a) del presente articolo».

Articolo 76

Audizioni sommarie – Modifica dell’articolo 21, paragrafo 1, del codice sull’organizzazione dei tribunali e sullo status dei giudici

All’articolo 21, paragrafo 1, del codice dell’organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109), relativo all’estrazione a sorte di composizioni in procedimenti sommari, è aggiunto un secondo comma e il paragrafo 1 è così formulato:

"1. Nei tribunali distrettuali che prevedono un numero organico di almeno dieci (10) giudici, i collegi giudicanti per le domande di provvedimenti provvisori (articoli 683 e 684 del codice di procedura civile, decreto presidenziale 503/1985, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 182) sono estratti a sorte. Il numero di giudici generali e speciali dell’annuario che prestano servizio presso il tribunale distrettuale della sede, la sede parallela e la sede regionale è considerato uniforme.»;

Articolo 77

Negozi, funzionamento e riunioni dei tribunali - Modifica dei paragrafi 2, 4, 5 e 9 e aggiunta del paragrafo 4A all'articolo 22 del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici

  1. Le seguenti modifiche sono apportate all'articolo 22, paragrafo 2, del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109) nei locali degli organi giurisdizionali, nel funzionamento e nelle udienze degli organi giurisdizionali:

il primo comma è sostituito;

al quarto comma, i termini «il ministro della Giustizia, su richiesta del giudice che dirige la corte d'appello o la corte d'appello amministrativa della regione interessata o il presidente del consiglio di amministrazione di tre membri, può decidere, ponderando la gravità della situazione», sono sostituiti da «il presidente del consiglio di amministrazione di tre membri della corte d'appello o il giudice che dirige la corte d'appello o la corte d'appello amministrativa o il direttore della procura d'appello, con l'accordo rispettivamente del presidente della Corte suprema o del pubblico ministero della Corte suprema, dopo aver informato il ministro della Giustizia, ponderando la gravità della situazione, decide»;

alla settima frase, sono aggiunti i termini «o il procuratore della Corte suprema, o dopo averli informati», e il paragrafo 2 va letto come segue:

"2. Se, per cause di forza maggiore, il buon funzionamento di un organo giurisdizionale o di una procura diventa impossibile, il presidente del consiglio di amministrazione composto da tre membri o l’ufficiale giudiziario che dirige l’organo giurisdizionale o la procura, ponderando la gravità della situazione, decide, con l’accordo rispettivamente del presidente della Corte suprema o del pubblico ministero della Corte suprema, di sospendere in tutto o in parte il lavoro dell’organo giurisdizionale o della procura, per il tempo strettamente necessario fino a quando tali motivi non prevalgano più. La decisione è notificata agli ordini degli avvocati del distretto del tribunale e pubblicata all'ingresso dei locali del tribunale e, se del caso, sul sito web del tribunale. Una decisione analoga disciplina le questioni procedurali e di altro tipo derivanti dalla sospensione dell'esecuzione dell'organo giurisdizionale. Qualora, per gli stessi motivi di forza maggiore, sia impossibile il corretto funzionamento di più organi giurisdizionali o procure della stessa circoscrizione, il presidente del consiglio di amministrazione della corte d’appello composto da tre membri o l’ufficiale giudiziario che dirige la corte d’appello o la corte d’appello amministrativa o il direttore della procura presso la corte d’appello, con l’accordo rispettivamente del presidente della Corte suprema o del pubblico ministero presso la Corte suprema, dopo aver informato il ministro della Giustizia, valutando la gravità della situazione, decidono di sospendere in tutto o in parte il lavoro di tutti gli organi giurisdizionali e procure della circoscrizione per il tempo strettamente necessario fino a quando tali motivi non cessino di esistere. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale e pubblicata all'ingresso dei locali del tribunale distrettuale e, se del caso, sui siti web dei tribunali. Una decisione analoga disciplina le questioni procedurali e di altro tipo derivanti dalla sospensione dell'esercizio dei tribunali distrettuali. Se per gli stessi motivi di forza maggiore è impossibile il buon funzionamento di più di un organo giurisdizionale o di una procura in Grecia, il ministro della Giustizia, su richiesta di uno dei tre presidenti delle corti supreme o del procuratore della Corte suprema, o dopo averli informati, può decidere di sospendere in tutto o in parte il lavoro di tutti gli organi giurisdizionali e di tutte le procure in Grecia per il tempo strettamente necessario fino a quando tali motivi non prevalgano più. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale e pubblicata all'ingresso dei negozi dei tribunali del paese e, se del caso, sui siti web dei tribunali. Una decisione analoga disciplina le questioni procedurali e di altro tipo derivanti dalla sospensione dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali del paese.».

  1. All’articolo 22, paragrafo 4, del codice dell’organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici, i termini «sono nominati, su richiesta del giudice che li dirige, dal ministro della Giustizia» sono sostituiti dai termini «con decisione del ministro della Giustizia, emessa, su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione di tre membri o del giudice che li dirige e previa informazione del presidente della Corte suprema o del pubblico ministero della Corte suprema, sono nominati» e il paragrafo 4 è così formulato:

"4. Se per qualsiasi motivo è impossibile sedere nell'aula designata, il giudice che dirige l'organo giurisdizionale o il presidente del consiglio di amministrazione composto da tre membri designa, se possibile, un'altra sala riunioni nello stesso negozio, con atto del giudice, che deve essere comunicato nel modo più appropriato prima dell'inizio della riunione. La seduta può essere ripresa in un'altra sala designata dal giudice che dirige la seduta e la annuncia dal seggio.

In caso di impossibilità oggettiva temporanea di tenere le udienze, una decisione del ministro della Giustizia, emessa su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione di tre membri o del giudice amministratore e dopo aver informato il presidente della Corte suprema o il pubblico ministero della Corte suprema, designa la sala di un altro tribunale per lo svolgimento delle udienze. In tal caso si applica anche l'ultima frase del paragrafo 2.»;

  1. All'articolo 22 del codice sull'organizzazione dei tribunali e sullo status dei giudici è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

"4A. In caso di rinvio a giudizio di cause che coinvolgono un gran numero di parti o di cause relative alla criminalità organizzata o aventi un grave impatto sociale, il direttore della procura competente o il presidente del consiglio di amministrazione composto da tre membri o il direttore dell’organo giurisdizionale competente per il processo informano il pubblico ministero della Corte suprema dell’imminente svolgimento del processo e delle sue esigenze».

  1. All’articolo 22, paragrafo 5, prima frase, del codice dell’organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici, sono aggiunti i termini «che adottano tutte le misure appropriate per l’accesso dei cittadini con problemi di mobilità» e il paragrafo 5 è così formulato:

"5. Nell'aula vi è una sede separata per il tribunale, panchine speciali per avvocati e sedi separate per parti, imputati, testimoni e ascoltatori, adottando tutte le misure appropriate per l'accesso da parte dei cittadini con problemi di mobilità. La configurazione delle sale in cui si riuniscono i giudici è determinata in particolare con decisione del ministro della Giustizia».

  1. All’articolo 22, paragrafo 9, prima frase, del codice dell’organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici, sono aggiunti i termini «Fatto salvo l’articolo 12 della legge 5108/2024 (GG I 65)» e il paragrafo 9 è così formulato:

"9. Fatto salvo l'articolo 12 della legge 5108/2024 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 65), il ministro della Giustizia determina, mediante decisione, gli organi amministrativi e di gestione dei tribunali, che, se del caso, sono responsabili dell'elaborazione delle loro norme di funzionamento, in funzione delle esigenze specifiche dei servizi ospitati in tale edificio. Una copia del regolamento è notificata al ministro della Giustizia, che può rinviarla per modifica o rettifica entro un (1) mese.».

Articolo 78

Vigilanza del ministero della Giustizia sulle procure – Modifica dell'articolo 23, paragrafo 4, del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici

All’articolo 23, paragrafo 4, del codice dell’organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109) sul controllo del ministero della Giustizia, i termini «l’emissione di istruzioni generali di informazione ai pubblici ministeri» sono sostituiti dai termini «l’aggiornamento dei pubblici ministeri» e il paragrafo 4 è così formulato:

"4. Il ministero della Giustizia vigila inoltre sulla fornitura di informazioni alle procure in merito all’attuazione degli strumenti giuridici adottati in seno al Consiglio dell’Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri nei settori della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti, il terrorismo internazionale, l’istituzione di bande e organizzazioni criminali per commettere omicidi, la tratta di esseri umani e i reati contro i minori, il riciclaggio di denaro, la criminalità ad alta tecnologia e la criminalità finanziaria internazionale».

CAPITOLO F

CORTI CIVILI E PENALI – MODIFICA DEL CAPO G DELLA SEZIONE I, CODICE DELL'ORGANIZZAZIONE DEI GIUDICI E SITUAZIONE DEI GIUDICI

Articolo 79

Nomina degli investigatori minorenni e dei giudici mediante l'annuario generale - Modifica dell'articolo 30, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del codice relativo all'organizzazione dei tribunali e allo status dei giudici

  1. L'articolo 30, paragrafo 1, del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109) relativo ai magistrati inquirenti e ai giudici minorenni è così modificato:

a)al primo comma,

aa) sono aggiunti i termini «dell’annuario generale di cui all’articolo 3, lettera d), della legge 5108/2024 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 65)» e ab) il termine «Consiglio» è sostituito dai termini «consiglio di amministrazione di tre membri del tribunale»;

al secondo comma, i termini "il giudice istruttore e il giudice minorile della corte d'appello" sono sostituiti dai termini "il giudice istruttore per i minori e il pubblico ministero per i minori della corte di primo grado e della corte d'appello, per una durata di due (2) anni";

è aggiunto un nuovo terzo comma;

al quarto comma sono aggiunti i termini "dell'annuario generale di cui all'articolo 3, lettera d), della legge 5108/2024";

al quinto comma, sono aggiunti i termini «dell’annuario generale di cui all’articolo 3, lettera d), della legge 5108/2024» e il paragrafo 1 è così formulato:

"1. Gli investigatori presso i tribunali per reati minori sono nominati per un periodo di tre anni presidenti dei tribunali di primo grado o dei tribunali di primo grado dell'annuario generale di cui all'articolo 3, lettera d), della legge 5108/2024 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 65) con decreto presidenziale, emesso su proposta del pertinente consiglio di amministrazione di tre membri dell'organo giurisdizionale o del giudice che dirige l'organo giurisdizionale e previo parere del pubblico ministero competente presso la corte d'appello. Conformemente alla stessa procedura, l'investigatore minorile e il procuratore minorile della corte per i reati minori e della corte d'appello sono nominati per un periodo di due (2) anni. L'assegnazione delle funzioni di magistrato inquirente tiene conto del possesso di una laurea o di un dottorato in diritto penale e di una comprovata ottima conoscenza di almeno una (1) lingua straniera, in particolare l'inglese. In particolare presso i tribunali di primo grado di Atene, Salonicco e Pireo, i presidenti dei tribunali di primo grado o dei tribunali di primo grado dell'annuario generale di cui all'articolo 3, lettera d), della legge 5108/2024 sono nominati inquirenti per un periodo di almeno cinque anni, compreso il loro servizio come assistenti di tribunale e, se non sono giudici di primo grado con il servizio di cui sopra o se quelli in servizio non sono sufficienti, gli investigatori senior al momento della nomina sono nominati inquirenti. In altri tribunali per reati minori, gli inquirenti sono nominati tra i presidenti dei tribunali di primo grado e i tribunali di primo grado più anziani dell'annuario generale di cui all'articolo 3, lettera d), della legge 5108/2024, a condizione che non abbiano precedentemente svolto le funzioni di inquirente nello stesso tribunale o in un altro tribunale e che il loro servizio sia continuo."

  1. L'articolo 30, paragrafo 2, del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici apporta le seguenti modifiche:

i termini «il Consiglio e il giudice» sono sostituiti da «il consiglio di amministrazione composto da tre membri o il giudice»;

sono aggiunte le parole «dell’annuario generale di cui all’articolo 3, lettera d), della legge 5108/2024» e il paragrafo 2 è così formulato:

"2. In casi di urgenza o che richiedono un'indagine speciale o a lungo termine, il consiglio di amministrazione di tre membri o il giudice che dirige l'organo giurisdizionale può, con l'accordo del pubblico ministero presso la corte d'appello, nominare un giudice istruttore aggiunto per nominare un presidente di primo grado o più giudici di primo grado dell'annuario generale di cui all'articolo 3, lettera d), della legge 5108/2024, se il giudice istruttore lo richiede.".

  1. L'articolo 30, paragrafo 3, del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici apporta le seguenti modifiche:

a)al primo comma,

a bis) i termini «il giudice o il Consiglio» sono sostituiti da «il consiglio di amministrazione composto da tre membri o il giudice»; e

a ter) sono aggiunte le parole "dell'annuario generale di cui all'articolo 3, lettera d), della legge 5108/2024";

sono aggiunti i paragrafi 2°, 3°, 4° e 5° e il paragrafo 3 è così formulato:

"3. Se il giudice istruttore non esiste, è assente o impossibilitato a partecipare o ha cessato di prestare servizio e nessun altro giudice istruttore può sostituirlo, il consiglio di amministrazione di tre membri o il giudice che dirige il tribunale di primo grado nomina come giudice istruttore un (1) presidente dei tribunali di primo grado o del tribunale di primo grado dell'annuario generale di cui all'articolo 3, lettera d), della legge 5108/2024 per un periodo non superiore a sei (6) mesi. Il numero di inquirenti assegnati a ciascun tribunale di primo grado è determinato, in funzione delle esigenze del servizio, dall'organo giurisdizionale competente. Presso i tribunali di primo grado di Atene, del Pireo e di Salonicco, le camere d’inchiesta per l’assistenza giudiziaria internazionale e l’ordine europeo d’indagine possono essere create, caso per caso, con decisione del consiglio di amministrazione di tre membri del Tribunale di primo grado della sede, al fine di trattare le ordinanze del pubblico ministero presentate, in vista dell’esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria e delle ordinanze d’indagine europee. L'investigatore per l'assistenza giudiziaria internazionale e l'ordine europeo di indagine di cui sopra sono selezionati, con decisione del consiglio di amministrazione di tre membri del tribunale di primo grado della sede o dell'atto del presidente dirigente dei tribunali di primo grado, tra gli investigatori che prestano servizio nelle camere investigative del tribunale di primo grado e possono, a discrezione del presidente o dell'amministratore delegato e in funzione delle esigenze del servizio, essere assunti esclusivamente. Per il sostegno di segreteria dell'investigatore per l'assistenza giudiziaria internazionale e gli ordini europei di indagine è istituito un ufficio internazionale di assistenza giudiziaria, composto da funzionari giudiziari con esperienza e conoscenza pertinenti delle lingue straniere.";

  1. L’articolo 30, paragrafo 5, prima frase, del codice dell’organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici apporta le seguenti modifiche:

sono aggiunte le parole "dell'annuario generale di cui all'articolo 3, lettera d), della legge 5108/2024";

i termini "Consiglio" sono sostituiti dai termini "consiglio di amministrazione del tribunale composto da tre membri" e il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. I giudici minorenni nei tribunali per reati minori sono nominati per due (2) anni come uno o più presidenti dei tribunali di primo grado o dei tribunali di primo grado dell'annuario generale di cui all'articolo 3, lettera d), della legge 5108/2024 con decreto presidenziale, emesso a seguito di un parere del consiglio di amministrazione di tre membri dell'organo giurisdizionale o del giudice che dirige l'organo giurisdizionale. Nella stessa procedura viene nominato il giudice minorenne della Corte d'appello. Nei tribunali che servono più di venti (20) giudici, i giudici minorenni sono nominati con decreto presidenziale emesso a seguito di una decisione dell'intero tribunale. Per la nomina al posto di giudice e procuratore per i minori, è valutata la precedente partecipazione a un programma di formazione speciale organizzato dalla Scuola nazionale dei giudici (ESDI) o il possesso di un dottorato o di un diploma post-laurea nella materia specifica.».

  1. L’articolo 30, paragrafo 6, terza frase, del codice dell’organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici apporta le seguenti modifiche:

il terzo comma è sostituito;

è aggiunto un quarto comma e il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il giudice istruttore e il giudice minorile continuano ad esercitare le loro funzioni dopo la scadenza del termine per il quale sono stati nominati, fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato. Prima della scadenza del termine di cui sopra, essi sono esonerati dalle loro funzioni secondo la procedura di cui al paragrafo 1 o, se del caso, al paragrafo 5, se vi sono validi motivi per farlo. Il mandato del giudice istruttore e del pubblico ministero minorile può essere rinnovato su richiesta del giudice istruttore e con decisione dell'organo che ha il potere di nomina per un (1) ulteriore anno. Il mandato del giudice per i minorenni e dell’investigatore per i minorenni può essere rinnovato nello stesso modo per altri due (2) anni.»

Articolo 80

Indagini preliminari in primo grado – Aggiunta dell’articolo 30A al codice sull’organizzazione dei tribunali e sullo status dei giudici

Il seguente articolo 30A è aggiunto al codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109):

"Articolo 30 bis

Magistrati preliminari

  1. Ai fini dell'organico delle sezioni speciali di indagine preliminare di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della legge 5108/2024 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 65), i giudici dell'annuario speciale sono nominati, con decisione del consiglio di amministrazione di tre membri del tribunale di primo grado presso la sede del tribunale di primo grado o con atto del presidente amministratore del tribunale di primo grado, come giudici di indagine preliminare con un mandato di tre anni e, in caso di assenza o insufficienza di giudici dell'annuario generale presso la sede del tribunale di primo grado. La nomina al posto di magistrato istruttore tiene conto della durata del suo precedente servizio sull'argomento specifico dell'esame preliminare e dell'indagine preliminare. Inoltre, si tiene conto del possesso di un diploma post-laurea o di un dottorato in diritto penale e di una comprovata ottima conoscenza di una (1) lingua straniera e in particolare dell'inglese. Il mandato del giudice istruttore può essere rinnovato con decisione del consiglio di amministrazione di tre membri del tribunale di primo grado della sede o con atto del presidente dei tribunali di primo grado del tribunale di primo grado per un (1) ulteriore anno.
  2. Se il giudice istruttore non esiste, è assente o gli è impedito di prestare servizio o ha cessato di prestare servizio o è stato inserito nell'annuario generale e nessun altro giudice istruttore può sostituirlo, il presidente del tribunale di primo grado o il consiglio di amministrazione di tre membri che gestisce il tribunale di primo grado della sede designa come giudice istruttore un (1) tribunale di primo grado dell'annuario speciale e, se il tribunale di primo grado della sede non presta servizio presso il tribunale di primo grado dell'annuario speciale o coloro che prestano servizio non sono sufficienti in numero, un (1) tribunale di primo grado dell'annuario generale. La durata della sostituzione non può superare la data di inizio dell'anno giudiziario successivo.
  3. Il numero dei magistrati inquirenti in servizio presso ciascun organo giurisdizionale di primo grado è determinato, in funzione delle esigenze del servizio, dalla sessione plenaria dell'organo giurisdizionale interessato. Presso i tribunali di primo grado di Atene, del Pireo e di Salonicco, una decisione del consiglio di amministrazione di tre membri del tribunale di primo grado della sede o un atto del presidente responsabile dei tribunali di primo grado, delle sezioni pre-inchiesta per l'assistenza giudiziaria internazionale e degli ordini europei di indagine possono essere creati caso per caso, al fine di trattare le ordinanze del pubblico ministero presentate, al fine di eseguire le richieste di assistenza giudiziaria e gli ordini europei di indagine. Il preinvestigatore per l'assistenza giudiziaria internazionale e l'ordine europeo di indagine di cui sopra è selezionato con decisione del consiglio di amministrazione di tre membri del tribunale di primo grado della sede o dell'atto del presidente dirigente del tribunale di primo grado tra i preinvestigatori che prestano servizio nelle sezioni preinvestigative del tribunale di primo grado e può, a discrezione del presidente e in funzione delle esigenze del servizio, essere impiegato esclusivamente. Il paragrafo 2 si applica alla procedura per la sua sostituzione. Per il supporto di segreteria dell'investigatore preliminare per l'assistenza giudiziaria internazionale e gli ordini europei di indagine, è istituito un ufficio internazionale di assistenza giudiziaria, composto da funzionari giudiziari con esperienza e conoscenza delle lingue straniere.
  4. Il magistrato istruttore esercita le sue funzioni dopo la scadenza del termine per il quale è stato nominato, fino alla sua sostituzione o al rinnovo del suo mandato. Prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, il giudice istruttore può essere sollevato dalle sue funzioni, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, se vi sono validi motivi per farlo.
  5. Le responsabilità del giudice istruttore comprendono lo svolgimento di indagini a domicilio in via prioritaria rispetto agli altri magistrati competenti, conformemente all'articolo 9 della Costituzione e agli articoli da 253 a 256 del codice di procedura penale (legge 4620/2019, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 182). Se i magistrati inquirenti in servizio o i loro supplenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo non sono sufficienti, l'indagine è svolta dai tribunali minori di primo grado dell'annuario speciale di cui all'articolo 3, lettera e), della legge 5108/2024, che non hanno compiuto 12 anni di servizio e, se questi ultimi non sono sufficienti, dai vice procuratori per i reati commessi o dagli assistenti della procura.
  6. L'articolo 1 della presente legge, relativo all'assegnazione delle funzioni di magistrato istruttore e alla durata del suo mandato, si applica ai giudici penali in servizio all'entrata in vigore della legge 5108/2024 dopo il completamento del periodo di tre anni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della stessa legge. I magistrati inquirenti in servizio ai sensi della presente disposizione possono chiedere, mediante domanda presentata al più tardi tre (3) mesi prima della scadenza del triennio, al consiglio di amministrazione di tre membri o all’amministratore delegato del tribunale di primo grado di cui all’articolo 3, lettera a), della legge 5108/2024, di essere riassegnati alle funzioni di magistrato inquirente ai sensi del paragrafo 1 del presente regolamento».

CAPITOLO G

DIRITTI E GARANZIE DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE – MODIFICA DEL CAPO C DELLA SEZIONE II DEL CODICE DELL'ORGANIZZAZIONE DEI GIUDICI E DELLA SITUAZIONE DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE

Articolo 81

Autorizzazione normale degli ufficiali giudiziari – Modifica dell'articolo 52, paragrafo 6, del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici

All’articolo 52, paragrafo 6, del codice dell’organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109), relativo al congedo ordinario dei giudici, il terzo comma è abrogato e il paragrafo 6 è così formulato:

"6. Il congedo ordinario è concesso con decisione del giudice o del presidente del consiglio di tre membri che dirige il tribunale o la procura o il commissario generale di Stato presso la Corte dei conti o il commissario generale di Stato presso i tribunali amministrativi ordinari, su richiesta del giudice. Tale decisione è notificata al ministero della Giustizia.»;

Articolo 82

Congedo per gravidanza, maternità e cura dei figli - Modifica dell'articolo 53, paragrafo 2, del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici

All’articolo 53, paragrafo 2, prima frase, del codice sull’organizzazione dei tribunali e sullo status dei giudici (legge 4938/2024, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109) in materia di gravidanza, parto e congedo di educazione dei giudici, i termini «o il presidente dell’organo giurisdizionale di primo grado competente per gli organi giurisdizionali in cui sono in servizio fino a quattro magistrati o magistrati» sono soppressi e il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Un ufficiale giudiziario genitore è concesso, su sua richiesta, con decisione del giudice o del presidente del consiglio di tre membri, che dirige il tribunale o la procura o il commissario generale di Stato presso la Corte dei conti o il commissario generale di Stato presso i tribunali amministrativi ordinari, che sono notificati al ministero della Giustizia, nove (9) mesi di congedo retribuito per l'educazione dei figli. In caso di gravidanze multiple, il congedo di cui sopra di nove (9) mesi per l'educazione di un bambino con reddito è aumentato di sei (6) mesi per ogni bambino più di uno. La data di inizio del congedo è determinata, quando la relativa richiesta è presentata da un ufficiale giudiziario madre, il più presto possibile, ma in ogni caso entro due (2) mesi dalla fine del congedo di maternità fruito dallo stesso ufficiale giudiziario. La domanda di concessione del congedo di cui sopra a un padre che è un ufficiale giudiziario, per l'educazione del figlio, viene presentata il più presto possibile, vale a dire dopo la fine del congedo di maternità concesso alla madre lavoratrice del figlio. Se il coniuge o la persona con cui l’ufficiale giudiziario ha concluso un’unione civile non ha usufruito del congedo di maternità, la domanda è presentata quanto prima dopo la data di scadenza del congedo di maternità che, in base al momento del parto, sarebbe stato fruito dalla madre dell’ufficiale giudiziario».

Articolo 83

Congedo per malattia – Modifica dell’articolo 54, paragrafo 1, del codice dell’organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici

All’articolo 54, paragrafo 1, prima frase, del codice dell’organizzazione degli organi giurisdizionali e dello status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109), relativo ai congedi per malattia dei giudici, i termini «o il presidente dell’organo giurisdizionale di primo grado competente, per gli organi giurisdizionali in cui sono in servizio fino a quattro magistrati o magistrati», sono soppressi e il paragrafo 1 è così formulato:

"1. Il giudice o il presidente del consiglio di tre membri che gestisce l'organo giurisdizionale o la procura o il commissario generale di Stato presso la Corte dei conti o il commissario generale di Stato presso i tribunali amministrativi ordinari concedono ai magistrati malati o bisognosi di recupero un congedo per malattia interamente retribuito. La relativa decisione è notificata al ministero della Giustizia.»;

Articolo 84

Congedo scolastico – Modifica dell’articolo 55, paragrafo 1, del codice dell’organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici

All’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del codice dell’organizzazione degli organi giurisdizionali e dello status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109) sulle licenze di formazione per giudici all’estero e in Grecia, i termini «il magistrato» sono soppressi e il paragrafo 1 è così formulato:

"1. Il congedo per motivi di studio all'estero può essere concesso:

a) ai relatori e agli assistenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti,

ufficiali giudiziari dei tribunali civili e penali dal grado di tribunale di primo grado e viceprocuratore del tribunale di primo grado alla corte d'appello e viceprocuratore della corte d'appello;

c) gli ufficiali giudiziari dei tribunali amministrativi ordinari dal grado del tribunale di primo grado alla corte d'appello.

Il congedo scolastico non può essere concesso dopo il cinquantacinquesimo anno di età (55 anni). Per ottenere il congedo per motivi di studio, l'ufficiale giudiziario è tenuto ad avere un'ottima conoscenza della lingua del paese in cui frequenta l'istruzione e ad essere stato ammesso a un programma postuniversitario riconosciuto presso un'università straniera, in qualità di studente a tempo pieno o di visitatore accademico.";

CAPITOLO H»

MODIFICHE DEL PERSONALE – MODIFICA DEL CAPITOLO V DELLA SEZIONE II DEL CODICE DELL'ORGANISMO E DELLA SITUAZIONE DEI GIUDICI

Articolo 85

Trasferimenti di ufficiali giudiziari – Modifica dell'articolo 60, paragrafi 1 e 3, del codice sull'organizzazione dei tribunali e sullo status degli ufficiali giudiziari

  1. L'articolo 60, paragrafo 1, del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici (legge 4938/2022, ΄ 109) sul trasferimento dei giudici è così modificato:

è aggiunto un nuovo quarto comma;

al quinto comma,

b bis) i termini «quindici (15)» sono sostituiti dai termini «dieci (10)»; e

bb) sono aggiunti i termini «se sono trasferiti alle autorità giurisdizionali della stessa corte d'appello, altrimenti entro quindici (15 giorni)» e il paragrafo 1 è così formulato:

"1. I Consigli superiori della magistratura per la promozione e il trasferimento dei giudici si riuniscono nel periodo dal 10 maggio al 10 giugno. Gli ufficiali giudiziari promossi e trasferiti sono tenuti a comparire nei loro posti entro il 15 settembre dello stesso anno, a meno che le esigenze di servizio non impongano loro di comparire prima. In via eccezionale, al fine di coprire i posti vacanti creati durante l'anno giudiziario, il Consiglio superiore della magistratura competente si riunisce per promozioni e trasferimenti di magistrati anche in ottobre e gennaio. Se un posto organico di primo grado di un annuario speciale diventa vacante, un giudice di primo grado dello stesso annuario è trasferito in via prioritaria al suo posto. Gli ufficiali giudiziari promossi e trasferiti ai sensi del comma precedente sono tenuti a comparire nei loro posti entro dieci (10) giorni dalla pubblicazione del decreto presidenziale sulla promozione o sul trasferimento, a condizione che siano trasferiti alle corti della stessa corte d'appello, altrimenti entro quindici giorni (15). In caso di necessità imprevista di servizio o in casi del tutto eccezionali durante l’anno giudiziario, è consentito il distacco di un ufficiale giudiziario a norma dell’articolo 61.»;

  1. All’articolo 60, paragrafo 3, prima frase, del codice sull’organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici, sono aggiunti i termini «, compresi quelli dell’annuario speciale dei tribunali civili e penali», e il paragrafo 3 è così formulato:

"3. Un giudice può essere trasferito, anche dall'annuario speciale dei tribunali civili e penali, su sua richiesta o di propria iniziativa, al fine di soddisfare un'esigenza amministrativa, che deve essere illustrata in dettaglio nella decisione. Nessun trasferimento è effettuato nell’ambito dell’esercizio delle funzioni giudiziarie e, in generale, ufficiali dell’ufficiale giudiziario».

Articolo 86

Distacco dei giudici – Modifica dell'articolo 61, paragrafo 2, del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici

All’articolo 61, paragrafo 2, prima frase, del codice dell’organizzazione degli organi giurisdizionali e dello status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109) sul distacco dei giudici, la lettera d) è abrogata e il paragrafo 2 è così formulato:

"2. La necessità del servizio è accertata mediante una relazione motivata:

a) il presidente della Corte suprema, nel caso dei giudici dei tribunali civili e penali,

b) il pubblico ministero della Corte suprema, nel caso dei pubblici ministeri,

c) il Commissario Generale di Stato per i Tribunali Amministrativi Ordinari, nel caso dei giudici dei Tribunali Amministrativi Ordinari;

D) [abrogato].

La relazione comprende anche una proposta per l'organo giurisdizionale o il pubblico ministero da cui l'ufficiale giudiziario può essere distaccato.";

CAPITOLO I

GRADI PRIMARI – MODIFICA DEL CAPITOLO F DELLA SEZIONE 2 DEL CODICE DELL'ORGANIZZAZIONE DEI GIUDICI E DELLA SITUAZIONE DEI GIUDICI

Articolo 87

Gradi di gerarchia, corrispondenza e precedenza degli ufficiali giudiziari – Modifica dell'articolo 66 del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici

L'articolo 66 del codice dell'organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109) sui gradi gerarchici, sulla corrispondenza e sull'anzianità dei giudici è così modificato:

paragrafo 1, lettera b);

a bis) alla lettera b quater) sono aggiunti i termini «giudice speciale dell'annuario»; e

a ter) la lettera b quinquies) è soppressa;

al paragrafo 2,

b bis) alla lettera f), i termini «e giudici di pace di primo ordine» sono soppressi;

bb) alla lettera g), i termini «B ΄ magistrates» sono sostituiti dai termini «special yearbook judges»;

b quater) alla lettera h), i termini «e giudici di pace di classe C» sono soppressi; e

b quinquies) è aggiunta la lettera i);

c) al paragrafo 3,

c bis) alla lettera a), i termini «giudici di pace» sono sostituiti dai termini «presidenti dell'annuario speciale di primo grado e dell'annuario speciale di primo grado»; e

c ter) alla lettera d), il termine «magistrati» è sostituito da «giudici di un annuario speciale dei tribunali civili e penali»;

al paragrafo 4;

d bis) la lettera c) è sostituita; e

d ter) la lettera d) è abrogata e l'articolo 66, a seguito di miglioramenti legislativi, è così formulato:

"Articolo 66

Gradi gerarchici – Corrispondenza – Avanzamento dei giudici

  1. I gradi della gerarchia dei magistrati sono i seguenti:

a) Il Consiglio di Stato: Presidente, vicepresidente, consigliere, assistente, relatore, relatore per la libertà vigilata.

b) I tribunali civili e penali:

b bis) presidente, procuratore, vicepresidente della Corte suprema, giudice della Corte suprema, vice procuratore della Corte suprema;

bb) presidente, procuratore presso la Corte d'appello, giudice presso la Corte d'appello, procuratore aggiunto presso la Corte d'appello,

b quater) presidente, procuratore generale presso il Tribunale di primo grado, procuratore generale aggiunto presso il Tribunale di primo grado, giudice presso l'annuario speciale, procuratore generale aggiunto presso il Tribunale di primo grado, procuratore generale aggiunto presso la Procura generale;

b quinquies) [abrogato]

c) La Corte dei conti: Presidente, vicepresidente, consigliere, assistente, relatore, relatore per la libertà vigilata.

d) La Commissione generale dello Stato presso la Corte dei conti: Commissario generale, Commissario, Vicepresidente, Associato, Relatore, Relatore per la libertà vigilata.

e) La Commissione Generale dei Tribunali Amministrativi Ordinari:

Commissario generale, Commissario, Vicepresidente.

dei tribunali amministrativi ordinari: Presidente della Corte d'appello, presidente della Corte d'appello, presidente del Tribunale di primo grado, presidente del Tribunale di primo grado e presidente del Tribunale di primo grado dei tribunali amministrativi.

  1. Sono assimilati in grado:

a) il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente e il Procuratore della Corte suprema, il Presidente e il Commissario generale dello Stato presso la Corte dei conti, il Commissario generale dello Stato dei tribunali amministrativi ordinari,

i vicepresidenti del Consiglio di Stato, della Corte suprema e della Corte dei conti, il commissario di Stato presso la Corte dei conti e il commissario di Stato presso i tribunali amministrativi ordinari;

c) i Consiglieri di Stato, gli Areopagiti, i Viceprocuratori della Corte suprema, i Consiglieri della Corte dei conti e i Controcommissari della Commissione generale dello Stato presso la Corte dei conti, nonché i Controcommissari di Stato dei tribunali amministrativi ordinari;

i presidenti e i procuratori delle corti d'appello, nonché i presidenti delle corti d'appello amministrative;

e) i presidenti del Consiglio di Stato, i giudici d'appello, i vice procuratori delle corti d'appello, i presidenti della Corte dei conti e della Commissione generale dello Stato presso la Corte dei conti, nonché i giudici d'appello dei tribunali amministrativi;

i presidenti e i procuratori dei tribunali di primo grado e i presidenti dei tribunali amministrativi di primo grado;

g) i relatori del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Commissione generale dello Stato presso la Corte dei conti, il tribunale di primo grado, i vice procuratori di primo grado, il tribunale di primo grado dei tribunali amministrativi e i giudici di un annuario speciale;

h) i relatori in prova del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Commissione generale dello Stato presso la Corte dei conti, i presidenti di un tribunale di primo grado, i presidenti dei pubblici ministeri, i presidenti di un tribunale di primo grado dei tribunali amministrativi;

i) i relatori in prova del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Commissione generale dello Stato presso la Corte dei conti, i presidenti di un tribunale di primo grado, i presidenti dei pubblici ministeri, i presidenti di un tribunale di primo grado dei tribunali amministrativi.

  1. Tra i magistrati che appartengono allo stesso grado di assimilazione, il magistrato più anziano avanza al rango nel seguente ordine:

giudici, diversi dai presidenti dei tribunali di primo grado di un annuario speciale e dei tribunali di primo grado di un annuario speciale;

b)i pubblici ministeri;

c) Commissari;

d) i giudici di un annuario speciale dei tribunali civili e penali.

  1. Sono invitati a cerimonie o celebrazioni ufficiali in qualità di rappresentanti della magistratura:

a) ad Atene, il presidente e i vicepresidenti del Consiglio di Stato, il presidente, il procuratore e i vicepresidenti della Corte suprema, il presidente e i vicepresidenti della Corte dei conti, il commissario generale e il commissario di Stato presso la Corte dei conti e il commissario generale e il commissario di Stato dei tribunali amministrativi ordinari;

nelle città, le sedi delle corti d'appello, il presidente e il procuratore delle corti d'appello e il presidente delle corti d'appello amministrative;

nelle città con le sedi dei tribunali di primo grado, del presidente dei tribunali di primo grado con un annuario generale e del procuratore dei tribunali di primo grado e del presidente dei tribunali amministrativi di primo grado, nonché nelle sedi parallele e regionali designate dal direttore del tribunale di primo grado o della procura;

D) [abrogato].

  1. I presidenti e i procuratori delle corti d’appello, nonché i presidenti delle corti d’appello amministrative, sono trattati allo stesso modo dei giudici di cui al paragrafo 2, lettera c)».

CAPITOLO I

FUNZIONI GIURISDIZIONALI DEI GIUDICI CIVILE-CRIMINALI E DEGLI AVVOCATI – MODIFICA DEL CAPITOLO M DELLA SEZIONE DUE DEL CODICE DI ORGANIZZAZIONE DEI GIUDICI E DELLA SITUAZIONE DEI FUNZIONARI GIURISDIZIONALI

Articolo 88

Diritto all'iscrizione nell'annuario generale – Sostituzione dell'articolo 90 del codice sull'organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici

L'articolo 90 del codice dell'organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109) relativo alla nomina e alla promozione dei magistrati è sostituito dal seguente:

"Articolo 90

Inserimento degli annuari speciali di primo grado nel registro generale

  1. Ai giudici di pace in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge 5108/2024 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 65) è concesso il diritto di essere inclusi nell'annuario generale, su richiesta, a condizione che abbiano completato i programmi di formazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della legge 5108/2024 e dispongano di almeno un (1) rapporto di ispezione ai sensi del capo ΙΗ΄ del presente codice sullo svolgimento di un'ispezione, da parte dell'ispettore competente della Corte suprema della regione giudiziaria in cui prestano servizio.
  2. La domanda viene presentata nella prima settimana di marzo di ogni anno al Segretariato del Consiglio superiore della magistratura per la giustizia civile e penale. Ai fini dell'inclusione nell'annuario generale e del numero esatto di annuari speciali da includere in primo grado, il Consiglio superiore della magistratura per la giustizia civile e penale adotta una decisione motivata, che è adottata dopo aver sentito i richiedenti, tenendo conto dei rapporti di ispezione, dell'etica, della formazione scientifica, dell'esecuzione qualitativa e quantitativa del lavoro e delle loro prestazioni in generale. La decisione del Consiglio superiore della magistratura per la giustizia civile e penale è in vigore dal 16 settembre dello stesso anno.
  3. Il Consiglio superiore della magistratura penale e civile tratta le sentenze di cui ai paragrafi 1 e 2 sulla base di una domanda inviata dal Ministro della giustizia entro il 30 marzo di ogni anno relativa alla copertura di posti permanenti in primo grado in un annuario generale corrispondente al numero di domande presentate.
  4. Le persone incluse nell'annuario generale dei tribunali di primo grado sono collocate ogni volta dopo l'ultimo tribunale di primo grado, secondo l'ordine in cui ciascuna di esse figurava nell'annuario speciale al momento della presentazione della domanda, e occupano i posti permanenti nell'annuario generale dei tribunali di primo grado a cui sono assegnate.
  5. Il Consiglio superiore della magistratura può, con decisione motivata, respingere la domanda di cui al paragrafo 2 se ritiene che il richiedente non abbia la possibilità di essere iscritto nell'annuario generale.
  6. Il rigetto della domanda non impedisce la sua ripresentazione nell’anno successivo.»;

CAPITOLO K»

CONSIGLIO SUPREMO DI GIUSTIZIA CIVILE E PENALE – MODIFICA DEL CAPITOLO N DELLA SEZIONE DUE DEL CODICE DELL'ORGANIZZAZIONE DEI GIUDICI E DELLA SITUAZIONE DEI GIUDICI

Articolo 89

Decisioni del Consiglio superiore della magistratura civile e penale relative alla nomina e all'inclusione nell'annuario generale – Modifica dell'articolo 91, paragrafo 1, del codice dell'organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici

L’articolo 91, paragrafo 1, prima frase, del codice sull’organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109) sull’istituzione, i poteri e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura per la giustizia civile e penale apporta le seguenti modifiche: a) sono aggiunte le parole "annuario generale", b) è soppressa la parola "magistrati", c) sono aggiunte le parole "l'inclusione dei giudici di un annuario speciale nell'annuario generale" e il paragrafo 1 è così formulato:

"1. Il Consiglio superiore della magistratura per la giustizia civile e penale decide in merito alla nomina dell'annuario generale di primo grado e dei vice procuratori dei tribunali di primo grado e all'inclusione dei giudici con un annuario speciale nell'annuario generale, nonché in merito alle assegnazioni, ai trasferimenti, ai distacchi e alle promozioni dei magistrati della giustizia civile e penale. Esso decide, esprime un parere o propone anche in qualsiasi altro caso previsto dalla legge».

CAPITOLO L

CORTI CIVILI E PENALI – MODIFICA DEL CAPITOLO P DELLA SEZIONE II DEL CODICE DELL'ORGANIZZAZIONE DEI GIUDICI E DELLA SITUAZIONE DEI GIUDICI

Articolo 90

Organismi di controllo e controllo annuale - Modifica dell'articolo 93, paragrafi 2 e 10, del codice dell'organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici

  1. L’articolo 93, paragrafo 2, del codice dell’organizzazione degli organi giurisdizionali e dello status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109) relativo alla commissione di controllo e agli organi e alle procedure di controllo degli organi giurisdizionali e dei giudici civili e penali abroga la lettera b) e il paragrafo 2 così recita:

"2. L'ispezione è effettuata da:

a) le corti d'appello, le corti di primo grado e le corrispondenti procure, la Corte suprema d'appello e i vice procuratori della Corte suprema;

b) [abrogato]

c) nei registri dei tribunali e delle procure di cui sopra, rispettivamente i presidenti e i procuratori delle corti d'appello della regione interessata e i presidenti e i procuratori dei tribunali di primo grado.

  1. All’articolo 93, paragrafo 10, prima frase, del codice sull’organizzazione dei tribunali e lo status dei giudici, i termini «, giudici di pace e tribunali per reati minori» sono soppressi e il paragrafo 10 è così formulato:

"10. I presidenti delle Corti d'appello effettuano un'ispezione annuale dei tribunali di primo grado e i pubblici ministeri delle Corti d'appello effettuano un'ispezione annuale dei pubblici ministeri della loro regione e dei tribunali inadempienti per quanto riguarda il loro lavoro di indagine preliminare, parallelamente all'ispezione degli ispettori della Corte suprema d'appello e dei procuratori aggiunti. Negli organi giurisdizionali e nelle procure in cui sono in servizio più presidenti o procuratori d’appello, il presidente del consiglio di amministrazione composto da tre membri o la persona che dirige l’organo giurisdizionale o la procura effettua l’ispezione personalmente o nomina uno dei suoi pari o coloro che devono effettuarla».

CAPITOLO M

PROSECUZIONE – MODIFICA DEL CAPO K DELLA SEZIONE II DEL CODICE DELL'ORGANIZZAZIONE DEI GIUDICI E DELLA SITUAZIONE DEI GIUDICI

Articolo 91

Procedimento disciplinare – Competenza ad avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici ministeri – Modifica dell’articolo 117, paragrafo 1, del codice dell’organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici

L’articolo 117, paragrafo 1, del codice dell’organizzazione dei tribunali e dello status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109) sui procedimenti disciplinari è così modificato: a) alla lettera f bis), sono aggiunti i termini «o il sostituto procuratore della Corte suprema da lui nominato»; b) alla lettera g), i termini «il procuratore della corte d’appello o il capo del pubblico ministero» sono sostituiti dai termini «il direttore della procura della corte d’appello o il pubblico ministero da lui nominato» e il paragrafo 1 è così formulato:

"1. I responsabili del procedimento disciplinare sono:

a) il Ministro della Giustizia per tutti i magistrati;

b) il più anziano dei sorteggi, ai sensi dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 97, al Consiglio d'Ispezione, vicepresidenti, regolari e supplenti, per gli assistenti, relatori e relatori in prova del Consiglio di Stato;

il vicepresidente che presiede la commissione di controllo dei conti dei tribunali amministrativi ordinari, per gli ufficiali giudiziari dei tribunali amministrativi;

d) il Presidente del Consiglio di Ispezione, per tutti i giudici dei tribunali civili/penali, ad eccezione dei membri della Corte Suprema;

e) il più anziano dei sorteggi, a norma dell'articolo 96, paragrafo 6, alla commissione di controllo dei conti, ai vicepresidenti, regolari e supplenti, per gli assistenti, i relatori e i relatori in prova della Corte dei conti, nonché al commissario generale di Stato presso la Corte dei conti per gli assistenti, i relatori e i relatori in prova della Commissione generale;

il presidente del consiglio dei governatori della Corte d'appello, composto da tre membri, o il presidente della Corte d'appello, civile o amministrativa, per i presidenti dei tribunali di primo grado, dei tribunali di primo grado o dei presidenti delle corti d'appello.

f bis) il pubblico ministero della Corte suprema o il vice procuratore della Corte suprema da lui nominato per tutti i pubblici ministeri, ad eccezione dei vice procuratori della Corte suprema;

il direttore della procura presso la corte d’appello o il procuratore presso la corte d’appello da lui nominato per i pubblici ministeri, i procuratori aggiunti di primo grado e i procuratori aggiunti.».


Osservazioni

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