Articolo 31 Comitato di audit per l'e-Governance Salute e sicurezza sociale (MAE) - Aggiunta dell'articolo 18A all'articolo 5 della legge 3607/2007

All’articolo 5 della legge 3607/2007 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 245) sullo statuto della società è aggiunto il seguente nuovo articolo 18 bis:

"Articolo 18 bis

Comitato di audit

  1. La Società istituisce un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile composto da almeno tre (3) membri non esecutivi del Consiglio di Amministrazione. I membri del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile hanno una conoscenza sufficiente del settore in cui opera la società, sono nominati e revocati con decisione dell'assemblea generale degli azionisti e sono, a maggioranza, indipendenti, applicati mutatis mutandis a tali membri ai sensi dell'articolo 9 della legge 4706/2020 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 136) sui membri non esecutivi indipendenti del consiglio di amministrazione. Almeno uno (1) dei membri indipendenti del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile deve possedere conoscenze ed esperienza sufficienti in materia di revisione contabile o di contabilità ed è tenuto a partecipare alle riunioni del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile relative all'approvazione dei rendiconti finanziari. Il comitato è presieduto da un (1) membro indipendente.
  2. Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile ha, in particolare, le seguenti responsabilità:

monitorare il processo di informativa finanziaria e formulare raccomandazioni o proposte per garantirne l'integrità;

b) monitorare l'efficace funzionamento del sistema di controllo interno e del sistema di gestione dei rischi, nonché il corretto funzionamento dell'unità di audit interno di cui all'articolo 16 della legge 4972/2022 (Α΄ 181), per quanto riguarda le informazioni finanziarie;

monitorare l'andamento della revisione legale dei bilanci societari e consolidati.

  1. Il comitato di audit si riunisce a intervalli regolari, almeno quattro (4) volte l'anno e, in via eccezionale, quando necessario. Ad ogni riunione è redatto un verbale.

Osservazioni

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