Articolo 12 Capitale sociale – Modifica dell’articolo 3 della legge 3607/2007

All'articolo 3 della legge 3607/2007 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 245) sul capitale sociale sono apportate le seguenti modifiche: al paragrafo 1, primo comma, i termini «ministro delle Finanze» sono sostituiti dai termini «ministro dell’economia e delle finanze nazionali, ministro della sanità e ministro della governance digitale»; al paragrafo 2, primo comma, sono aggiunti i termini «ossia lo Stato greco, che per l’esercizio dei suoi diritti di partecipazione è rappresentato dal ministro dell’economia e delle finanze nazionali, dal ministro della sanità e dal ministro della governance digitale»; c) il secondo comma è abrogato; e l’articolo 3, a seguito di miglioramenti legislativi, è così formulato:

"Articolo 3

Azioni

  1. Il capitale sociale della società è interamente rilevato dallo Stato greco, che per l'esercizio dei suoi diritti di partecipazione è rappresentato dai ministri dell'economia e delle finanze nazionali, della sanità e della governance digitale. Le azioni della Società sono personali e non trasferibili. Il trasferimento del capitale sociale di cui sopra è esente da qualsiasi imposta, commissione o contributo a favore di terzi.
  2. In caso di aumento del capitale sociale, il nuovo capitale è rilevato dall’azionista unico, vale a dire lo Stato greco, che per l’esercizio dei suoi diritti di partecipazione è rappresentato dai ministri dell’Economia e delle finanze nazionali, della sanità e della governance digitale.».

Osservazioni

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