L'articolo 22 del quinto articolo della legge 3607/2007 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 245) sui motivi di scioglimento della società è sostituito dal seguente:
"Articolo 22
Motivi dello scioglimento della Società
- La Società è sciolta:
a) con decisione dell'Assemblea generale adottata con un aumento del quorum e della maggioranza,
dichiarando la società fallita; e
se la domanda di fallimento è respinta perché i beni del debitore non sono sufficienti a coprire le spese della procedura.
- La società può anche essere sciolta con decisione giudiziaria su richiesta di chiunque abbia un interesse legittimo o su richiesta degli azionisti ai sensi rispettivamente degli articoli 165 e 166 della legge 4548/2018 (A΄104).
- Lo scioglimento della società di cui al comma 1, lettera b), è effettuato mediante presentazione al pubblico della domanda e della decisione dell’assemblea generale ai sensi dell’articolo 13 della legge 4548/2018».

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