Articolo 5 Esenzioni e privilegi fiscali

  1. La Società, fintantoché mantiene la struttura azionaria della sua costituzione in conformità con l'articolo 6 del suo statuto, gode di tutte le imperfezioni amministrative, finanziarie e giudiziarie dello Stato, esenti dal pagamento di imposte dirette o indirette, prelievi parafiscali e tasse di qualsiasi tipo.
  2. I contratti di ricerca e sviluppo e i successivi contratti di fornitura attuati attraverso la Società sono esclusi da qualsiasi tipo di prenotazione.
  3. Gli accordi di concessione di copyright della Società sono esenti da qualsiasi tipo di prenotazione e tassa, tassa di transazione digitale o altra tassa.

Osservazioni

Una risposta a “Articolo 5 Esenzioni e privilegi fiscali”

  1. Articolo 5 – Esenzioni e privilegi fiscali: Nel caso delle autorità di controllo, non vi è alcuna giustificazione per alcun tipo di esenzione fiscale o altro privilegio, diversi da quelli già in vigore per le attività di ricerca o istruzione. Inoltre, tale eccezione, con la formulazione specifica, si estende agli appalti di lavori, ai contratti di locazione, ecc., che l'entità può concludere con terzi, con la conseguenza che, ad esempio, gli appaltatori di lavori chiedono una corrispondente esenzione dai contributi fiscali e assicurativi durante l'esecuzione.

    Analisi di 🤖 AI:

    📍 Non prevedere una nuova esenzione o privilegio fiscale per le autorità di controllo di cui all'articolo 5 2 a.C.
    🟢 Nessuna giustificazione per una nuova esenzione fiscale al di là delle azioni di ricerca/istruzione esistenti
    🟢 Exemption verrebbe estesa agli appalti di lavori, portando gli appaltatori a richiedere esenzioni fiscali e contributive

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