CAPITOLO I
FINALITÀ - OGGETTO
Articolo 92
Scopo
Gli obiettivi della presente parte consistono nell'agevolare l'elaborazione e l'attuazione di programmi di formazione per il personale del settore civile della polizia giudiziaria al fine di svolgere al meglio le proprie funzioni, nell'agevolare l'assegnazione e l'impiego razionali del personale del settore della polizia giudiziaria e nell'impiegare direttamente il personale del settore civile della polizia giudiziaria.
Articolo 93
Oggetto
Scopo della presente parte è modificare la legge 4963/2022 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 149), in particolare:
a) la modifica dell'articolo 33, relativo all'introduzione e alla formazione del personale di polizia giudiziaria;
la modifica dell'articolo 39 sul trasferimento del personale di polizia giudiziaria;
c) la modifica dell'articolo 60, relativo alle disposizioni transitorie della presente legge;
d) l'aggiunta degli articoli da 60A a 60E sull'organizzazione di un concorso scritto per la copertura di posti per il personale del settore politico della polizia giudiziaria durante la prima applicazione della legge 4963/2022.
CAPITOLO II
SEMINARI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SETTORE POLITICO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Articolo 94
Seminari di formazione per il personale del settore politico della polizia giudiziaria – Aggiunta del paragrafo 2A e modifica dell'articolo 33, paragrafo 3, della legge 4963/2022
- All'articolo 33 della legge 4963/2022 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 149) sull'inserimento e la formazione del personale di polizia giudiziaria è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:
"2A. I seminari di formazione di cui al paragrafo 1, seconda frase, per il personale del settore civile della polizia giudiziaria sono realizzati, di persona o online, dalla Scuola nazionale degli ufficiali giudiziari e hanno una durata di almeno sei (6) settimane. Il direttore generale e il direttore della pianificazione finanziaria e della vigilanza degli affari finanziari, rispettivamente, sono responsabili dell'attuazione del loro oggetto fisico e finanziario. Il contenuto dei seminari e il modo in cui sono condotti sono determinati con decisione del direttore generale della scuola e qualsiasi altra questione relativa alla loro attuazione che comporti conseguenze finanziarie con decisione del direttore della pianificazione finanziaria e della supervisione degli affari finanziari della scuola. Le indennità e gli onorari dei formatori e dei gruppi di lavoro dei seminari di formazione sono versati conformemente all'articolo 52 della legge 4871/2021 (A΄ 246) e alle decisioni adottate a norma della stessa. Le spese di viaggio sono pagate alle persone di cui alla frase precedente e ai partecipanti ai seminari di formazione, conformemente al comma 2. Articolo 2, lettera D), D9, della legge 4336/2015 (GG I 94)».
- L'articolo 33, paragrafo 3, della legge n. 4963/2022 è così modificato: a) il termine «agente di polizia» è aggiunto prima del termine «personale», b) sono aggiunti i termini «e i costi dei seminari di formazione per il suo personale civile provenienti da risorse della Scuola nazionale dei giudici, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della legge n. 4871/2021» e il paragrafo 3 è così formulato:
"3. Le spese di formazione introduttiva per il personale di polizia della polizia giudiziaria sono coperte da stanziamenti provenienti dal bilancio del ministero della Giustizia e le spese per seminari di formazione per il suo personale civile da risorse della Scuola nazionale degli ufficiali giudiziari, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della legge 4871/2021."
CAPITOLO C
TRASFERIMENTO RECIPROCO DEL PERSONALE DI POLIZIA DEL SETTORE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Articolo 95
Trasferimento reciproco di personale di polizia della polizia giudiziaria – Modifica dell'articolo 39, paragrafo 1, della legge 4963/2022
L'articolo 39, paragrafo 1, della legge 4963/2022 (GG I 149) sul trasferimento del personale di polizia giudiziaria è così modificato: a) i termini "e c) per il reciproco trasferimento" sono soppressi, b) è aggiunto un secondo comma e il paragrafo 1, dopo i miglioramenti legislativi, è formulato come segue:
"1. Un trasferimento all'interno della stessa zona è consentito su richiesta del funzionario solo in caso di posto vacante: a) per motivi di salute e b) per co-servizio. Il trasferimento reciproco è consentito su richiesta di un funzionario del dipartimento di polizia della polizia giudiziaria a un posto organico di un funzionario della stessa categoria, grado, ramo e settore.»;
CAPITOLO D
CONCORSO SCRITTO PER LA COMPILAZIONE DELLE POSIZIONI NEL SETTORE POLITICO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA AI SENSI DELLA PRIMA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 4963/2022
Articolo 96
Assunzione di posti per il personale del settore politico della polizia giudiziaria – Regime transitorio – Aggiunta dell’articolo 60, paragrafi 1A, 1B e 1C, della legge n. 4963/2022
I paragrafi 1A, 1B e 1C sono aggiunti all’articolo 60 della legge 4963/2022 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 149) sulle disposizioni transitorie di tale legge come segue:
"1A. I posti delle categorie PE e TE del settore civile della polizia giudiziaria che rimangono vacanti durante la prima applicazione della presente legge sono coperti da personale selezionato mediante concorso scritto condotto dalla Scuola nazionale degli ufficiali giudiziari.
1B. Per quanto riguarda le qualifiche e gli ostacoli alla partecipazione al concorso di cui al paragrafo 1 bis, si applicano gli articoli 6, sulla nazionalità, 7, sull'età della nomina, 8, sull'adempimento degli obblighi militari, 9, sulla salute, 11, sulla condanna penale e sul processo, 12, sull'assistenza giudiziaria e 13, sul licenziamento da un altro posto per motivi disciplinari. Per quanto riguarda la durata della qualifica e l'assenza di impedimenti, si applica l'articolo 14, relativo alla durata delle condizioni di nomina.
1C. I titoli di formazione per la nomina sono quelli previsti all’articolo 19.»;
Articolo 97
Bando di concorso scritto per la copertura di posti nel settore civile della polizia giudiziaria - Aggiunta dell'articolo 60A alla legge 4963/2022
L'articolo 60A è aggiunto alla legge 4963/2022 (GG I 149) come segue:
"Articolo 60 bis
Pubblicazione di un concorso per posti nel settore civile della polizia giudiziaria
- Il bando di concorso di cui all'articolo 60, comma 1 bis, emesso dal Ministro della Giustizia, precisa: a) il numero totale di posti pubblicizzati, b) i posti da coprire per categoria, ramo, specializzazione e servizio regionale, c) le qualifiche per partecipare al concorso, d) il momento del concorso ed e) il termine per la presentazione delle domande e i documenti giustificativi comprovanti le qualifiche per partecipare al concorso, che non può essere inferiore a dieci (10) giorni dalla pubblicazione del bando.
- Il programma, il programma da esaminare, la procedura, la nomina dei supervisori, nonché qualsiasi altra questione pertinente relativa ai candidati, i termini e le condizioni del concorso sono determinati con decisione della commissione d'esame di cui all'articolo 60 ter, ad eccezione dei centri d'esame designati dalla Scuola nazionale degli ufficiali giudiziari. Le decisioni della commissione d'inchiesta sono pubblicate sui siti web del ministero della Giustizia e della Scuola nazionale dei giudici.
- I candidati presentano le domande di partecipazione al concorso per via elettronica alla segreteria della Scuola nazionale dei giudici, che hanno il carattere di dichiarazioni solenni. Con le domande, dichiarano solo una (1) categoria, in cui desiderano competere, come l'istruzione universitaria (PE) o l'istruzione tecnologica (TE), nonché una specialità, a seconda delle loro qualifiche formali. La domanda è corredata dei documenti giustificativi comprovanti il possesso delle qualifiche e l'assenza degli ostacoli di cui all'articolo 60, paragrafi 1B e 1C.
- Lo stato di salute del candidato è attestato da pareri, presentati elettronicamente con la domanda: a) un medico generico o un medico generico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del codice sullo status degli amministratori civili e dei dipendenti di persone giuridiche di diritto pubblico (legge 3528/2007, A΄ 26) e b) uno psichiatra in una clinica psichiatrica di un ospedale statale o universitario o il suo sostituto legale. Se si riscontra una mancanza di capacità fisiche o mentali, si deve esaminare se tale mancanza ostacoli o meno l'esercizio delle sue funzioni.
- Entro dieci (10) giorni dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il direttore generale della Scuola nazionale dei giudici redige un elenco dei candidati ammessi al concorso e un elenco dei candidati esclusi. Le tabelle di cui sopra sono pubblicate sul sito web della Scuola nazionale dei giudici. L'opposizione contro l'elenco dei candidati, da parte di coloro che sono esclusi dal concorso, deve essere presentata per via elettronica entro due (2) giorni dal suo distacco. Il ricorso è deciso dalla commissione d'inchiesta entro il giorno successivo a quello della sua presentazione. Gli elenchi definitivi dei partecipanti al concorso sono pubblicati sui siti web del ministero della Giustizia e della Scuola nazionale dei giudici.»;
Articolo 98
Comitato di esame per un concorso scritto per coprire posti nel settore civile della polizia giudiziaria - Aggiunta dell'articolo 60B alla legge 4963/2022
L'articolo 60B è aggiunto alla legge 4963/2022 (GG I 149) come segue:
"Articolo 60 ter
Commissione d'inchiesta per un concorso scritto per coprire posti nel settore civile della polizia giudiziaria
- Il concorso di cui all'articolo 60, paragrafo 1 bis, è condotto da una commissione d'esame istituita con decisione del ministro della Giustizia, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
- Il comitato è composto da:
a) un (1) Presidente delle Corti d'Appello Amministrative, con il suo sostituto legale,
b) un (1) Presidente delle Corti d'appello dei tribunali civili e penali, con il suo sostituto legale,
c) un (1) supplente della Corte dei conti, con il suo supplente legale,
d) un (1) Procuratore d'appello, con il suo sostituto legale,
un (1) consigliere del Consiglio supremo per la selezione del personale (ASEP), con formazione giuridica, con il suo supplente; e
un (1) avvocato con almeno 20 anni di esperienza legale, con il suo supplente.
Il comitato è presieduto dal giudice più anziano. Il comitato ha il quorum se sono presenti quattro (4) membri. In caso di parità, il voto decisivo spetta al presidente.
- I membri del comitato d'esame aventi lo status di ufficiale giudiziario sono nominati, con i loro supplenti, dai presidenti delle Corti supreme e dal procuratore della Corte suprema, a seconda dei casi. Il Consigliere A.S.E.P., con il suo supplente, è nominato dal Presidente dell'A.S.E.P. Il membro che ha lo status di avvocato è nominato con il suo vice dal presidente della plenaria dei presidenti degli ordini degli avvocati del paese.
- La decisione di cui al paragrafo 1 nomina il segretario del comitato e il suo supplente. Le funzioni di cancelliere sono attribuite a un funzionario della Scuola nazionale dei giudici.».
Articolo 99
Condurre un concorso scritto per coprire posti nel settore civile della polizia giudiziaria – Aggiunta dell'articolo 60 C alla legge 4963/2022
L'articolo 60 C è aggiunto alla legge 4963/2022 (GG I 149) come segue:
"Articolo 60 quater
Svolgimento di un concorso scritto per coprire posti nel settore civile della polizia giudiziaria
- Il concorso di cui all'articolo 60, paragrafo 1 bis, che si svolge a Salonicco, comprende un esame scritto, sotto forma di saggio scritto o di materie a scelta multipla, sui seguenti argomenti, che sono esaminati come segue:
a) una questione di istruzione generale,
b) una questione relativa all'organizzazione e al funzionamento degli organi giurisdizionali e delle procure, che comprende elementi del codice sull'organizzazione dei tribunali e sullo status dei giudici (legge 4938/2022, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 109) e della legge organica della Corte dei conti (legge 4820/2021, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 130);
elementi di diritto penale costituzionale, sostanziale e processuale.
Le materie di cui alla lettera b) sono classificate dagli ufficiali giudiziari e le materie di cui alle lettere a) e c) da tutti i membri del comitato d'esame di cui all'articolo 60 ter. Il presidente del comitato d'esame assegna l'esame delle materie in modo che due (2) valutatori corrispondano a ciascuna delle materie esaminate. Ogni valutatore prepara due (2) soggetti per l'argomento da valutare per ciascuna categoria di esaminatori. Il giorno degli esami, la commissione esaminatrice si riunisce e approva a maggioranza di due (2) di tali questioni. Il suo Presidente, prima di tutti i suoi membri, effettua una lotteria e la materia estratta dalla lotteria per ogni categoria è messa agli esami. I risultati del concorso sono pubblicati sul sito web della Scuola nazionale dei giudici.».
Articolo 100
Quadro di valutazione – Quadro di valutazione finale ed elenco degli incaricati del concorso scritto per la copertura di posti nel settore civile della polizia giudiziaria – Aggiunta dell'articolo 60D alla legge 4963/2022
L'articolo 60D è aggiunto alla legge 4963/2022 (GG I 149) come segue:
"Articolo 60D
Quadro di valutazione – Quadro di valutazione finale ed elenco dei candidati al concorso scritto per la copertura di posti nel settore civile della polizia giudiziaria
- La scala di punteggio per il concorso scritto di cui all'articolo 60, paragrafo 1 bis, va da zero (0) a quindici (15).
- La marcatura di ciascun documento scritto è effettuata mediante due (2) contrassegni, conformemente all'articolo 60 C. Le indicazioni dei singoli elementi dei concorrenti e il punteggio del primo valutatore sono coperti da carta opaca, che viene rimossa davanti alla commissione giudicatrice dopo il completamento del punteggio in tutte le unità tematiche. Eventuali note sulla scrittura sono vietate. La media dei voti dei due (2) valutatori è il voto del candidato. I candidati che hanno ottenuto un punteggio medio di almeno otto (8) prove scritte e nessuno di essi inferiore a cinque (5) sono considerati vincitori del concorso. Il voto finale di ciascun candidato si ottiene tenendo conto dei voti ottenuti nelle tre (3) prove scritte.
- Il grado finale di successo di ciascun candidato è aumentato di un decimo (1/10) dell'unità per ogni (1) diploma post-laurea, ma non più di due (2), di una scuola universitaria in Grecia o all'estero riconosciuta da un atto di un organismo competente o che ha ricevuto il riconoscimento dell'equivalenza professionale dal Consiglio per il riconoscimento delle qualifiche professionali (SAEP) o dal Dipartimento indipendente per l'attuazione della legislazione europea (ATEEN) del Ministero dell'istruzione, degli affari religiosi e dello sport e di tre decimi (3/10) dell'unità per un diploma di dottorato di una scuola universitaria in Grecia o all'estero riconosciuto da un atto di un organismo competente o che ha ricevuto il riconoscimento dell'equivalenza professionale dal Consiglio per il riconoscimento delle qualifiche professionali (SAEP) o dal Dipartimento indipendente per l'attuazione della legislazione europea (ATEEN) del Ministero dell'istruzione, degli affari religiosi e dello sport. Se sei in possesso di un dottorato, il supplemento al diploma post-laurea non viene aggiunto. I membri della commissione d'esame decidono se sono soddisfatte le condizioni per un aumento dovuto a un master o dottorato. La questione se il diploma si riferisca o meno alle funzioni del personale del settore civile della polizia giudiziaria è irrilevante ai fini di tale valutazione da parte della commissione giudicatrice.
- Nel quadro di valutazione finale sono inclusi solo i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo finale nel concorso di almeno otto (8). Dopo aver calcolato gli incrementi di cui al paragrafo 3, i candidati sono classificati in graduatoria nella tabella di cui al primo comma e viene redatto un elenco di nominati. L’elenco è quindi convalidato dalla commissione d’esame, inviata al ministero della Giustizia, pubblicata sul sito Internet della Scuola nazionale dei giudici e pubblicata nella Gazzetta ufficiale».
Articolo 101
Nomina dei candidati inclusi nell'elenco dei candidati al concorso scritto per coprire posti nel settore civile della polizia giudiziaria – Aggiunta dell'articolo 60 E alla legge 4963/2022
"Articolo 60 E
Nomina dei candidati che figurano nell'elenco dei candidati al concorso scritto per la copertura di posti nella funzione pubblica della polizia giudiziaria
- I candidati inclusi nell'elenco dei candidati al concorso di cui all'articolo 60, paragrafo 1 bis, sono nominati nel settore civile della polizia giudiziaria, con decisione dell'organo responsabile della nomina del ministero della Giustizia, conformemente al codice di stato dei funzionari civili amministrativi e dei funzionari degli enti giuridici di diritto pubblico (legge 3528/2007, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 96). La notifica della decisione di nomina è effettuata dalla procura del luogo di residenza della persona nominata ai sensi degli articoli da 155 a 165 del codice di procedura penale (legge 4620/2019, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 96). La proroga del periodo di giuramento non è consentita se non in caso di forza maggiore e per tutta la durata dell'evento imprevedibile.
- Il ministero della Giustizia procede d'ufficio alla ricerca dei candidati convocati per la nomina dei seguenti documenti giustificativi:
una copia del casellario giudiziale per uso giudiziario;
un certificato di status militare per tutti gli uomini e le donne che hanno prestato servizio nelle forze armate;
un certificato del pubblico ministero attestante l'assenza di un procedimento penale pendente nei confronti dell'esponente nominato;
un certificato di non ammissione all'assistenza giudiziaria o di divieto;
e) un certificato attestante che il candidato non è stato licenziato da un posto di servizio pubblico, da un ente locale o da un'altra persona giuridica del settore pubblico a causa dell'imposizione della sanzione disciplinare della cessazione definitiva o della risoluzione del contratto di lavoro per un motivo significativo a causa della colpa del dipendente.
- Eventuali lacune create dalla mancata nomina di candidati per qualsiasi motivo o dalle dimissioni di coloro che sono stati nominati entro un (1) anno dalla loro nomina sono colmate con decisione dell'organo responsabile della nomina del ministero della Giustizia dall'elenco di riserva della corrispondente categoria di istruzione.
- L'esponente nominato deve prestare servizio presso il servizio di polizia giudiziaria per almeno cinque (5) anni. Se si dimette prima dei cinque anni, rimborsa la retribuzione percepita durante la formazione iniziale di cui all’articolo 33.»;

Lascia un commento