PARTE A – INTERVENTI NEL CODICE DELLA PROCEDURA CIVILE DI ARMONIZZAZIONE CON LA LEGGE 5108/2024 PRIMA DEL CONSOLIDAMENTO DELLA PRIMA GIURISDIZIONE DEI GIUDICI DI GIUSTIZIA CIVILE E PENALE – (articoli da 1 a 51)

  • CAPITOLO I

FINALITÀ - OGGETTO

  • Articolo 1

Scopo

Scopo della presente parte è assistere il lavoro delle autorità giudiziarie, contribuire ad accelerare l'amministrazione della giustizia e migliorare la qualità dei servizi forniti ai cittadini, in particolare evitando ritardi nell'emissione delle decisioni giudiziarie, allineando il codice di procedura civile alla legge 5108/2024 (GG I 65), consolidando la competenza di primo grado della giustizia civile.

  • Articolo 2

Oggetto

Scopo della presente parte è modificare il codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 182), in particolare per modificare:

a) il primo libro del codice di procedura civile, relativo alle sue disposizioni generali;

b) il secondo libro del codice di procedura civile, sui procedimenti dinanzi ai tribunali di primo grado;

il terzo libro del codice di procedura civile, sui ricorsi e le obiezioni;

il quarto libro del codice di procedura civile sui procedimenti speciali;

e) quinto libro del codice di procedura civile, sui provvedimenti provvisori;

il sesto libro del codice di procedura civile sui procedimenti non contenziosi; e

Libro otto del codice di procedura civile sull'esecuzione.

  • CAPITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI – MODIFICA DEL PRIMO CODICE LIBRO DELLA PROCEDURA CIVILE

  • Articolo 3

Competenza sostanziale dei tribunali monocratici di primo grado – Sostituzione dell'articolo 14 del codice di procedura civile

L'articolo 14 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 182), relativo alla competenza dei tribunali per le controversie di modesta entità e dei tribunali uninominali di primo grado per un importo, è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Competenza sostanziale dei tribunali uninominali di primo grado

  • I giudici uninominali di primo grado sono competenti per tutte le controversie che possono essere valutate in denaro e il cui valore non supera EUR 250 000».
  • Articolo 4

Competenza esclusiva dei tribunali monocratici di primo grado – Modifica dell'articolo 16 del codice di procedura civile

L'articolo 16 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo alla competenza dei giudici uninominali di primo grado, indipendentemente dall'importo, apporta le seguenti modifiche:

è aggiunto un titolo;

al paragrafo introduttivo, i termini «anche se il valore della controversia è superiore a 250 000 EUR» sono sostituiti da «sempre»;

c) in ca. 1, i termini «o mezzadria al di fuori della giurisdizione dei tribunali distrettuali» sono soppressi;

d) in ca. 7) i termini «, diversi da quelli di cui all'articolo 15, paragrafo 11» sono soppressi;

e) aggiungere ca. I punti da 13 a 24 e l'articolo 16 così recitano:

"Articolo 16

Competenza esclusiva dei tribunali monocratici di primo grado

La competenza dei tribunali monocratici di primo grado spetta sempre:

  • (1) controversie derivanti dalla locazione di un immobile o altro oggetto lucrativo;
  • 2) controversie derivanti dall'esercizio di un'attività lavorativa o da qualsiasi altra causa in relazione a tale attività lavorativa tra i dipendenti o i loro aventi causa o coloro ai quali la legge conferisce diritti in virtù dell'esercizio dell'attività lavorativa dei primi e dei loro datori di lavoro o aventi causa;
  • (3) differenze derivanti dall'esercizio di un'attività lavorativa o da qualsiasi altra ragione connessa a tale attività lavorativa tra coloro che lavorano congiuntamente per lo stesso datore di lavoro;
  • 4) differenze tra professionisti o artigiani, tra loro o con i loro clienti, nella fornitura di lavori o oggetti da essi fabbricati;
  • 5) controversie derivanti da un contratto collettivo o da disposizioni assimilate a disposizioni di un contratto collettivo, tra i soggetti da essi vincolati o tra questi ultimi e terzi;
  • le controversie tra gli enti previdenziali e le persone assicurate presso di essi o i loro aventi causa o i legittimi aventi diritto nell'ambito del rapporto di assicurazione;
  • 7) controversie riguardanti gli onorari, il risarcimento e le spese di avvocati, notai, ufficiali giudiziari non retribuiti, medici, dentisti, ostetriche laureate, veterinari, ingegneri e laureati in chimica delle scuole superiori e superiori, intermediari legalmente nominati o successori universali di tutti loro, indipendentemente dal rapporto da cui derivano e indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un accordo sulla determinazione dell'onorario o sulle modalità del suo pagamento;
  • 8) controversie relative a pretese di arbitri, esecutori testamentari, amministratori di beni nei confronti di piani o amministratori nominati da un'autorità giudiziaria, liquidatori di società o persone giuridiche o successioni o successori universali di tutti loro per le loro tasse e spese, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un accordo sulla determinazione del canone o sulle modalità del suo pagamento;
  • 9) differenze relative alla percentuale o al pagamento del premio;
  • (10) controversie riguardanti gli onorari, le indennità e le spese di esperti, arbitri, esperti e valutatori, comunque nominati, o dei loro aventi causa universali;
  • 11) controversie relative a richieste di risarcimento di qualsiasi tipo per danni causati da un autoveicolo, tra i beneficiari o i loro aventi causa e coloro che sono responsabili per il risarcimento o i loro aventi causa, nonché richieste di risarcimento nell'ambito di un contratto di assicurazione auto, tra le compagnie di assicurazione e gli assicurati o i loro aventi causa;
  • (12) controversie derivanti dalla violazione del possesso o del possesso di beni mobili o immobili;
  • 13) le differenze tra i proprietari di piani o appartamenti dal rapporto della proprietà, nonché le differenze tra i gestori di proprietà su piani e i proprietari di piani e appartamenti;
  • 14) differenze dalla mezzadria,
  • 15) controversie relative a danni ad alberi, viti, frutti, colture, radici e piante in generale, causati dal pascolo illegale di animali o con qualsiasi altro mezzo;
  • 16) controversie relative alla determinazione delle distanze richieste da leggi e regolamenti o pratiche locali per l'impianto di alberi o piantagioni o per la costruzione di siepi o per lo scavo di fossati;
  • 17) controversie riguardanti l'ostruzione del libero utilizzo di strade e sentieri, nonché i danni causati dall'ostruzione del libero utilizzo di strade e sentieri;
  • 18) differenze relative all'uso dell'acqua corrente o alla prevenzione del suo utilizzo;
  • 19) controversie derivanti dalla vendita di animali, a causa di difetti effettivi o mancanza di qualità concordate;
  • 20) controversie derivanti dalle disposizioni degli articoli da 1003 a 1009, da 1018 a 1020 e da 1023 a 1031 del codice civile, nonché quelle relative ai danni causati dalla loro violazione;
  • 21) controversie derivanti dalle disposizioni degli articoli da 834 a 839 del codice civile;
  • (22) controversie derivanti da un contratto di trasporto di persone con qualsiasi mezzo per quanto riguarda i crediti che ne derivano nei confronti dei vettori o dei loro aventi causa universali;
  • le controversie riguardanti i diritti o le indennità o le spese dei testimoni ascoltati in qualsiasi tribunale o arbitro, nonché quelle riguardanti i diritti o le indennità o le spese degli interpreti, degli agenti di garanzia e delle guardie, comunque nominati, e dei loro successori universali; e
  • le controversie relative ai crediti delle associazioni e delle cooperative nei confronti dei loro soci o aventi causa universali in relazione al contributo loro dovuto, nonché le controversie relative ai crediti dei loro soci o aventi causa universali nei confronti delle associazioni e delle cooperative in relazione a prestazioni pecuniarie o di altro tipo.»;
  • Articolo 5

Competenza eccezionale dei tribunali uninominali di primo grado – Modifica dell'articolo 17 del codice di procedura civile

L'articolo 17 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo alla competenza dei giudici uninominali di primo grado, indipendentemente dall'importo, apporta le seguenti modifiche: a) è aggiunto un titolo; b) dopo il termine «sempre» è aggiunto il termine «e»; c) L'articolo 17 è abrogato e, a seguito di miglioramenti legislativi, è modificato come segue:

"Articolo 17

Competenza eccezionale dei tribunali monocratici di primo grado

La competenza dei tribunali uninominali di primo grado si estende sempre: 1) controversie riguardanti il divorzio, l'annullamento del matrimonio, il riconoscimento dell'esistenza o meno del matrimonio, i rapporti dei coniugi durante il matrimonio, che ne derivano, nonché quelli di 2 dell'articolo 592, paragrafo 2, le controversie di cui 3 dell’articolo 592, nonché quelle relative alla regolamentazione dell’abitazione familiare e alla ripartizione dei beni mobili tra i coniugi in caso di cessazione della convivenza, 3) [abrogate], 4) controversie relative all’annullamento delle decisioni dell’assemblea generale delle associazioni o delle cooperative».

  • Articolo 6

Competenza degli organi giurisdizionali misti di primo grado – Sostituzione dell'articolo 18 del codice di procedura civile

L'articolo 18 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 182), relativo alla competenza dei giudici di primo grado con più membri, è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

Competenza dei tribunali pluriennali di primo e secondo grado

  1. La competenza dei tribunali pluriennali di primo grado comprende tutte le controversie per le quali i tribunali uninominali di primo grado non sono competenti.
  2. I ricorsi contro le decisioni dei tribunali uninominali di primo grado nella loro regione rientrano anche nella competenza dei tribunali plurinominali di primo grado:

a) quando il valore dell'oggetto della controversia non supera i trentamila (30.000) euro,

b) di ca. (1) articolo 16, a condizione che il canone mensile concordato non superi ottocento (800) euro;

c) di ca. dall'articolo 16, paragrafi da 2 a 13, a condizione che il valore della controversia non superi 30 000 EUR;

  • d) di ca. Articolo 16, paragrafi da 14 a 24, indipendentemente dal valore dell’oggetto della controversia.»;
  • Articolo 7

Competenza delle corti d'appello – Sostituzione dell'articolo 19 del codice di procedura civile

L'articolo 19 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo alla competenza delle corti d'appello, è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Competenza delle corti d'appello

La competenza delle corti d'appello monocratiche comprende i ricorsi: a) contro le decisioni dei giudici uninominali di primo grado della loro regione, per le quali i giudici plurinominali di primo grado non sono competenti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, e b) contro le decisioni di cui all'articolo 17. I ricorsi contro le decisioni delle corti plurime di primo grado della loro regione rientrano nella competenza delle corti d’appello trimestrali».

  • Articolo 8

Competenza degli organi giurisdizionali misti di primo grado per le cause accessorie rientranti nella competenza degli organi giurisdizionali misti di primo grado – Modifica dell'articolo 31, paragrafo 2, del codice di procedura civile

All’articolo 31, paragrafo 2, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182) relativo alla competenza nelle controversie accessorie, i termini «dell’organo giurisdizionale monocratico e dell’organo giurisdizionale per le controversie di modesta entità, nonché della competenza dell’organo giurisdizionale monocratico di primo grado investito del procedimento principale, comprendono le cause accessorie rientranti nella competenza dell’organo giurisdizionale per le controversie di modesta entità» sono sostituiti dai termini «dell’organo giurisdizionale monocratico di primo grado» e il paragrafo 2 è così formulato:

"2. La competenza del giudice plurilaterale di primo grado adito nel procedimento principale comprende le cause accessorie rientranti nella competenza del giudice monocratico di primo grado».

  • Articolo 9

Impossibilità di impugnare una decisione di un tribunale plurilaterale di primo grado a causa della competenza di un tribunale monocratico di primo grado – Modifica dell'articolo 47 del codice di procedura civile

L'articolo 47 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo alla mancata impugnazione di una decisione di un organo giurisdizionale superiore e di una decisione che rinvia la causa a un organo giurisdizionale superiore, apporta le seguenti modifiche: a) è aggiunto un titolo, b) al primo comma, b bis) sono soppressi i termini "o un giudice unico" e bb) i termini "organo giurisdizionale inferiore" sono sostituiti dai termini "un giudice unico di un organo giurisdizionale di primo grado" e l'articolo 47 è così formulato:

"Articolo 47

Impossibilità di impugnare una decisione di un organo giurisdizionale plurilaterale di primo grado a causa della competenza di un organo giurisdizionale monocratico di primo grado e avverso una decisione di un organo giurisdizionale di grado inferiore che rinvia a un organo giurisdizionale di grado superiore

La decisione di un tribunale di primo grado composto da più collegi non è impugnata in quanto la causa rientra nella competenza del tribunale di primo grado composto da un solo collegio. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per la decisione di un giudice di grado inferiore che rinvia la causa a un giudice di grado superiore».

  • Articolo 10

Tribunale competente a decidere di adire un organo giurisdizionale – Modifica dell'articolo 50 del codice di procedura civile

50 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo al deferimento di un organo giurisdizionale a un organo giurisdizionale: a) è aggiunto un titolo; b) Il paragrafo 1 del primo comma è abrogato e l'articolo 50, a seguito di miglioramenti legislativi, è sostituito dal seguente:

"Articolo 50

Tribunale competente a decidere di adire un organo giurisdizionale

Per il riferimento, a ca. L'articolo 48, paragrafi 1 e 2, ha il potere di:

1) [abrogato]

2) la corte d'appello, se si tratta di un rinvio da un tribunale monocratico o plurilaterale di primo grado a un tribunale monocratico o plurilaterale di primo grado;

3) la Corte Suprema, in ogni altro caso. Per il riferimento a ca. Articolo 48, paragrafo 3, la Corte suprema è sempre competente».

  • Articolo 11

Tribunale competente a escludere un giudice o un cancelliere dalla cancelleria di un tribunale monocratico di primo grado – Modifica dell'articolo 54 del codice di procedura civile

L'articolo 54 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo all'organo giurisdizionale competente a statuire sulla domanda di esclusione dei giudici e degli impiegati della cancelleria, apporta le seguenti modifiche: a) è aggiunto un titolo, b) al secondo comma, b bis) i termini "o magistrato" sono soppressi e bb) i termini "nell'ambito della cui competenza rientrano tali organi giurisdizionali" sono sostituiti da "nell'ambito della cui competenza rientra l'organo giurisdizionale monocratico di primo grado" e l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

"Articolo 54

Tribunale competente ad escludere un giudice o un cancelliere di un tribunale monocratico di primo grado

Il giudice competente a statuire sulla ricusazione è il giudice presso il quale la persona ricusata sta scontando la pena. In caso di eccezione di un giudice di un tribunale monocratico di primo grado, è competente il tribunale plurilaterale di primo grado, nella cui giurisdizione rientra il tribunale monocratico di primo grado. In caso di esclusione di un cancelliere del cancelliere, è competente il capo dell’organo giurisdizionale presso il quale la persona esclusa è impiegata.»;

  • Articolo 12

Ora della notificazione o comunicazione non autorizzata – Modifica dell’articolo 125, paragrafo 1, del codice di procedura civile

A norma dell’articolo 125, paragrafo 1, seconda frase, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo all’orario di servizio, il termine «magistrato» è sostituito dai termini «presidente, o suo sostituto legale, del tribunale» e il paragrafo 1 è così formulato:

"1. La notificazione o comunicazione non può essere effettuata in una notte, un sabato o una domenica o in qualsiasi altro giorno festivo definito dalla legge come giorno festivo, senza il consenso del destinatario o senza l'autorizzazione del giudice competente in attesa della causa e, nel caso di un tribunale plurilaterale, del suo presidente. Se non è pendente alcun processo, l’autorizzazione è concessa dal presidente, o dal suo supplente, dell’organo giurisdizionale presso il quale deve essere effettuata la notificazione o comunicazione».

  • Articolo 13

Notifica ai residenti stranieri – Modifica dell’articolo 134, paragrafo 1, del codice di procedura civile

All’articolo 134, paragrafo 1, prima frase, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo alla notificazione e alla comunicazione alle persone che risiedono o hanno la sede sociale all’estero, sono soppressi i termini «e per i processi presso il tribunale per le controversie di modesta entità, il pubblico ministero presso il tribunale distrettuale di competenza del tribunale per le controversie di modesta entità» e il paragrafo 1 è così formulato:

"1. Se la persona da notificare o comunicare risiede o ha la sede sociale all'estero, la notificazione o comunicazione è effettuata nei confronti del pubblico ministero dell'organo giurisdizionale dinanzi al quale il procedimento è pendente o deve essere avviato o della persona che ha emesso la decisione da notificare o comunicare. Per gli atti relativi all’esecuzione, la notificazione o comunicazione è effettuata nei confronti del pubblico ministero di primo grado nel distretto in cui è eseguita l’esecuzione, e per gli atti extragiudiziali nei confronti del pubblico ministero nell’ultimo luogo di residenza o nel luogo di residenza noto del destinatario della notificazione o comunicazione, e se non esiste un luogo di residenza o un luogo di residenza noto all’interno del distretto, la notificazione o comunicazione è effettuata nei confronti del pubblico ministero di primo grado nella capitale».

  • Articolo 14

Competenza di un giudice monocratico di primo grado a prorogare il termine per il deposito dei documenti di sicurezza – Modifica dell’articolo 165, paragrafo 2, del codice di procedura civile

A norma dell’articolo 165, paragrafo 2, seconda frase, del codice di procedura civile (decreto presidenziale n. 503/1985, ΄ 182), relativo alla garanzia e al deposito di titoli presso il Fondo di deposito e di prestito, i termini «o il tribunale locale, quando ha disposto la garanzia» sono soppressi e il paragrafo 2 è così formulato:

"2. La cambiale che conferma il deposito delle cauzioni, la lettera di garanzia della banca meritevole di credito e il certificato di iscrizione dell'ipoteca devono essere depositati, entro il termine di cui all'articolo 162, presso la cancelleria del giudice che ha disposto la cauzione. Il giudice monocratico di primo grado può prorogare tale termine di quindici giorni, pronunciandosi secondo la procedura di cui agli articoli 686 e seguenti».

  • Articolo 15

Integrazione o sostituzione di una garanzia – Modifica dell'articolo 167 del codice di procedura civile

L'articolo 167 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo all'espletamento o alla sostituzione della garanzia, apporta le seguenti modifiche: a) è aggiunto un titolo, b) al primo comma, le parole "o il tribunale per le controversie di modesta entità, quando ha disposto la cauzione" sono soppresse e l'articolo 167 è così formulato:

"Articolo 167

Supplemento o sostituzione della garanzia

Se, dopo la concessione della garanzia, risulta che essa è insufficiente o se sussistono nuovi elementi che ne giustifichino la sostituzione, l'organo giurisdizionale monocratico di primo grado può chiedere un supplemento o una sostituzione, secondo la procedura di cui agli articoli 686 e seguenti. Tale domanda non sospende lo svolgimento del procedimento principale».

  • Articolo 16

Procedura di rinuncia o di incameramento di una cauzione – Modifica dell’articolo 168 del codice di procedura civile

L'articolo 168 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo alla revoca o alla decadenza della garanzia, apporta le seguenti modifiche: a) è aggiunto un titolo, b) al secondo comma, le parole "o il tribunale per le controversie di modesta entità, quando ha disposto la garanzia" sono soppresse e l'articolo 168 è così formulato:

"Articolo 168

Procedura di rinuncia o di incameramento di una cauzione

Se il motivo per cui è stata data la cauzione cessa di esistere, essa è revocata e, se il motivo per cui è stata data è soddisfatto, la cauzione è incamerata alla persona per la quale è stata data. Tale decisione è adottata dal tribunale monocratico di primo grado nel procedimento sommario.».

  • Articolo 17

Giudice competente per la presentazione di una domanda di gratuito patrocinio – Modifica dell'articolo 196, paragrafo 1, del codice di procedura civile

L'articolo 196, comma 1, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo al patrocinio a spese dello Stato, apporta le seguenti modifiche: i termini «dal magistrato, dal giudice» sono sostituiti da «dal giudice»; b) i termini «dal magistrato» sono sostituiti da «dal presidente o dal suo sostituto legale dell'organo giurisdizionale» e il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il patrocinio a spese dello Stato è concesso su domanda del giudice dell'organo giurisdizionale monocratico di primo grado o del presidente dell'organo giurisdizionale dinanzi al quale il procedimento è pendente o deve essere avviato e, in caso di atti estranei al procedimento, del presidente o del suo supplente, dell'organo giurisdizionale del luogo in cui il richiedente è domiciliato.";

  • CAPITOLO C

PROCEDIMENTI IN CORTE DI PRIMO GRADO – MODIFICA DI UN SECONDO LIBRO CODICE DELLA PROCEDURA CIVILE

Articolo 18

Registrazione e cancellazione di una prenotazione ipotecaria consensuale mediante atto di un avvocato – Modifica dell’articolo 208 del codice di procedura civile

L'articolo 208 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo all'iscrizione e alla revoca di una prenotazione ipotecaria consensuale mediante atto di un avvocato, apporta le seguenti modifiche: a) al paragrafo 1, primo comma, lettera a bis), il termine «magistrato» è sostituito dal termine «giudice di primo grado»; al terzo comma, lettera a ter), il termine «retribuzione» è sostituito dal termine «compensazione»; al quinto comma, lettera a quater), sono aggiunti i termini «o un documento privato, che reca un certificato di autenticità della firma della persona consenziente da parte di un centro di servizi per i cittadini o di qualsiasi altra autorità pubblica o comunale»; al nono comma, il termine «ricevi» è sostituito dai termini «è notificato dalla cancelleria del tribunale per ricevere»; al tredicesimo comma, il termine «magistrato» è sostituito dal termine «giudice di primo grado»; e al quattordicesimo comma, lettera b), al paragrafo 2, i termini «o è modificato» sono aggiunti e l’articolo 208 è così formulato:

"Articolo 208

Registrazione e rimozione di una prenotazione ipotecaria consensuale per atto di un avvocato

"1. Un titolo per la registrazione di una prenotifica ipotecaria consensuale e un titolo per l'eliminazione di una prenotifica ipotecaria consensuale è un atto emesso da un avvocato che è membro dell'ordine degli avvocati del distretto del tribunale di primo grado nel cui distretto si trova il tribunale di primo grado in cui è depositata la domanda. La domanda può essere presentata e i documenti giustificativi presentati per via elettronica. La domanda di registrazione o rimozione di una prenotazione ipotecaria consensuale: a) è firmato da un avvocato delegato e b) è accompagnato da (ba) la relativa cambiale per gli avvocati delegati del ricorrente e del convenuto, bb) il consenso scritto del convenuto, che deve essere firmato dall'avvocato delegato di quest'ultimo, bb) una cambiale speciale per il pagamento anticipato del risarcimento all'avvocato di cui al primo comma del presente documento emessa dall'Ordine degli avvocati di cui il suddetto avvocato è membro. Qualora lo Stato, gli enti locali, gli enti di sicurezza sociale o altre persone giuridiche di diritto pubblico presentino la domanda di cui al primo comma, essi versano la metà dell'indennizzo previsto per l'avvocato di cui al primo comma che emette l'atto. Il consenso scritto richiede un documento notarile o firmato digitalmente, o un documento privato, che rechi un certificato di autenticità della firma del consenso da un Centro di servizio per i cittadini o da qualsiasi altra autorità pubblica o comunale. Il consenso scritto riflette l'accordo del convenuto di registrare la pre-notifica ipotecaria sul suo bene immobile, con un'indicazione specifica della causa e dell'importo del debito, nonché l'importo della pre-notifica ipotecaria e una descrizione del bene o dei beni da notificare preventivamente. L'avvocato è nominato da un elenco redatto e trasmesso prima dell'inizio di ogni anno giudiziario alla cancelleria del tribunale dall'Ordine degli avvocati e nominato, nell'ordine dell'elenco, dal cancelliere del tribunale nell'atto di deposito della relativa domanda. L'avvocato è informato dalla cancelleria del tribunale via e-mail, riceve, su supporto cartaceo o elettronico, la domanda e i documenti di accompagnamento, sui quali può chiedere chiarimenti e completamento, e rilascia il documento senza indugio. Se l'avvocato nominato rifiuta o gli viene impedito, per qualsiasi motivo, di riprendere la questione dell'atto o se muore o se non emette l'atto entro dieci (10) giorni dal giorno successivo a quello in cui la cancelleria del tribunale è informata di ricevere la domanda e i documenti, l'avvocato successivo nell'elenco è sostituito e occupa il suo posto. L'avvocato deve agire nell'esercizio delle sue funzioni conformemente al codice degli avvocati (legge 4194/2013, ΄ 208). Se non emette l'atto entro il termine stabilito, la cancelleria del tribunale competente trasmette all'organo disciplinare dell'ordine degli avvocati interessato informazioni sull'inadempimento delle sue funzioni e si applicano gli articoli da 146 a 159 del codice degli avvocati. Nel caso del decimo comma, l'avvocato può essere escluso per un periodo massimo di un (1) anno dall'iscrizione nell'elenco di cui al sesto comma.

L'avvocato rilascia l'atto, lo firma e lo sottopone alla cancelleria del tribunale di primo grado, dove l'atto viene assegnato un numero di registrazione e quindi archiviato con i documenti necessari nel fascicolo del tribunale, da dove quelli con un interesse legittimo ricevono copie. Si applicano mutatis mutandis gli articoli da 315 a 320 relativi alla procedura di rettifica e di interpretazione delle sentenze.

  1. Con un atto di un avvocato, ai sensi del paragrafo 1, una prenotazione ipotecaria è estinta o modificata, indipendentemente dal suo titolo di iscrizione, a condizione che l’atto dimostri espressamente il consenso di tutte le parti coinvolte nella sua iscrizione».
  • Articolo 19

Presentazione di una memoria nel caso di un ricorso rivolto a una sede regionale di un tribunale di primo grado ai sensi della legge 5108/2024 – Modifica dell'articolo 215, paragrafo 1, del codice di procedura civile

All'articolo 215, paragrafo 1, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182) relativo alla proposizione del ricorso è aggiunta una nuova seconda frase, il cui paragrafo 1 è così formulato:

"1. Il ricorso è proposto depositando un atto presso la cancelleria del giudice destinatario e trasmettendone copia al convenuto. Esclusivamente nel caso di un'azione rivolta a una sede regionale di un tribunale di primo grado, ai sensi della legge 5108/2024 (GG I 65), la domanda può essere depositata presso la cancelleria della sede del tribunale di primo grado o presso la cancelleria della sua sede regionale. La domanda può essere presentata anche per via elettronica a norma dell'articolo 119, paragrafo 4. Una relazione indicante il giorno, il mese e l'anno di deposito e il nome del richiedente è redatta sotto la domanda presentata. La relazione può essere redatta anche per via elettronica conformemente all'articolo 117, paragrafo 2. Il riferimento alla domanda presentata è fatto senza indugio in un libro speciale con un indice alfabetico. Tale libro riporta, in numero progressivo e in ordine cronologico, le domande presentate e indica i nomi delle parti, la data di deposito e l'oggetto della controversia. Un fascicolo elettronico delle domande è inoltre conservato presso la cancelleria di ciascun organo giurisdizionale.».

  • Articolo 20

Procedimento per controversie di modesta entità – Modifica dell’articolo 466, paragrafo 1, del codice di procedura civile

All’articolo 466, paragrafo 1, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo al procedimento per le controversie di modesta entità, i termini «Se l’oggetto della controversia rientra nella competenza del tribunale per le controversie di modesta entità» sono sostituiti dai termini «Ad eccezione delle controversie di cui all’articolo 17, se l’oggetto della controversia» e il paragrafo 1 è così formulato:

"1. Ad eccezione delle controversie di cui all'articolo 17, se l'oggetto della controversia riguarda crediti e diritti su beni mobili o il loro possesso e il valore del credito non supera 5 000 EUR, si applicano gli articoli da 467 a 471.";

  • CAPITOLO D

RICORSI E OBIETTIVI GIURIDICI – MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL TERZO LIBRO

  • Articolo 21

Tassa per i ricorsi, la cassazione e il nuovo processo – Modifica dell'articolo 495, paragrafo 3, del codice di procedura civile

L'articolo 495, paragrafo 3, prima frase, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo all'obbligo di pagare un canone per i ricorsi, la cassazione e il nuovo processo, apporta le seguenti modifiche: a) in ca. A, la lettera a) è soppressa, la lettera b) è soppressa al paragrafo B, la lettera a) è soppressa; c) la lettera a) è soppressa. C, i termini «tribunali distrettuali, tribunali monocratici e tribunali pluriennali di primo grado» sono sostituiti dai termini «tribunali di primo grado» e il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La persona che presenta il ricorso, il ricorso per cassazione e il ricorso per cassazione deve depositare una tassa, allegata alla relazione redatta dal cancelliere, come segue:

A. Sul ricorso:

a) [abrogato]

b) contro una decisione di un tribunale monocratico di primo grado, una tassa di cento (100) euro;

c) contro una decisione di un tribunale multi-membro di primo grado, una tassa di centocinquanta (150) euro.

B. Per il ricorso per cassazione:

a) [abrogato]

b) contro una decisione di un tribunale monocratico di primo grado, una tassa di trecento (300) euro;

c) contro una decisione di un tribunale multi-membro di primo grado, una tassa di quattrocento (400) euro;

d) contro una decisione di una corte d'appello, una tassa di quattrocentocinquanta (450) euro.

C. Per il ricorso:

a) contro le decisioni dei tribunali di primo grado, una tassa di quattrocento (400) euro;

b) contro le decisioni della Corte d'Appello e della Corte Suprema, una tassa di cinquecento (500) euro. Se un ricorso è stato presentato da o contro più parti, i ricorrenti, i ricorrenti o i richiedenti presentano una tassa. L'importo è adeguato con decisione congiunta del ministro dell'Economia e delle finanze e del ministro della Giustizia. Se la tassa non viene presentata, il ricorso è respinto dal giudice in quanto irricevibile. In caso di vittoria totale o parziale del depositante, il tribunale nella sua decisione ordina che la tassa gli venga restituita, altrimenti ordina di essere introdotta nella tesoreria pubblica. L'obbligo di cui al presente paragrafo non si applica alle controversie di cui Articolo 614, paragrafi 3 e 5 e Articolo 592, paragrafi 1 e 3.»;

  • Articolo 22

Determinazione di un’udienza nei ricorsi contro le decisioni dei giudici di primo grado che siedono nelle sedi transitorie delle corti d’appello della loro regione – Modifica dell’articolo 498, paragrafo 1, del codice di procedura civile

A norma dell’articolo 498, paragrafo 1, seconda frase, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), che disciplina l’esame dei ricorsi contro le decisioni dei giudici di primo grado che si pronunciano presso le sedi transitorie delle corti d’appello della loro regione, i termini «giudici di primo grado con più membri e con un solo membro» sono sostituiti dai termini «dei giudici di primo grado» e il paragrafo 1 è così formulato:

"1. Dopo la presentazione del ricorso, ciascuna parte può, presentando copia del ricorso e della decisione impugnata alla cancelleria dell'organo giurisdizionale cui è rivolto il ricorso, chiedere la fissazione di un'udienza e sottoporre la causa a citazione, con copia del ricorso depositato o indipendentemente, che è notificata all'altra parte.

La determinazione di un’udienza, conformemente al comma precedente, per i ricorsi contro le decisioni dei giudici di primo grado che siedono nelle sedi transitorie delle corti d’appello della loro regione, è effettuata con ordinanza del presidente della Corte d’appello interessata dal capo di tale giudice di primo grado».

  • Articolo 23

Pagamento anticipato di un diritto per opposizione in contumacia – Modifica dell’articolo 505, paragrafo 2, del codice di procedura civile

L'articolo 505, paragrafo 2, lettera a), del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182) è abrogato e il paragrafo 2 è così formulato:

"2. L'attore deve versare in anticipo alla cancelleria del tribunale al momento della presentazione dell'opposizione la tassa fissata dalla sentenza contumaciale, pari a ciascun attore:

a) [abrogato]

b) in un importo che non può essere inferiore a centocinquanta (150) euro e superiore a duecentocinquanta (250) euro, se emesso dal tribunale monocratico di primo grado, o

c) in un importo che non può essere inferiore a duecento (200) euro e superiore a trecento (300) euro, se emesso dal tribunale multi-membro di primo grado o dalla corte d'appello.

L'importo è adeguato con decisione congiunta del ministro dell'Economia e delle finanze e del ministro della Giustizia. Se la tassa non viene presentata, il ricorso è respinto dal giudice in quanto irricevibile. In caso di vittoria totale o parziale del depositante, il giudice ordina, con la sua decisione, che la commissione sia restituita al depositante, in mancanza della quale ordina che sia introdotta nella tesoreria pubblica».

  • Articolo 24

Decisioni impugnabili – Modifica dell’articolo 511 del codice di procedura civile

L'articolo 511 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), sulle decisioni impugnabili, apporta le seguenti modifiche: a) è aggiunto un titolo, b) i termini "tribunali locali, tribunali a sezione unica e tribunali a più sezioni di primo grado" sono sostituiti dai termini "tribunali di primo grado" e l'articolo 511 recita come segue:

"Articolo 511

Decisioni impugnabili

Le decisioni dei giudici di primo grado possono essere impugnate».

  • Articolo 25

Ricorsi per cassazione – Modifica dell’articolo 560 del codice di procedura civile

All’articolo 560 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo alle cause di cassazione ammesse, i termini «Contro le decisioni dei tribunali per le controversie di modesta entità, nonché contro le decisioni dei tribunali distrettuali emesse in appello contro le decisioni dei tribunali per le controversie di modesta entità», sono sostituiti dai termini «Contro le decisioni dei tribunali monocratici di primo grado, che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, e contro le decisioni dei tribunali pluriennali di primo grado ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2», e l’articolo 560 è così formulato:

"Articolo 560

Casi di inversione consentita

Il ricorso per cassazione può essere proposto solo contro le decisioni dei giudici uninominali di primo grado di cui all’articolo 18, paragrafo 2, e contro le decisioni dei giudici plurinominali di primo grado di cui all’articolo 18, paragrafo 2:

1) se è stata violata una norma di diritto sostanziale, comprese le norme di interpretazione degli atti giuridici, indipendentemente dal fatto che si tratti di una legge o di una consuetudine, greca o straniera, nazionale o internazionale. La violazione degli insegnamenti tratti dall’esperienza comune costituisce un motivo di impugnazione solo se tali insegnamenti riguardano l’interpretazione di norme giuridiche o la subordinazione dei fatti ad esse. Tale motivo non può essere dedotto nell’ambito di controversie di modesta entità,

2) se il tribunale non era costituito, come prescritto dalla legge, o giudicato un giudice la cui esenzione era stata concessa;

3) se il giudice ha accettato o non ha accettato la competenza dei tribunali civili o non era competente ratione materiae;

4) se la pubblicità del procedimento è stata illegittimamente esclusa,

5) se il tribunale, nonostante la legge, ha preso in considerazione cose che non sono state proposte o non ha preso in considerazione cose che sono state proposte e hanno un effetto materiale sull'esito del processo;

se la decisione non ha una base giuridica e, in particolare, se non contiene motivi contraddittori o insufficienti su una questione che ha un'influenza sostanziale sull'esito del procedimento.»;

  • CAPITOLO E

PROCEDURE SPECIALI – MODIFICA DEL QUARTO CODICE LIBRO DELLA PROCEDURA CIVILE

  • Articolo 26

Foro competente per le controversie relative agli strumenti di credito – Modifica dell’articolo 622B, paragrafo 1, del codice di procedura civile

All’articolo 622B, paragrafo 1, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo al giudice competente per le controversie in materia di strumenti di credito, i termini «nell’ambito della competenza del giudice per le controversie di modesta entità se il valore della controversia non supera EUR 20 000 e nell’ambito della competenza del giudice monocratico di primo grado se supera tale importo» sono sostituiti dai termini «sempre nell’ambito della competenza del giudice monocratico di primo grado» e il paragrafo 1 è così formulato:

"1. Le differenze di ca. L’articolo 614, paragrafo 8, è sempre soggetto alla competenza dell’organo giurisdizionale monocratico di primo grado».

  • Articolo 27

Giudice incaricato di emettere un'ingiunzione di pagamento – Modifica dell'articolo 625 del codice di procedura civile

L'articolo 625 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo al giudice competente a emettere un'ingiunzione di pagamento, apporta le seguenti modifiche: a) è aggiunto un titolo, b) al primo comma, le parole "per una domanda di giurisdizione del giudice di pace il giudice di pace e per qualsiasi altra domanda il giudice del tribunale monocratico di primo grado" sono sostituite dalle parole "il giudice del tribunale monocratico di primo grado" e l'articolo 625 è così formulato:

"Articolo 625

Giudice incaricato di emettere un'ingiunzione di pagamento

Il giudice del tribunale monocratico di primo grado è competente a emettere un'ingiunzione di pagamento. L'emissione di un'ingiunzione di pagamento non è discussa in tribunale.";

  • Articolo 28

Giudice responsabile dell'estradizione che ordina la restituzione dell'uso del bene locato – Modifica dell'articolo 638 del codice di procedura civile

L'articolo 638 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo al giudice competente a emettere un ordine di restituzione dell'uso del bene locato, apporta le seguenti modifiche: a) è aggiunto un titolo, b) al primo comma, i termini "il giudice di pace nei casi in cui è competente ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e il giudice del tribunale monocratico di primo grado in tutti gli altri casi" sono sostituiti dai termini "il giudice del tribunale monocratico di primo grado" e l'articolo 638 recita come segue:

"Articolo 638

Giudice competente a emettere un ordine di restituzione dell'uso dell'immobile locato

Il giudice del tribunale monocratico di primo grado è competente a emettere l'ingiunzione di restituzione dell'uso dell'immobile locato. La domanda è presentata al giudice territorialmente competente ai sensi dell’articolo 29».

  • CAPITOLO F

MISURE DI ASSICURAZIONE – MODIFICA DEL QUINTO CODICE PROCEDURA CIVILE LIBRO

  • Articolo 29

Giudice competente per le controversie relative all'esecuzione di una decisione che dispone provvedimenti provvisori o revoca una decisione su di essi – Modifica dell'articolo 702, paragrafo 2, del codice di procedura civile

L'articolo 702, paragrafo 2, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo al giudice competente per le controversie relative all'esecuzione di una decisione che dispone provvedimenti provvisori o revoca in tutto o in parte una decisione su di essi, apporta le seguenti modifiche: al primo comma, i termini «e, in mancanza di un tribunale monocratico di primo grado, il tribunale per le controversie di modesta entità» sono soppressi; al secondo comma, i termini «o il tribunale per le controversie di modesta entità» sono soppressi e il paragrafo 2 è letto come segue:

"2. In casi molto urgenti, le controversie di cui al paragrafo 1 sono esaminate dal giudice monocratico di primo grado del luogo in cui ha luogo l'esecuzione della decisione, in applicazione delle disposizioni degli articoli da 686 a 688, da 690 a 692, 695 e 699. La decisione del giudice unico di primo grado può essere revocata per qualsiasi motivo dal giudice competente ai sensi del paragrafo 1».

  • Articolo 30

Disposizioni provvisorie per il possesso o la detenzione - Modifica dell'articolo 734 Codice di procedura civile

L'articolo 734 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo ai provvedimenti provvisori in tutti i casi di possesso o detenzione, apporta le seguenti modifiche:

è aggiunto un titolo;

al paragrafo 1, lettera b bis), i termini «Nel caso di cui all'articolo precedente, una copia della domanda è sempre notificata» sono sostituiti dai termini «In tutti i casi di possesso o di detenzione, una copia della domanda di provvedimenti provvisori»; e b ter) sono aggiunti i termini «è sempre notificata o comunicata»;

al paragrafo 2, il termine "tribunale distrettuale" è sostituito dal termine "giudice";

al paragrafo 3, prima frase, lettera d bis), i termini "tribunale distrettuale" sono sostituiti dai termini "giudice monocratico di primo grado" e d ter) sono aggiunti i termini "davanti al tribunale plurilaterale di primo grado";

al paragrafo 4, i termini «tribunale distrettuale» sono sostituiti dai termini «giudice monocratico di primo grado»;

al paragrafo 5, il termine «magistrato» è sostituito da «giudice del tribunale monocratico di primo grado» e l’articolo 734 è così formulato:

"Articolo 734

Disposizione provvisoria del possesso o del possesso

  1. In tutti i casi di possesso o detenzione, una copia della domanda di provvedimenti provvisori con un'apostille indicante il luogo e l'ora dell'udienza è sempre notificata alla persona contro la quale è diretta la domanda.
  2. Il tribunale per la regolamentazione provvisoria del possesso o della detenzione ha il diritto di ordinare qualsiasi misura cautelare che ritenga appropriata e, in particolare, di consentire o vietare atti di possesso o detenzione o di attribuire il possesso o la detenzione a una delle parti, a titolo di provvedimento o senza costituzione di garanzia.
  3. Un ricorso contro la decisione del giudice di primo grado con un solo membro è ammesso dinanzi al giudice di primo grado con più membri entro dieci (10) giorni dalla sua notifica. L'appello è giudicato secondo la stessa procedura, ma si applica anche l'articolo 226.
  4. Il termine per il ricorso e la sua presentazione non sospende l'esecuzione della decisione dell'organo giurisdizionale monocratico di primo grado, a meno che la sospensione non sia disposta conformemente all'articolo 912.
  5. L’articolo 696, paragrafo 3, e l’articolo 697 non si applicano alle misure provvisorie di detenzione o possesso e il giudice del tribunale monocratico di primo grado si pronuncia con l’assistenza di un cancelliere che tiene un verbale.».
  • Articolo 31

Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari – Modifica dell'articolo 738A, paragrafo 1, del codice di procedura civile

All’articolo 738A, paragrafo 1, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo all’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, i termini «per una domanda che rientra nella competenza di un tribunale per le controversie di modesta entità, del giudice del tribunale per le controversie di modesta entità e per qualsiasi altra domanda, del giudice del tribunale monocratico di primo grado» sono sostituiti dai termini «per ciascuna domanda, il giudice del tribunale monocratico di primo grado» e il paragrafo 1 è così formulato:

"1. Il giudice del tribunale monocratico di primo grado è competente a emettere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari a norma del regolamento (UE) n. 655/2014 per ciascun credito».

  • CAPITOLO G

PROCEDURA DI GIURISDIZIONE VOLONTaria – MODIFICA AL DI FUORI DEL CODICE LIBRO DELLA PROCEDURA CIVILE

  • Articolo 32

Competenza giurisdizionale – Sostituzione dell’articolo 740 del codice di procedura civile

L'articolo 740 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo al giudice competente in materia di giurisdizione non contenziosa, è sostituito dal seguente:

"Articolo 740

Competenza

  1. Il tribunale monocratico di primo grado e il giudice del tribunale monocratico di primo grado, ove designato, sono competenti nelle cause di cui all'articolo 739. Esclusi i casi relativi alla procreazione medicalmente assistita, che rientrano nella competenza dei tribunali pluriennali di primo grado.
  2. Nei casi di cui all'articolo 739 non è ammessa alcuna proroga di competenza.
  3. Tutti i ricorsi contro le decisioni dei giudici uninominali di primo grado della loro regione di cui agli articoli 782, 789, 790, da 792 a 794, 797, 798, 811, da 813 a 818, 819, paragrafo 3, da 831 a 833, 835, paragrafo 3, 838, 847, 848, 857, 861, 864 e 1023 della presente legge, nonché contro le decisioni delle leggi 3869/2010 (Α ΄ 130), 4072/2012 (Α ΄ 86) e 4738/2020 (Α ΄ 207), rientrano anch'essi nella competenza dei giudici plurinominali di primo grado.
  4. La competenza delle corti d'appello uninominali comprende i ricorsi contro le decisioni delle corti uninominali di primo grado nella loro regione, per le quali le corti plurinominali di primo grado non sono competenti ai sensi del paragrafo 3, nonché contro le decisioni delle corti uninominali di primo grado, nelle cause da esse esaminate per legge. I ricorsi contro le decisioni delle corti plurime di primo grado della loro regione rientrano nella competenza delle corti d’appello trimestrali».
  • Articolo 33

Associazioni – Modifica dell’articolo 787 del codice di procedura civile

L'articolo 787 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo alle associazioni, apporta le seguenti modifiche: a) è aggiunto un titolo, b) al paragrafo 1, lettera b bis), primo comma, il termine «giudice locale» è sostituito dai termini «giudice del tribunale monocratico di primo grado», b ter) al secondo comma, il termine «giudice locale» è sostituito dai termini «giudice del tribunale monocratico di primo grado», b quater) al terzo comma, i termini «notifica della cancelleria della Corte di giustizia» sono aggiunti, b quinquies) al quinto comma, il termine «giudice locale» è sostituito dal termine «giudice», b) al settimo comma, il termine «retribuzione» è sostituito dal termine «compensazione», bf) al decimo comma, il termine «ricevere» è sostituito dai termini «ricevere dalla cancelleria del Tribunale di primo grado» e l’articolo 787 è così formulato:

"Articolo 787

Associazioni

  1. Qualora la legge imponga l'iscrizione di un'associazione nel registro tenuto a tal fine, o la modifica dello statuto, o l'autorizzazione a convocare l'assemblea di un'associazione e a regolarne la presidenza, o lo scioglimento di un'associazione, è competente il giudice del tribunale monocratico di primo grado del distretto in cui ha sede l'associazione. Il giudice del tribunale monocratico di primo grado nei casi di cui al primo comma è assistito da un avvocato che effettua un esame preliminare della domanda per quanto riguarda le formalità giuridiche e i documenti di accompagnamento richiesti. L'avvocato di cui al secondo comma può, entro cinque (5) giorni dalla notifica da parte della cancelleria del Tribunale del ricevimento della domanda di cui al primo comma, chiedere alla persona che presenta la domanda di fornire documenti o informazioni supplementari. Nel caso di cui al terzo comma, se sono richiesti documenti o informazioni supplementari, questi sono presentati dal richiedente entro tre (3) giorni lavorativi. Dopo il completamento del pre-audit, egli consegna alla cancelleria il fascicolo con tutti i documenti e il fascicolo è trasmesso al giudice competente per emettere l'ordine pertinente come ritiene opportuno. L'avvocato è nominato con atto di deposito del cancelliere del tribunale in cui è depositata la domanda, da un elenco tenuto presso la cancelleria del tribunale e inviato alla cancelleria dall'ordine degli avvocati competente prima dell'inizio di ogni anno giudiziario, nell'ordine indicato nell'elenco. La domanda di iscrizione di un'associazione all'albo a norma di legge è accompagnata da una cambiale speciale per il pagamento anticipato dell'indennità all'avvocato di cui al secondo comma emessa dall'ordine degli avvocati, di cui l'avvocato è membro.

La cancelleria informa per posta elettronica l'avvocato designato, che riceve la domanda e i documenti e può chiedere chiarimenti e integrazioni.

I documenti possono anche essere consegnati per via elettronica all'avvocato designato.

Se l'avvocato nominato rifiuta o gli viene impedito per qualsiasi motivo di procedere agli accertamenti o se muore o se non consegna il fascicolo alla cancelleria entro quindici (15) giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la cancelleria è stata informata di ricevere la domanda e i documenti, l'avvocato successivo all'elenco è sostituito e prende il suo posto. L'avvocato deve agire nell'esercizio delle sue funzioni, conformemente al codice degli avvocati (legge 4194/2013, ΄ 208). Se la recidiva non completa il pre-audit e non consegna il fascicolo entro il termine, la cancelleria del tribunale competente trasmette all'organo disciplinare dell'ordine degli avvocati interessato informazioni sull'inadempimento delle sue funzioni e si applicano gli articoli da 146 a 159 del codice degli avvocati. Nel caso dell'undicesimo comma, l'avvocato può essere escluso per un periodo massimo di un (1) anno dall'iscrizione nell'elenco di cui al quinto comma.

  1. Il pubblico ministero di primo grado, d’ufficio o su richiesta dell’autorità di controllo, nonché qualsiasi terzo avente un interesse legittimo, ha il diritto di opporsi all’ordine di accettazione di una domanda di registrazione di un’associazione o di modifica del suo statuto.».
  • Articolo 34

Procedura di pubblicazione dei testamenti – Modifica dell'articolo 808 del codice di procedura civile

L'articolo 808 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo alla procedura di pubblicazione dei testamenti, apporta le seguenti modifiche: a) è aggiunto un titolo, b) il paragrafo 1 è sostituito, c) al paragrafo 3, lettera c bis), al primo comma, il termine «magistrato» è sostituito dai termini «giudice del tribunale monocratico di primo grado», c ter) al secondo comma, il termine «magistrato» è sostituito dal termine «giudice», d) al paragrafo 4, d bis) il termine «magistrato» è sostituito dai termini «giudice del tribunale monocratico di primo grado», d ter) il termine «magistrato» è sostituito dai termini «giudice monocratico di primo grado», e) al paragrafo 6, primo comma, il termine «magistrato» è sostituito dai termini «giudice monocratico di primo grado» e l’articolo 808 è così modificato:

"Articolo 808

Procedura per la pubblicazione dei testamenti

  1. La pubblicazione di un testamento avviene registrandolo integralmente nel verbale firmato dal giudice del tribunale monocratico di primo grado, nel quale sono attestati tutti i suoi vizi esterni.
  2. Un testamento è pubblicato da un posto consolare dal console che redige un verbale da lui firmato e, in caso di testamento olografico, dalla persona che lo ha consegnato.
  3. La dichiarazione di testamento olografico in qualità di signora è resa con atto del giudice del tribunale monocratico di primo grado responsabile della pubblicazione del testamento, a condizione che sia probabile che la scrittura e la firma del testatore siano autentiche. Quando il testamento è stato pubblicato da un'autorità consolare, il giudice del tribunale successorio è competente a dichiararlo giudice principale. Se un testamento olografico designa come unico erede una persona che non è il coniuge del testatore o che non ha un rapporto di almeno quarto grado con il testatore, è ordinata una perizia grafologica per dimostrare l'autenticità della scrittura e della firma del testatore. In questo caso, lo Stato greco deve essere convocato almeno sessanta (60) giorni prima della riunione.
  4. Le copie dei testamenti pubblici pubblicati e gli originali dei testamenti segreti o straordinari o olografici, con i relativi allegati, sono datati e firmati dal giudice del tribunale monocratico di primo grado o dal console e conservati negli archivi del tribunale monocratico di primo grado o del consolato.
  5. Copie del verbale della pubblicazione del testamento sono inviate senza indebito ritardo dalla cancelleria del tribunale o del consolato alla cancelleria del tribunale di primo grado di Atene, nonché alla cancelleria del tribunale di primo grado dell'ultimo domicilio o residenza del testatore e sono conservate nei loro archivi.
  6. Copie dei testamenti e delle revoche dei testamenti pubblicati all'estero possono essere presentate ad un'autorità consolare greca o alla cancelleria di un tribunale monocratico di primo grado. L'autorità consolare o il registro che riceve le copie redigono su di esse uno strumento di deposito con l'indicazione di quanto è stato depositato, della persona che lo ha depositato e della data del deposito. Queste copie devono essere certificate dall'autorità straniera che ha pubblicato il testamento. Se sono scritti in tutto o in parte in una lingua straniera, una traduzione in greco della parte di lingua straniera di essi, effettuata dal Ministero degli Affari Esteri, da un'autorità consolare greca o da un avvocato, deve essere allegata al momento del deposito. Copie di tali documenti sono inviate senza indugio, dal console che li ha ricevuti o dalla cancelleria del tribunale, alla cancelleria del tribunale distrettuale di Atene.».
  • Articolo 35

Rilascio del certificato – Modifica dell'articolo 819 del codice di procedura civile

L'articolo 819 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo al rilascio di un certificato successorio, apporta le seguenti modifiche: a) è aggiunto un titolo, b) al paragrafo 1, lettera b bis), al primo comma, il termine «tribunale» è sostituito dal termine «tribunale», b ter) al secondo comma, il termine «retribuzione» è sostituito dal termine «compensazione», c) al paragrafo 2, al quarto comma, il termine «riceve» è sostituito dai termini «notificato dalla cancelleria per ricevere», d) al paragrafo 3, primo comma, i termini «il giudice di pace determina l’udienza» sono sostituiti dai termini «l’udienza identificata» e l’articolo 819 è così redatto:

"Articolo 819

Rilascio del certificato

  1. Il certificato successorio (certificato di successione) è rilasciato a seguito di un atto di un avvocato, un membro dell'ordine degli avvocati del distretto del tribunale distrettuale del tribunale delle successioni, su richiesta, che è depositato presso il tribunale delle successioni dall'erede o dal fiduciario o dal legatario o dall'esecutore testamentario e che è distaccato in un'area speciale del negozio del tribunale per un periodo di dieci (10) giorni. La domanda di cui al primo comma è firmata da un avvocato delegato ed è corredata della relativa cambiale e di una cambiale speciale per il pagamento anticipato dell'indennizzo all'avvocato di cui al primo comma, emessa dall'ordine degli avvocati di cui l'avvocato di cui sopra è membro. Qualora lo Stato, gli enti locali, gli enti di sicurezza sociale o altre persone giuridiche di diritto pubblico presentino la domanda di cui al primo comma, essi versano la metà dell'indennizzo previsto per l'avvocato di cui al primo comma che emette l'atto.
  2. L'avvocato è nominato da un elenco redatto e trasmesso, prima dell'inizio di ogni anno giudiziario, alla cancelleria del tribunale dall'Ordine degli avvocati e nominato, secondo l'ordine dell'elenco, dal cancelliere del tribunale nell'atto di deposito della relativa domanda. L'avvocato è informato dalla cancelleria del tribunale per posta elettronica, riceve, su supporto cartaceo o elettronico, la domanda e i documenti di accompagnamento dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, prima frase, e fatta salva la quarta frase, su cui può chiedere chiarimenti e integrazioni. Se non sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 1956 sul significato del certificato, 1957 sul contenuto della domanda di certificato, 1958, 1959, 1960 su più eredi e 1961 sul contenuto del certificato successorio ai sensi del codice civile, l'avvocato emette una decisione di rigetto della domanda. Se l'avvocato nominato rifiuta o gli è impedito per qualsiasi motivo di riprendere l'emissione dell'atto o se muore o se non emette l'atto entro trenta (30) giorni dal giorno successivo a quello in cui la cancelleria gli ha notificato di ricevere l'istanza e i documenti, l'avvocato successivo nell'elenco è sostituito e sostituisce.

L'avvocato deve agire nell'esercizio delle sue funzioni, conformemente al codice degli avvocati (legge 4194/2013, ΄ 208). Se non emette l'atto entro il termine stabilito, la cancelleria del tribunale competente trasmette all'organo disciplinare dell'ordine degli avvocati interessato informazioni sull'inadempimento delle sue funzioni e si applicano gli articoli da 146 a 159 del codice degli avvocati. Nel caso del quinto comma, l'avvocato può essere escluso per un periodo massimo di un (1) anno dall'iscrizione nell'elenco di cui al secondo comma.

  1. Se un terzo interviene entro il termine di cui al paragrafo 1, prima frase, è fissata una data per l'audizione al fine di emettere una decisione in merito. L'esercizio dell'intervento di cui al primo comma sospende l'operazione e il rilascio del certificato.
  2. Il certificato (certificato successorio) è rilasciato dal cancelliere dell'organo giurisdizionale presso il quale è stata presentata la domanda e viene consegnato alla persona che ne ha fatto domanda con ricevuta di ritorno, conservata negli archivi dell'organo giurisdizionale. Se il rilascio del certificato è disposto dal giudice del ricorso, il certificato è rilasciato dal cancelliere del giudice di primo grado, al quale è inviata senza indebito ritardo una copia della decisione.»;
  • Articolo 36

Trovare un testamento o documenti – Sostituzione dell'articolo 828 del codice di procedura civile

L'articolo 828 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo alla ricerca di un testamento o di documenti, apporta le seguenti modifiche: a) è aggiunto un titolo; b) il secondo e il terzo comma sono sostituiti e l'articolo 828 è così formulato:

"Articolo 828

Trovare un testamento o documenti

Se qualcuno dei presenti al sigillo afferma che esiste un testamento o un altro documento importante, il sigillante deve indagare, se del caso. Se il testamento viene trovato, il notaio che agisce in qualità di sigillo lo riceve e lo invia senza indebito ritardo al tribunale responsabile della sua pubblicazione. Se viene rinvenuto un altro documento importante, il notaio che agisce in qualità di sigillante lo riceve e il giudice del tribunale monocratico di primo grado ne ordina la consegna all’avente diritto o, fino all’accertamento dell’avente diritto, la conservazione nella cancelleria del tribunale».

  • Articolo 37

Relazione di timbratura – Modifica dell'articolo 830 del codice di procedura civile

L'articolo 830 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo al verbale di chiusura, apporta le seguenti modifiche: a) è aggiunto un titolo, b) al primo comma, il termine "magistrato" è sostituito dal termine "giudice" e l'articolo 830, dopo i miglioramenti giuridici, recita come segue:

"Articolo 830

Rapporto di sigillatura

Sulla sigillatura è redatto un verbale che, oltre alle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 117, deve indicare 1) la decisione del giudice che ordina la sigillatura, 2) una descrizione dei locali in cui sono stati apposti i sigilli, 3) una descrizione dei documenti di cui all'articolo 828 e l'indicazione delle persone alle quali sono stati consegnati, 4) qualsiasi accusa o contestazione a coloro che erano presenti alla sigillatura e tutto ciò che è venuto a conoscenza del sigillante, e 5) una conferma che il sigillante ha ricevuto le chiavi, che ha effettuato la perquisizione di cui all'articolo 829, paragrafo 3, e il risultato della stessa. Se nell’appartamento non vi sono elementi mobili da sigillare, ciò deve essere indicato nel verbale.».

  • Articolo 38

Apertura e risigillatura – Modifica dell'articolo 831 del codice di procedura civile

L'articolo 831 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo all'apertura e alla risigillatura, apporta le seguenti modifiche: a) è aggiunto un titolo, b) al paragrafo 1, prima frase, le parole "il magistrato che ha disposto il suggellamento" sono sostituite dalle parole "il tribunale della circoscrizione in cui è stato disposto il suggellamento", c) al paragrafo 2, c) le parole "Il magistrato all'udienza che nomina è tenuto a ordinare la convocazione della persona che ha chiesto il suggellamento, nonché di coloro che hanno partecipato" sono sostituite dalle parole "La persona che ha richiesto il suggellamento è chiamata durante l'udienza, così come i presenti", cb) le parole "può ordinare la convocazione di coloro" sono sostituite dalle parole "possono essere convocati" e l'articolo 831 è così formulato:

"Articolo 831

Sigillatura e risigillatura

  1. Se la conservazione della sigillatura non è necessaria o deve essere fatto un inventario, il tribunale del distretto in cui è stata ordinata la sigillatura, su richiesta di chiunque abbia un interesse legittimo o d'ufficio, ordina la chiusura. Unsealing e ri-sigillatura può anche essere ordinato per prevenire il pericolo o per un altro motivo importante.
  2. La persona che ha chiesto il suggellamento è convocata all’udienza, così come coloro che hanno partecipato all’udienza e, se il suggellamento è stato effettuato su un bene immobile, possono essere convocati coloro che possono essere eredi, fiduciari, legatari ed esecutori testamentari».
  • Articolo 39

Esame dei sigilli – Modifica dell'articolo 835 del codice di procedura civile

L'articolo 835 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo all'esame dei sigilli, è così modificato: a) è aggiunto un titolo, b) il paragrafo 2 è sostituito, c) al paragrafo 3, i termini "il giudice di pace" sono sostituiti dai termini "il tribunale" e l'articolo 835 recita:

"Articolo 835

Esame dei sigilli

  1. Il sigillante deve esaminare lo stato dei sigilli apposti.
  2. Se i sigilli apposti non sono intatti, il notaio che effettua lo sgancio interrompe ogni ulteriore azione e ne informa immediatamente per iscritto l'organo giurisdizionale che ha ordinato lo sgancio.
  3. Nei casi di cui al paragrafo 2, il giudice si reca senza indebito ritardo nel luogo in cui i sigilli sono stati apposti, ne conferma le condizioni e, con decisione, ordina qualsiasi misura che ritenga opportuna».
  • Articolo 40

Controversie sorte durante la sigillatura, la dis sigillatura o l'inventario – Modifica dell'articolo 841 del codice di procedura civile

L'articolo 841 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo alle controversie insorte durante la sigillatura, la dis sigillatura o l'inventario, apporta le seguenti modifiche: a) è aggiunto un titolo, b) al paragrafo 1, i termini «il magistrato» sono sostituiti dai termini «l'organo giudiziario interessato», c) al paragrafo 2, secondo comma, c bis) i termini «il magistrato» sono sostituiti dai termini «l'organo giudiziario», c ter) sono aggiunti i termini «l'ordine o», d) al paragrafo 3, sono aggiunti i termini «gli ordini o» e l'articolo 841 è così modificato:

"Articolo 841

Differenze che sorgono durante la sigillatura, la disigillatura o l'inventario

  1. Qualsiasi controversia o difficoltà che sorga durante la sigillatura, la dis sigillatura o l'inventario sarà giudicata dal tribunale che li ha ordinati.
  2. Il notaio che effettua la sigillatura, la disigillatura e l'inventario decide in via provvisoria in merito alle controversie o alle difficoltà incontrate nella loro esecuzione e la sua decisione è registrata nella relazione ed eseguita immediatamente. Chiunque abbia un interesse legittimo può chiedere all'organo giudiziario di cui al paragrafo 1 di revocare tale ordinanza o decisione e di ripristinare lo status quo ante.
  3. Le ordinanze o decisioni emesse a norma del paragrafo 1 hanno effetto provvisorio, non incidono sulla causa principale e l’organo giurisdizionale competente a disporre misure provvisorie, comprese misure cautelari, può modificarle o revocarle.»;
  • CAPITOLO H»

ESECUZIONE – MODIFICA DELL'OTTO LIBRO CODICE DELLA PROCEDURA CIVILE

  • Articolo 41

Definizione del valore dei prodotti fungibili – Modifica dell'articolo 917 Codice di procedura civile

917 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo all'esecuzione forzata di merci sostitutive: a) è aggiunto un titolo, b) il secondo comma è soppresso e l'articolo 917 è così formulato:

"Articolo 917

Definizione del valore degli elementi fungibili

Quando l’oggetto dell’esecuzione è sostituito da un bene e il suo valore in denaro deve essere determinato ai fini dell’esecuzione forzata, il valore dell’oggetto dell’esecuzione è determinato con decisione del giudice monocratico di primo grado, che si pronuncia nei procedimenti in materia di proprietà di cui agli articoli 614 e seguenti».

  • Articolo 42

Difesa contro l'esecuzione – Modifica dell'articolo 933, paragrafo 1, del codice di procedura civile

All’articolo 933, paragrafo 1, prima frase, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), all’atto della presentazione di un’opposizione all’esecuzione, i termini «Tribunale distrettuale, se il titolo esecutivo è stato rilasciato da tale giudice, e giudice monocratico di primo grado in qualsiasi altro caso» sono sostituiti dai termini «Tribunale monocratico di primo grado» e il paragrafo 1 è così formulato:

"1. Le obiezioni della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione e di qualsiasi creditore avente un interesse legittimo in merito alla validità del titolo esecutivo, del procedimento di esecuzione o del credito possono essere presentate solo mediante opposizione proposta dinanzi all'organo giurisdizionale monocratico di primo grado. Se più obiezioni sono presentate con documenti separati, tutte devono essere determinate e ascoltate nella stessa udienza dalla cancelleria. Ulteriori motivi di opposizione possono essere proposti solo mediante un atto separato depositato presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale cui è rivolta l'opposizione, in base al quale viene redatta una relazione e notificata all'opponente, in ogni caso almeno otto (8) giorni prima dell'udienza. L'opposizione all'asta è diretta, con pena di inammissibilità, contro il creditore che chiede l'esecuzione e l'aggiudicatario. In caso di offerta congiunta, l’opposizione è presentata da tutti e contro tutti gli offerenti».

Articolo 43

Sequestro nelle mani di un terzo – Modifica dell’articolo 983, paragrafo 1, del codice di procedura civile

L'articolo 983, paragrafo 1, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo alla notificazione di un atto di sequestro nelle mani di un terzo, apporta le seguenti modifiche: i termini «nel distretto dello stesso tribunale distrettuale o presso la sede del tribunale distrettuale» sono sostituiti dai termini «nel distretto dello stesso tribunale distrettuale»; b) i termini «tribunale locale» sono sostituiti dai termini «giudice di primo grado» e il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il sequestro nelle mani di un terzo è effettuato notificando al terzo e alla persona contro la quale è chiesta l’esecuzione un atto che deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 118, a) una descrizione precisa del titolo esecutivo e del credito in base al quale è effettuato il sequestro, b) l’importo per il quale è imposto il sequestro, c) una condanna del terzo a non pagare alla persona contro la quale è stata eseguita l’esecuzione, d) la nomina di un rappresentante residente nella circoscrizione dello stesso giudice di primo grado del domicilio del terzo se la persona per la quale è stata eseguita l’esecuzione non risiede nella circoscrizione del giudice di primo grado del domicilio del terzo».

Articolo 44

Raccolta di prove di beni sequestrati da parte di un ufficiale giudiziario – Modifica dell'articolo 995 del codice di procedura civile

Sono aggiunti i commi 10 e 11 dell'articolo 995, comma 4, del codice di procedura civile (decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1985) relativo alla notifica del verbale di sequestro e il comma 4 recita:

"4. L'ufficiale giudiziario deve, entro venti (20) giorni dal sequestro, presentare al banditore il titolo esecutivo, il certificato di notificazione del titolo esecutivo, il certificato di sequestro e le relazioni della sua notificazione al debitore, al terzo proprietario o possessore e all'anagrafe ipotecaria o a chi tiene il registro o l'anagrafe, il certificato di gravame, nonché, in formato cartaceo e digitale, la relazione di valutazione del valutatore certificato ai sensi del decreto presidenziale 59/2016. Il banditore redige una relazione al riguardo. Un estratto del verbale di sequestro, compresi i nomi della parte a favore e della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione e il loro numero di identificazione fiscale e, nel caso di persone giuridiche, il loro nome e il loro numero di identificazione fiscale, una descrizione sommaria del bene sequestrato in base al tipo, all'ubicazione, ai limiti e alla portata, nonché gli elementi e gli eventuali allegati che confiscano, nonché l'indicazione dei mutui ipotecari o delle prenotazioni sul bene, il prezzo della prima offerta, l'importo per il quale è effettuato il sequestro, le condizioni dell'asta stabilite dalla parte a favore dell'esecuzione e comunicate all'ufficiale giudiziario con l'ordine di esecuzione ai sensi dell'articolo 927 e il nome e l'indirizzo del banditore, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'asta, sono emessi dall'ufficiale giudiziario e pubblicati da quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo al sequestro sul sito web di pubblicazione dell'asta del Bollettino delle pubblicazioni giudiziarie dell'istituto nazionale di sicurezza sociale elettronica (e-FKA). L'estratto comprende anche l'attestato dell'ufficiale giudiziario, relativo all'impossibilità di nominare un notaio nel luogo dell'esecuzione o la Regione del Consiglio notarile nel luogo dell'esecuzione. L'estratto è notificato o comunicato entro lo stesso termine al terzo proprietario o possessore e ai creditori ipotecari. L'asta non può aver luogo senza l'espletamento delle formalità di cui ai commi precedenti, pena l'invalidità. L'ufficiale giudiziario consegna al banditore, in forma elettronica, le fotografie del bene sequestrato, che riceve durante la sua visita in loco. La loro ricezione da parte del banditore è menzionata nella relazione di cui sopra. Le informazioni contenute nell'estratto della relazione di sequestro, nonché la relazione del valutatore certificato e le fotografie sono pubblicate dal banditore sul sistema d'asta elettronico. Oltre alle informazioni di cui sopra, l'ufficiale giudiziario può raccogliere qualsiasi altra informazione e documento indicativo del valore dell'immobile sequestrato, come permessi di costruzione, diagrammi topografici e planimetrie, e consegnarli al banditore che li pubblica sullo stesso sito web entro trenta (30) giorni prima dell'asta. Tutti i servizi pubblici competenti e i notai sono tenuti a rilasciare tali documenti all’ufficiale giudiziario».

Articolo 45

Competenza del notaio a organizzare un'asta per via elettronica – Modifica dell'articolo 998, paragrafi 1 e 4 Codice di procedura civile

  1. All’articolo 998, paragrafo 1, seconda frase, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo all’asta elettronica dei beni sequestrati, sono aggiunti i termini «o, sebbene ciò non sia possibile, dell’associazione notarile di una regione limitrofa», e il paragrafo 1 è così formulato:

"1. Il bene sequestrato è messo all'asta per via elettronica dinanzi al notaio del distretto di ricorso in cui si trova il bene. Se, per qualsiasi motivo, non è possibile nominare un notaio nel luogo dell'esecuzione (sequestro), i beni sequestrati sono messi all'asta dinanzi a un notaio nominato nel distretto della camera dei notai nel luogo dell'esecuzione o, sebbene ciò non sia possibile, dinanzi alla camera dei notai in un distretto limitrofo o, sebbene ciò non sia possibile, dinanzi alla camera dei notai nella capitale dello Stato. L’articolo 959 si applica anche alla vendita all’asta di beni immobili.»;

  1. L’articolo 998, paragrafo 4, del codice di procedura civile apporta le seguenti modifiche: al primo comma, aa) i termini "più tribunali distrettuali" sono sostituiti dai termini "più tribunali distrettuali" e ab) i termini "dei tribunali distrettuali di cui sopra" sono sostituiti dai termini "dei tribunali distrettuali di cui sopra"; b) al secondo comma, i termini "tribunale distrettuale" sono sostituiti dai termini "giudice di primo grado" e il paragrafo 4 va letto come segue:

"4. Se il bene sequestrato si trova nel distretto di diversi tribunali distrettuali, l'asta è condotta, a scelta della parte che chiede l'esecuzione, nel distretto di uno dei suddetti tribunali distrettuali. Se l'asta può essere tenuta elettronicamente in uno solo di essi, il distretto del tribunale di primo grado in questione deve essere scelto e se, per qualsiasi motivo, non può essere tenuto in nessuno di essi, deve essere scelto il distretto dell'associazione notarile della capitale dello Stato. Il giudice competente a dirimere le controversie derivanti dallo svolgimento dell’asta è il giudice del luogo dell’esecuzione.»;

articolo 46

Aste pubbliche obbligatorie – Modifica dell'articolo 1005, paragrafo 1 Codice di procedura civile

All'articolo 1005, comma 1, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo al pagamento del ricavato dell'asta da parte dell'aggiudicatario e alla sintesi della relazione di aggiudicazione, è aggiunta una terza frase, il cui comma 1 recita:

"1. Una volta che l'aggiudicatario ha pagato l'asta e il canone d'uso, il banditore gli fornisce una sintesi della relazione di aggiudicazione. Con l’aggiudicazione e dopo aver trascritto la sintesi della relazione di aggiudicazione, l’aggiudicatario acquisisce il diritto che aveva la persona nei confronti della quale è stata effettuata la prestazione. Le disposizioni che prevedono che l'obbligo di fornire energia elettrica, irrigazione, acqua o gas naturale sia a carico dell'avente causa speciale del bene mobile o immobile principale non si applicano a un'asta pubblica obbligatoria.";

Articolo 47

Procedura d'asta volontaria – Modifica dell'articolo 1021 Codice di procedura civile

L'articolo 1021 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, ΄ 182), relativo all'asta volontaria, apporta le seguenti modifiche: a) è aggiunto un titolo, b) al quinto comma, i termini "o, sebbene ciò non sia possibile, un distretto contiguo", c) al sesto comma, il termine "tribunale distrettuale" è sostituito dai termini "giudice monocratico di primo grado" e l'articolo 1021 recita come segue:

"Articolo 1021

Procedura d'asta volontaria

  • Se, in forza di una disposizione di legge o di una decisione giudiziaria o di un accordo tra le parti, si tiene un'asta volontaria dinanzi a un notaio, il procedimento inizia con una relazione descrittiva redatta da un ufficiale giudiziario e contenente le disposizioni dell'articolo 955, paragrafo 1, nel caso di beni mobili o dell'articolo 995, paragrafo 1, nel caso di beni immobili. Le aste volontarie si svolgono secondo la procedura di cui all'articolo 959 per i beni mobili o all'articolo 998 per i beni immobili. Inoltre, si applicano mutatis mutandis l'articolo 954, paragrafo 4, l'articolo 955, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 955, paragrafo 2, gli articoli 965, 966 e 967, paragrafo 1, l'articolo 969, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 995, paragrafo 4, l'articolo 1002, l'articolo 1003, paragrafi 1, 2 e 4, l'articolo 1004, l'articolo 1005, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 1010. L'asta volontaria ha luogo dinanzi a un notaio del distretto in cui si trova il bene mobile o immobile. Se per qualsiasi motivo non è possibile nominare un notaio nel distretto in cui si trovano i beni mobili o immobili, l'asta si svolge dinanzi a un notaio nominato nel distretto della camera dei notai nel luogo dell'esecuzione o, se ciò non è possibile, in un distretto limitrofo o, se ciò non è possibile, presso la camera dei notai nella capitale dello Stato. Se l’asta volontaria si svolge secondo la procedura di cui all’articolo 959, con l’accordo delle parti o con decisione del giudice monocratico di primo grado del distretto in cui si trova l’immobile, emessa secondo la procedura di cui agli articoli 686 e seguenti, può essere designata un’altra sede d’asta su richiesta di chiunque abbia un interesse legittimo».
  • CAPITOLO I

DISPOSIZIONI FINALI – ABROGATE

articolo 48

Disposizioni finali

  1. l’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 53 sui casi di inammissibilità di una domanda di esclusione di giudici e pubblici ministeri, l’articolo 61 sull’impossibilità di istituire un organo giurisdizionale a seguito dell’accettazione di una domanda di esclusione di un giudice, l’articolo 192 sulla liquidazione delle spese processuali in caso di accettazione o revoca di un atto processuale o della rinuncia a tale atto o all’intero processo, l’articolo 241 sul rinvio una tantum dell’udienza a un’udienza successiva per importanti motivi, l’articolo 256 sul contenuto del verbale di udienza, l’articolo 304, paragrafo 1, sul progetto di decisione, l’articolo 512 sull’irrevocabilità delle decisioni che si pronunciano nel procedimento per controversie di modesta entità, l’articolo 538 sulla riapertura, l’articolo 552 sull’annullamento, l’articolo 618 sul pagamento dei canoni di locazione non pagati; l’articolo 622A, paragrafo 6, sulle controversie relative a onorari, risarcimenti e costi, L'articolo 686, paragrafo 6, sulla domanda di provvedimenti provvisori, e l'articolo 750, sulla comparizione del pubblico ministero all'udienza in un procedimento non contenzioso, il codice di procedura civile (decreto presidenziale 503/1985, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 182), il riferimento al giudice di pace è soppresso.
  2. All’articolo 55, paragrafo 3, relativo all’esclusione dei giudici e degli impiegati della cancelleria dell’organo giurisdizionale, all’articolo 61, relativo all’impossibilità di istituire l’organo giurisdizionale a seguito dell’accettazione di una domanda di esclusione di un giudice, all’articolo 122, paragrafo 3, relativo agli organi di servizio, all’articolo 150, relativo alla riduzione dei termini, all’articolo 232, relativo all’introduzione di un ricorso per udienza, all’articolo 237, paragrafi 5 e 8, relativo al termine per la presentazione delle proposte e dei documenti giustificativi, alla confutazione e al completamento, all’articolo 243, relativo alla sostituzione di un giudice per motivi importanti, all’articolo 317, paragrafo 3, relativo alla domanda di rettifica o di interpretazione di una decisione, all’articolo 487, paragrafo 2, relativo alla distribuzione effettiva a sorte, all’articolo 686, paragrafi 2 e 4, relativo alla domanda di provvedimenti provvisori, all’articolo 687, paragrafo 2, relativo all’udienza di una domanda di provvedimenti provvisori senza il coinvolgimento di un impiegato, il codice di procedura civile, il riferimento al magistrato è soppresso.
  3. Articolo 782, paragrafo 1, sull’accertamento dei fatti mediante decisione giudiziaria, articolo 789 sulla convocazione di una riunione cooperativa, articolo 790 sulla nomina di un liquidatore cooperativo, articolo 792 sull’autorizzazione alla vendita o alla costituzione in pegno, articolo 793 sulla nomina di un agente di deposito a garanzia, articolo 794 sulla nomina di un perito, articolo 797 sull’autorizzazione a compiere atti specifici, articolo 798 sull’autorizzazione a compiere atti diversi da quelli di cui agli articoli 792 e 797, articolo 829, paragrafo 2, sulla nomina di un agente di deposito a garanzia, articolo 843, paragrafo 2, sul rifiuto di prestare giuramento e sulla mancata comparizione, articolo 851, paragrafo 2, sull’invito a dichiarare un diritto, articolo 861 sul giuramento di conferma; articolo 862, paragrafo 2, sulla fissazione di un termine per prestare giuramento, articolo 864, sul rifiuto di prestare giuramento e sulla mancata comparizione, e articolo 865, sul successivo giuramento, del codice di procedura civile, in cui si fa riferimento il giudice di pace.
  4. L’articolo 94, paragrafo 2, sulla rappresentanza in tribunale senza avvocato, l’articolo 622A, paragrafo 5, sulle controversie relative agli onorari, al risarcimento e alle spese, l’articolo 809 sui registri testamentari, l’articolo 810, sul giudice della successione, l’articolo 888 sull’assunzione delle prove, l’articolo 941 sui mezzi di esecuzione in caso di obbligo di consegna o restituzione di determinati beni mobili o di una quantità di determinati beni mobili, l’articolo 956, paragrafi 4 e 6, sul sequestro dei beni sequestrati, l’articolo 962, sui beni sequestrati che possono essere danneggiati, l’articolo 988, paragrafo 2, sul sequestro nelle mani di un terzo, l’articolo 1019, paragrafo 1, sull’annullamento del sequestro e l’articolo 1023, sul sequestro di beni speciali, del codice di procedura civile, che fa riferimento al giudice per le controversie di modesta entità, fanno riferimento al giudice monocratico di primo grado.
  5. L'articolo 468, paragrafi 1 e 2, relativo alla proposizione dell'azione nei procedimenti per controversie di modesta entità, l'articolo 711 relativo al sequestro nelle mani del debitore, l'articolo 955 relativo alla notifica del sequestro, l'articolo 956 relativo al deposito a garanzia, l'articolo 959, paragrafo 7, relativo alla vendita all'asta di beni mobili, l'articolo 985 relativo al sequestro nelle mani di un terzo e l'articolo 995, paragrafo 2, relativo alla notifica del sequestro, del codice di procedura civile, che fa riferimento al tribunale per le controversie di modesta entità, rinviano al giudice di primo grado.
  6. All’articolo 807, paragrafo 1, sulla pubblicazione dei testamenti, all’articolo 826, sulla sigillatura delle merci, all’articolo 827, paragrafi 1 e 4, sul modo in cui le merci sono sigillate, all’articolo 829, paragrafo 1, sulla nomina di un agente di deposito a garanzia e all’articolo 989, su un titolo esecutivo di sequestro nelle mani di un terzo, del codice di procedura civile, che fa riferimento al giudice di pace, si fa riferimento al giudice del tribunale monocratico di primo grado.
  7. All'articolo 617, paragrafo 2, sul decesso della parte, all'articolo 717, paragrafo 1, sul cambiamento della persona del depositario, all'articolo 837 sul rapporto di apertura, all'articolo 838, paragrafo 1, sull'inventario dei beni, all'articolo 929, paragrafo 3, sull'autorizzazione a svolgere un'azione esecutiva di notte, il sabato, la domenica e nei giorni legalmente esenti, all'articolo 943, paragrafo 3, sull'esecuzione di beni immobili, all'articolo 953, sul sequestro di beni mobili, all'articolo 988, paragrafo 1, sul sequestro nelle mani di un terzo e all'articolo 996 sul deposito a garanzia, quando si fa riferimento al magistrato, si fa riferimento al tribunale monocratico di primo grado.
  8. L’articolo 226, paragrafo 3, del codice di procedura civile, che fa riferimento al giudice di pace, fa riferimento al giudice di primo grado.
  9. All'articolo 469, paragrafo 2, del codice di procedura civile, relativo all'esame della domanda, quando si fa riferimento al giudice di pace, si fa riferimento al giudice.
  10. All'articolo 832, sulla nomina di un notaio per l'inventario, all'articolo 833, sulla nomina di persone per la ricezione di articoli, all'articolo 836, paragrafo 2, sull'inventario e l'apertura, e all'articolo 838, paragrafi 1, 3 e 4, sull'inventario, del codice di procedura civile, quando si fa riferimento al giudice di pace, si fa riferimento al giudice.

Articolo 49

Imposta di bollo nelle controversie di lavoro – Modifica dell’articolo 71 della legge introduttiva al codice di procedura civile

Le seguenti modifiche sono apportate all'articolo 71 della legge introduttiva al codice di procedura civile sull'imposta di bollo del tribunale nelle controversie di lavoro: a) è aggiunto un titolo, b) al primo comma, i termini "per l'applicazione della domanda o dell'applicazione fino all'importo della pertinente competenza del tribunale per le controversie di modesta entità rispettivamente" sono sostituiti dai termini "per le applicazioni della domanda o dell'applicazione fino all'importo di trentamila (30.000) euro" e l'articolo 71 è così formulato:

"Articolo 71

Imposta di bollo legale nelle controversie di lavoro

Nelle controversie di lavoro e nel procedimento per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento della retribuzione arretrata, l'imposta di bollo prevista dalla legge GPOI/1912 (A΄ 3) non è pagata per le domande di domanda o di domanda fino a un importo di 30 000 EUR. In caso di controversie di lavoro, nonché di domande di ingiunzione di pagamento della retribuzione non pagata, per le quali è versata un'imposta di bollo del tribunale, tale importo è fissato al quattro per mille (4‰) del valore dell'oggetto dell'azione, della domanda o di altro documento presentato a qualsiasi giudice dello Stato e soggetto all'imposta di bollo del tribunale conformemente alle disposizioni pertinenti.»

Articolo 50

Disposizione transitoria

I ricorsi contro le decisioni dei tribunali uninominali di primo grado in cause non contenziose, che fino all'entrata in vigore della legge 5108/2024 (Α΄ 65) erano soggetti a una disposizione di legge sotto la giurisdizione dei tribunali locali, sono ora soggetti alla competenza dei tribunali plurinominali di primo grado.

 Articolo 51

Disposizioni abrogate

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'articolo 15 sulle controversie che rientrano nella competenza dei tribunali per le controversie di modesta entità, indipendentemente dal valore dell'oggetto della controversia, l'articolo 17A sulla competenza dei tribunali uninominali di primo grado e sui ricorsi contro le decisioni dei tribunali per le controversie di modesta entità nella loro regione, l'articolo 209 sulla domanda di conciliazione da parte del giudice del tribunale per le controversie di modesta entità competente a conoscere dell'azione, l'articolo 214 sulle conseguenze della domanda di conciliazione da parte del giudice del tribunale per le controversie di modesta entità competente a conoscere dell'azione, l'articolo 683 sul tribunale competente per i provvedimenti provvisori e l'articolo 733 sui provvedimenti provvisori in tutti i casi di possesso e possesso, del codice di procedura civile (decreto del Presidente della Repubblica 503/1985, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 182) sono abrogati.


Osservazioni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *