Articolo 5: Procedure di selezione dei membri e politica di partecipazione

5.1 Membri del governo

I membri del governo sono nominati con decisione del ministro competente. Il loro mandato è di due anni, rinnovabile per altri due anni. Il rinnovo è graduale (50% per categoria ogni due anni) per salvaguardare la memoria istituzionale.

5.2 Membri non governativi

Ai membri non governativi è pubblicato un invito aperto a manifestare interesse. La valutazione è effettuata da un comitato congiunto di quattro membri (due governativi, due della società civile). Criteri di valutazione: esperienza in materia di governance aperta, rappresentanza tematica, impegno a favore della partecipazione attiva. Il processo viene completato entro 30 giorni.

5.3 Politica di presenza

Ogni membro si impegna ad una presenza di almeno 75% Riunioni plenarie e partecipazione attiva ad almeno un gruppo di lavoro. È previsto un meccanismo di sostituzione permanente: ciascun membro nomina un supplente dello stesso organo con pieni diritti.

5.4 Conseguenze dell'assenza

Il mancato rispetto del livello minimo di presenza comporta: Dibattito in plenaria, possibilità di dichiarare l'interdizione e sostituzione (nomina di un nuovo rappresentante per i membri del governo, convocazione successiva nella classifica per i membri non governativi).


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