CAPITOLO I
FINALITÀ - OGGETTO
Articolo 52
Scopo
Scopo della presente parte è assistere le autorità giudiziarie nel loro lavoro, contribuire ad accelerare l'amministrazione della giustizia e migliorare la qualità dei servizi forniti ai cittadini, risolvere i problemi relativi all'organizzazione e al funzionamento degli organi giurisdizionali e allo sviluppo della carriera dei giudici, in modo da salvaguardarne l'indipendenza personale e funzionale, armonizzando il codice di procedura penale (legge 4620/2019, ΄ 96) con la legge 5108/2024 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 65) sull'unificazione del primo grado.
Articolo 53
Oggetto
Scopo della presente parte è modificare le disposizioni del codice di procedura penale (legge 4620/2019, ΄ 96) e, in particolare, modificare:
a) il primo libro del codice di procedura penale, sulle definizioni generali;
b) il secondo libro del codice di procedura penale, sulle prove,
il terzo libro del codice di procedura penale, relativo ai procedimenti preliminari; e
il sesto libro del codice di procedura penale in materia di ricorsi.
CAPITOLO II
DEFINIZIONI GENERALI – MODIFICA DEL PRIMO CODICE LIBRO DELLA PROCEDURA PENALE
Articolo 54
Indagine preliminare e esame preliminare da parte dei magistrati inquirenti di primo grado – Modifica dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice di procedura penale
L'articolo 31, paragrafo 1, del codice di procedura penale (legge 4620/2019, ΄ 96) sugli investigatori generali e speciali sostituisce la lettera a) e il paragrafo 1 recita come segue:
"1. L'indagine preliminare e l'esame preliminare sono effettuati su richiesta e sotto la direzione del pubblico ministero per i reati: a) dagli investigatori preliminari di primo grado, b) dai ranghi competenti della polizia ellenica e della guardia costiera, designati nelle rispettive organizzazioni come investigatori generali e c) dai funzionari pubblici, ove previsto da leggi speciali, designati come investigatori speciali.».
Articolo 55
Competenza della Corte d'appello dei tre membri – Modifica dell'appendice 6 Articolo 111 del codice di procedura penale
In ca. 6 dell’articolo 111 del codice di procedura penale (legge 4620/2019, Α΄ 96), relativo alla competenza della Corte d’appello composta da tre membri, i termini «di magistrati, magistrati speciali» e l’appendice L’articolo 111, paragrafo 6, è così formulato:
"6. I reati di competenza della corte d’appello monocratica dei giudici di giustizia politica, penale e amministrativa e dei pubblici ministeri, compresi i giudici associati, i membri del Consiglio di Stato, i suoi giudici associati, i relatori e i relatori in prova, i membri della Corte dei conti, i suoi giudici associati, i relatori e i relatori in prova, il commissario generale, i commissari e i vicecommissari che vi prestano servizio, il commissario generale, i commissari e i vicecommissari di Stato presso i tribunali amministrativi ordinari, gli avvocati e i membri del Consiglio giuridico di Stato».
CAPITOLO C
PROVE – MODIFICA DI UN SECONDO CODICE LIBRO DI PROCEDURA PENALE
Articolo 56
Testimone debole all'interrogatorio o in tribunale – Modifica dell'articolo 231, paragrafo 1, del codice di procedura penale
All’articolo 231, paragrafo 1, seconda frase, del codice di procedura penale (legge 4620/2019, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 96) sui testimoni che non hanno testimoniato durante l’interrogatorio o in tribunale, i termini «magistrato o giudice penale» sono sostituiti dai termini «o giudice istruttore di primo grado» e il paragrafo 1 è così formulato:
"1. La persona che convoca il testimone, se la citazione è lecita (articolo 213) e il testimone non compare, emette nei suoi confronti un mandato di arresto forzato. Se il chiamante è un pubblico ministero, un magistrato istruttore o un magistrato istruttore in primo grado, può anche condannare il testimone che non è comparso a causa della disobbedienza il giorno specificato a una multa da cento (100) a trecento (300) euro e al pagamento delle tasse. Anche il testimone comparso è punito con la stessa pena, ma rifiuta, senza motivo legittimo, la sua testimonianza o il giuramento della sua testimonianza, fatta salva la pena più grave prevista dal codice penale».
Articolo 57
Procedimento di opposizione a seguito di una condanna per omessa testimonianza – Modifica del paragrafo 2 Articolo 232 del codice di procedura penale
All’articolo 232, paragrafo 2, quinta frase, del codice di procedura penale (legge 4620/2019, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 96), che revoca la condanna per omessa testimonianza, il termine «magistrato» è sostituito dal termine «giudice di primo grado» e il paragrafo 2 è così formulato:
"2. Il testimone o il perito condannato a norma dell'articolo 231, paragrafi 2 e 3, può presentare egli stesso o per procura un'obiezione contro la condanna entro quindici giorni dalla notifica. In tal caso, una relazione è redatta dinanzi al cancelliere dell'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione. La relazione deve indicare il motivo per cui non è apparsa legalmente. Gli impedimenti giuridici sono solo casi di forza maggiore o altri ostacoli insormontabili. L'opposizione può essere redatta anche dinanzi al cancelliere del tribunale distrettuale del domicilio o della residenza della persona che presenta l'opposizione. In tal caso, il cancelliere è tenuto a trasmettere la relazione lo stesso giorno al cancelliere dell’organo giurisdizionale che ha emesso la decisione avverso la quale è stata presentata opposizione in altro modo, egli è passibile di un’azione disciplinare».
CAPITOLO D
RULING PRELIMINARE – MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE DEL TERZO LIBRO
Articolo 58
Perquisizione notturna di un'abitazione – Modifica dell'articolo 256, paragrafo 5, del codice di procedura penale
All’articolo 256, paragrafo 5, frase introduttiva, del codice di procedura penale (legge 4620/2019, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 96), relativo alle formalità e alle procedure per effettuare la perquisizione di un’abitazione e la perquisizione notturna di un’abitazione, i termini «ai magistrati o ai magistrati» sono sostituiti dai termini «al giudice istruttore di primo grado e al giudice di primo grado» e il paragrafo 5 è così formulato:
"5. La perquisizione notturna di un'abitazione è consentita nei seguenti casi e solo al pubblico ministero, al giudice istruttore, al giudice istruttore di primo grado e al tribunale di primo grado:
se una persona legalmente perseguita deve essere arrestata;
b) se qualcuno è catturato nell'atto di commettere un crimine o un delitto in casa;
c) se vi è una concentrazione in una residenza in cui i giochi d'azzardo sono giocati su base professionale o la residenza è utilizzata come luogo di dissolutezza su base professionale».
CAPITOLO E
STRUMENTI GIURIDICI – MODIFICA AL DI FUORI DEL CODICE LIBRO DELLA PROCEDURA PENALE
Articolo 59
Impugnazione – Modifica dell’art. 474, n. 1, del codice di procedura penale
A norma dell’articolo 474, paragrafo 1, prima frase, del codice di procedura penale (legge 4620/2019, ΄ 96), per quanto riguarda le modalità e i motivi dell’impugnazione, il termine «tribunale distrettuale» è sostituito dal termine «giudice di primo grado» e il paragrafo 1 è così formulato:
"1. Il ricorso è presentato con una dichiarazione al cancelliere del tribunale che ha emesso la decisione (o decisione) o al cancelliere del tribunale di primo grado o al capo dell'autorità consolare situata all'estero nel cui distretto il beneficiario risiede o soggiorna temporaneamente. Se è detenuto in carcere, la dichiarazione può essere fatta anche alla persona che lo dirige. La dichiarazione è oggetto di una relazione firmata dalla persona che la presenta o dal suo rappresentante (articolo 466, paragrafo 1) e dalla persona che la accetta. Il pubblico ministero può anche dichiarare che è stato presentato un ricorso per fax o per posta elettronica, nel qual caso il ricorso si considera presentato con la loro provata spedizione.».

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