CAPITOLO A ΄
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 22
Principi generali
1. Il programma di sostegno alle opere audiovisive intitolato «Cash Rebate Greece» (di seguito «programma CRGR») riguarda la produzione di opere audiovisive in Grecia e comprende tre (3) regimi di aiuto distinti, come segue: CRGR-Film and TV (di seguito CRGR-FTV), (b) CRGR-Animate (di seguito CRGR-Animate) e (c) CRGR-Video Game Development (di seguito CRGR-VGD).
2. Il programma di sostegno CRGR mira a migliorare la crescita economica, aumentare l'occupazione e promuovere il paese come destinazione per l'attuazione di progetti di investimento nel settore audiovisivo attraverso il sostegno di investimenti nazionali e attirando investimenti internazionali in questo settore.
3. Le sovvenzioni per i regimi di aiuto nell'ambito del programma di sostegno CRGR sono coperte dal programma di investimenti pubblici (PIP), che registra le pertinenti spese previste per ciascun esercizio finanziario e per ciascun regime di aiuto, in funzione della disponibilità di risorse PIP e provenienti da risorse nazionali o dai Fondi strutturali e di investimento europei e da altre istituzioni finanziarie, conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale e dell'UE.
4. Il massimale annuo della sovvenzione per i regimi di aiuto a) e b) del programma è fissato dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2014, L 187). Per il regime di aiuti c) del programma e fino alla sua approvazione da parte della Commissione europea, previa notifica, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
Articolo 23
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le definizioni seguenti:
1. Produzione audiovisiva: le attività economiche che, conformemente alla decisione n. 1100330/1954/ΔΜ/2008 del viceministro dell’Economia e delle finanze, intitolata «Definizione di una nuova nomenclatura nazionale dei codici delle attività economiche (KAD) 2008» (B΄ 2149), rientrano nelle seguenti categorie per regime di aiuto: per il regime CRGR-FTV, le attività economiche; aa) 59.11 Attività di produzione di film, video e programmi televisivi; e ab) 59.12 Servizi che accompagnano la produzione di film, video e programmi televisivi; b) per il regime CRGR-Animate, le attività economiche di se la produzione di un'opera audiovisiva riguarda un'animazione, nonché le attività economiche 59.12.14 Servizi di effetti visivi per film e 59.12.15 Servizi di animazione, c) per il regime CRGR-VGD, l'attività economica 62.01.21 Prototipazione di software per videogiochi.
2. Opere audiovisive indipendenti: l'episodio o la serie di episodi di una serie televisiva o di una miniserie, il film per la televisione o il film cinematografico, indipendentemente dalla durata. Il contenuto di quanto sopra può essere: per il programma CRGR-FTV, la documentazione di finzione o creativa (documentario), b) per il programma CRGR-Animate, l'animazione o i contenuti interattivi o di realtà virtuale o aumentata (AR/VR) e c) per il programma CRGR-VGD, il gioco digitale, la cultura o l'istruzione. Le suddette opere audiovisive autonome sono prodotte per un'esperienza utente in forma lineare o non lineare, con applicazioni interattive o non interattive e con la possibilità di distribuzione su più piattaforme, quali la televisione terrestre gratuita, la televisione a pagamento, la televisione via Internet, i servizi a richiesta, gli schermi cinematografici, i siti web di distribuzione e visualizzazione di opere televisive e cinematografiche, i social media, in tutto o nell'ambito di applicazioni e programmi per computer, tablet, macchine da gioco e telefoni cellulari.
3. Opera audiovisiva difficile: l'opera audiovisiva a sé stante, di cui l'unico originale è in greco, la prima e la seconda opera di un regista, lavora con un budget fino a cinquecentomila (500mila) euro e opere con scarso potenziale di sfruttamento commerciale sui mercati internazionali.
4. Piano di investimenti: la produzione di un'opera audiovisiva autonoma realizzata in Grecia e che rientra nei settori di attività economica di cui 1 e riguarda tutte le fasi del processo di produzione, vale a dire le fasi di produzione di un'opera audiovisiva, compresa la postproduzione, indipendentemente dal modo in cui è distribuita e dai mezzi con cui è trasmessa e visualizzata al destinatario-spettatore finale. In particolare, per quanto riguarda il regime CRGR-VGD e l'attività economica 62.01.21 Produzione di prototipi di software per videogiochi, per progetto di investimento si intende la produzione di un'opera audiovisiva autonoma realizzata in Grecia e relativa all'intero processo di sviluppo del software, dalla progettazione iniziale alla creazione del prototipo finale per la pubblicazione e lo sfruttamento commerciale.
5. Inizio del progetto di investimento: per il regime CRGR-FTV si intende il primo momento: aa) l'inizio dei lavori di produzione relativi all'investimento effettuato nel territorio greco, a seconda del quadro applicabile della decisione di includere il finanziamento nel regime di investimento, ab) il primo impegno giuridicamente vincolante a noleggiare attrezzature o un altro impegno nel territorio greco, che rende l'investimento irreversibile, b) per il regime CRGR-Animate, il primo momento dell'inizio dei lavori per creare uno qualsiasi degli elementi specificamente necessari per la produzione di animazioni, come la progettazione dei caratteri e la visualizzazione statica delle tappe fondamentali del progetto accompagnate da una descrizione grammaticale (storyboard), che risulta dal primo impegno giuridicamente vincolante ad esse relativo, e c) per il regime CRGR-VGD, il primo momento dell'inizio dei lavori per redigere il documento di progettazione del gioco, che comprende, tra l'altro, la registrazione dettagliata delle caratteristiche del gioco, l'analisi statistica matematica dei meccanismi e la progettazione dei singoli livelli del gioco (progettazione a livello). I lavori preparatori, come l'ottenimento di permessi, non sono considerati un inizio di lavoro per tutti i regimi di aiuto.
6. Fine del piano di investimenti: la data della domanda di nomina di un contabile o di un'impresa di revisione contabile abilitati ad avviare il processo di certificazione delle spese, di cui alla decisione di includere il finanziamento del progetto di investimento. La data di fine di un piano di investimento non può essere superiore a tre (3) anni dalla data di inizio del piano di investimento.
7. Autorità concedente dei regimi di aiuto «CRGR»: il Centro nazionale per il cinema, l'audiovisivo e la creazione SA-Creative Greece.
8. Importo indebitamente pagato: le spese che non corrispondono a un prodotto, lavoro o servizio fornito di pari valore, conformemente alle condizioni della decisione di inclusione finanziaria, che si è impegnata ad attuare il piano di investimento.
9. Recupero: il rimborso da parte del beneficiario di somme indebitamente o illegittimamente versate.
10. impresa in difficoltà: quale definito all'articolo 2.18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 24
Diritto applicabile – Principi generali
1. L'inclusione del finanziamento di progetti di investimento nei regimi di aiuto del programma CRGR: a) Per i regimi a e b del programma è disciplinato dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione), in particolare le disposizioni dei capi I e II, nonché dell'articolo 54, b) per il regime c del programma e fino alla sua notifica alla Commissione europea e approvazione, è disciplinato dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", c) per tutti i regimi di aiuto del programma se finanziati con risorse del NSRF 2021-2027, è disciplinato dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (L 231).
2. I progetti di investimento inclusi nei regimi del presente programma di aiuti sono disciplinati dalle seguenti norme:
a) Regola del cumulo: aa) I progetti di investimento sostenuti conformemente ai regimi del programma CRGR possono essere inclusi anche in un altro regime di aiuti di Stato. In particolare, gli aiuti nell'ambito di tali regimi possono essere cumulati con gli aiuti nell'ambito di altri regimi specifici, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento generale di esenzione per categoria. Al fine di verificare il rispetto dei limiti relativi alle intensità massime di aiuto e agli importi massimi di aiuto stabiliti nel regolamento per il presente programma, si tiene conto dell'importo totale dell'aiuto concesso, se del caso, al progetto di investimento sovvenzionato e all'impresa e si controlla il caso di frazionamento artificiale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento generale di esenzione per categoria. Nei casi in cui il rafforzamento dei regimi del presente programma sia combinato con finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale dalle istituzioni, dagli organi, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione e non siano sotto il controllo diretto o indiretto dello Stato, si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento generale di esenzione per categoria.
ab) Il rafforzamento dei regimi del programma CRGR può essere combinato con altri aiuti di Stato, con la limitazione del finanziamento pubblico totale per gli stessi costi ammissibili a un massimo cumulativo del cinquanta per cento (50%) il costo totale di produzione dell'opera audiovisiva. Questo limite è esteso al sessanta per cento (60%) ) i costi ammissibili dell'opera audiovisiva in caso di produzione transfrontaliera e l'80 % (80%) i costi ammissibili dell'opera audiovisiva in caso di produzione di un'opera audiovisiva difficile. Nei suddetti casi di cumulo di aiuti di Stato, l'importo dell'aiuto concesso è ottenuto quando l'importo massimo dell'aiuto ottenuto per il progetto di investimento a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione è ridotto dell'importo dell'aiuto di Stato con il quale la produzione è già stata sostenuta.
Effetto di incentivazione: l'aiuto ha un effetto di incentivazione solo se il beneficiario ha presentato una domanda di inclusione del finanziamento nel regime di aiuti prima dell'inizio dei lavori relativi al progetto di investimento, come definito nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e specificato all'articolo 23, paragrafo 5.
3. I regimi di aiuto nell'ambito del presente programma non possono includere progetti di organismi per i quali è in corso una procedura di recupero degli aiuti, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara tali aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione. Ogni investitore, al momento della presentazione della domanda di inclusione del finanziamento nei regimi di cui al presente documento, deve dichiarare di non aver ricevuto alcun aiuto di Stato contro il quale sia stata avviata la procedura di cui al comma precedente presentando un certificato di debito dell'ufficio delle imposte competente.
4. Ai fini dell'attuazione dei regimi di aiuto di cui al presente articolo, le risorse messe a disposizione direttamente dai programmi dell'Unione europea senza la partecipazione degli Stati membri alla decisione di concessione non costituiscono aiuti di Stato e gli aiuti che ne derivano non sono presi in considerazione ai fini del rispetto dei massimali di aiuto di cui al presente articolo, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso per gli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito dalle norme applicabili del diritto dell'Unione.
CAPITOLO B ΄
ELEMENTI PRINCIPALI DEL PROGRAMMA
Articolo 25
Tipo di aiuto
1. I progetti di investimento per opere audiovisive inclusi per il finanziamento nell'ambito dei regimi CRGR-FTV e CRGR-Animate sono sostenuti attraverso la fornitura di un incentivo all'investimento, che consiste nella concessione da parte dello Stato greco di una somma di denaro per coprire parte dei costi ammissibili del progetto di investimento che viene calcolata, dopo la conclusione certificata del progetto di investimento, come percentuale fissa del quaranta per cento (40%) ) sul valore dei costi di produzione ammissibili, come definiti al paragrafo 3.
2. I progetti di investimento in opere audiovisive inclusi per il finanziamento nell'ambito del regime CRGR-VGD sono sostenuti mediante la fornitura di un incentivo all'investimento consistente nella concessione da parte dello Stato greco di una somma di denaro per coprire parte dei costi ammissibili del progetto di investimento, calcolato come segue: Percentuale (10)%) ) sul valore dei costi ammissibili, come definiti al paragrafo 3 del presente articolo, della fase di produzione iniziale (fetta verticale), dopo il completamento certificato dei lavori di questa fase di attuazione del piano di investimento. Una volta adottata la decisione di aderire al regime di aiuti, può essere concesso un anticipo del cinquanta per cento (50%) ) la sovvenzione per la prima fase. L'anticipo è recuperabile presso l'autorità concedente se l'audit di una fase o sottofase non è completato con successo conformemente alle disposizioni del presente regolamento. 30% (30)%) ) sul valore dei costi ammissibili, come definiti al paragrafo 3 del presente articolo, della fase finale di completamento del piano di investimento, dopo il completamento certificato dei lavori di tale fase di attuazione del piano di investimento. Ciascuna fase può avere singole sottofasi stabilite nella decisione ministeriale di cui all'articolo 87, paragrafo 1.
3. I costi ammissibili di tutti i regimi di aiuto del programma sono i costi per la produzione di un'opera audiovisiva, sostenuti nel territorio greco e non superiori all'ottanta per cento (80%) ) i costi totali di produzione dell'opera audiovisiva (costi di produzione ammissibili).
Articolo 26
Progetti integrati e non di investimento
1. I regimi di aiuto del programma CRGR comprendono progetti di investimento per opere audiovisive autonome che soddisfano le condizioni della presente legge e i criteri culturali stabiliti nelle decisioni ministeriali di cui all'articolo 87, paragrafo 1.
2. Al fine di includere nel regime di aiuti CRGR-FTV il finanziamento di un piano di investimenti per un'opera audiovisiva con contenuti documentari fittizi o creativi, i costi totali ammissibili sostenuti in Grecia, indipendentemente dalle dimensioni del richiedente, devono ammontare almeno a: a) 200 000 EUR per tali spese per un film cinematografico o televisivo con contenuti di finzione e 60 000 EUR per contenuti documentari creativi; b) 60 000 EUR per tali spese per un cortometraggio cinematografico o televisivo indipendentemente dal contenuto; c) 120 000 EUR per episodio prodotto per tali spese per un episodio o una serie di miniserie fino a sedici (16) episodi con contenuti di finzione, basati su una sceneggiatura originale o adattati da un'opera precedente; d) 35 000 EUR per episodio prodotto per tali spese per un episodio o una serie di una serie televisiva con contenuti di finzione con un numero minimo di episodi di di diciassette (17) e un massimo di episodi per ciclo di cui al paragrafo 5; indipendentemente dal fatto che si basino su uno scenario originale o siano adattamenti di un'opera precedente (ed e) per un importo di venticinquemila (25.000) EUR per episodio prodotto per tali spese su episodi o cicli di episodi di una serie televisiva contenente contenuti di documentazione creativa (documentari) e un massimo di episodi per ciclo di cui al paragrafo 5.
3. Al fine di includere il finanziamento di un piano di investimenti per un'opera audiovisiva con contenuti di animazione nel regime di aiuti CRGR-Animate, i costi totali ammissibili sostenuti in Grecia, indipendentemente dalle dimensioni del richiedente, devono ammontare almeno a: 80 000 EUR per le spese in questione per un film cinematografico o televisivo o un film interattivo o un film con contenuti di realtà aumentata (AR) e di animazione in realtà virtuale (VR); 50 000 EUR per le spese in questione per un cortometraggio cinematografico o televisivo o un cortometraggio interattivo o un cortometraggio con contenuti di realtà aumentata (AR) e di animazione in realtà virtuale (VR); 60 000 EUR per le spese in questione per un episodio o una serie televisiva di diciassette (17) episodi e fino al massimale di cui al paragrafo 5 con contenuti di animazione, realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) e una serie interattiva, indipendentemente dalle dimensioni dell'operatore.
4. Al fine di includere il finanziamento di un piano di investimenti per un progetto audiovisivo con contenuto di gioco digitale (sviluppo di videogiochi) nel regime di aiuti CRGR-VGD, i costi totali ammissibili sostenuti in Grecia, indipendentemente dalle dimensioni del richiedente, ammontano ad almeno 60 000 EUR.
5. I piani di investimento di serie televisive o mini-TV di ca. paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e lettera c)il paragrafo 3 deve essere rinforzato per i primi due cicli. Eventuali cicli successivi non sono un progetto di investimento ammissibile. Il primo cerchio rinforzato di ca. paragrafo 2, lettere d) ed e), e lettera paragrafo 3, se quest'ultima non è una miniserie, deve avere un limite massimo di episodi di centocinquanta (150). Il secondo ciclo sovvenzionato può comprendere fino al venticinque per cento (25%) ) più episodi di quelli approvati nel primo ciclo.
6. Tutte le spese ammissibili minime richieste attuate nel territorio greco di cui ai paragrafi da 2 a 4 sono soggette al rispetto delle disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento generale di esenzione per categoria in materia di obblighi di spesa territoriale.
7. I seguenti tipi di opere audiovisive non sono inclusi nei regimi di sostegno del programma CRGR: a) spettacoli ed eventi artistici videoregistrati o filmati, quali teatro, opera, danza, musica, b) qualsiasi tipo di trasmissione sportiva, rassegna sportiva e copertura di una partita o di un evento sportivo, c) programmi e programmi informativi, d) vari programmi di intrattenimento, programmi vocali e interviste televisive, e) spot pubblicitari, programmi di televendita e messaggi sociali, f) programmi con contenuti pornografici, g) programmi che presentano e promuovono varie attività aziendali, di intrattenimento e culturali, h) programmi puramente educativi e programmi di teleeducazione e teleinformazione, i) programmi che incidono sulla dignità umana e programmi che introducono o promuovono discriminazioni basate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la nazionalità, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; giochi televisivi o telefonici, giochi di gioco d'azzardo online e giochi di scommesse sociali, lotterie e competizioni, in particolare con premi, giochi d'azzardo e scommesse digitali, benefici economici indiretti o diretti, nonché giochi digitali con contenuti pornografici o giochi digitali che compromettono la dignità umana e promuovono programmi che discriminano o la discriminazione sulla base del sesso, dell'origine o della razza, della disabilità o dell'etnia, della religione o dell'origine o della disabilità.
Articolo 27
Beneficiari dell'aiuto
1. I beneficiari degli aiuti nell'ambito dei regimi CRGR-FTV e CRGR-Animate possono essere:
le società, stabilite o aventi una succursale, o opereranno nel territorio greco al momento della domanda di adesione e opereranno al fine di: a bis) la produzione o l'esecuzione di opere audiovisive o animate, a ter) la produzione di opere audiovisive o animate nel contesto della produzione transfrontaliera, vale a dire la produzione finanziata da più di uno Stato membro e che coinvolge produttori di più di uno Stato membro. Per l'attuazione del sub. a ter) la domanda di inclusione del finanziamento è presentata da un'impresa di produzione stabilita o avente una succursale o che opererà nel territorio greco e l'aiuto le è concesso integralmente conformemente alle condizioni del presente regolamento. In ogni caso, gli stessi costi ammissibili non possono essere utilizzati per ottenere un vantaggio analogo nell’ambito della gestione della produzione transfrontaliera dell’opera audiovisiva.
b) Le imprese straniere che producono opere audiovisive aventi la loro stabile organizzazione o la loro sede sociale in Stati che non rientrano nella nozione di Stati non cooperativi, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, del codice delle imposte sul reddito (legge 4172/2013, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 167), purché, ai fini della presente legge, esse contrattano con un’impresa che è stabilita o ha una succursale o opererà nel territorio greco e opererà ai fini della produzione di opere audiovisive o di parte di esse. Ai fini del presente caso, la domanda di inclusione del finanziamento è presentata dall'impresa che è stabilita o ha una succursale o opererà nel territorio greco e che opera ai fini della produzione o dell'esecuzione di opere audiovisive e l'aiuto è concesso all'impresa espressamente designata dalle parti della domanda di inclusione del finanziamento come beneficiaria.
2. I beneficiari dell'aiuto nell'ambito del regime CRGR-VGD sono imprese di qualsiasi forma giuridica che sono stabilite o hanno una succursale al momento del pagamento dell'aiuto in Grecia e che operano allo scopo di produrre o eseguire la produzione di prototipi di software di gioco, a condizione che: avere il CGO specifico come primario o secondario nell'ultimo anno civile; b) aver messo in vendita, nell'ultimo anno, almeno un gioco digitale commerciale in un negozio digitale per giochi per computer, console o dispositivi mobili. La versione precedente non tiene conto dei giochi digitali non inclusi nel programma a norma dell'articolo 26, paragrafo 6. Sono considerate beneficiarie anche le imprese straniere che hanno la loro stabile organizzazione o sede in Stati che non rientrano nella nozione di Stati non cooperativi, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, del codice delle imposte sul reddito, se, ai fini della presente legge, stipulano contratti con un’impresa stabilita o avente una succursale o che opererà nel territorio greco e opererà allo scopo di produrre prototipi di software di gioco della RCA in questione. In questo caso, la domanda di inclusione del finanziamento è presentata dall'impresa che è stabilita o ha una succursale o opererà nel territorio greco e l'aiuto è fornito all'impresa esplicitamente designata dalle parti della domanda di inclusione del finanziamento come suo beneficiario.
3. Le imprese stabilite o aventi una succursale o che opereranno nel territorio greco, indipendentemente dal fatto che producano opere audiovisive o animate o effettuino la produzione di opere audiovisive o animate, devono, al momento dell'avvio del progetto di investimento e alla data di concessione dell'aiuto, assumere una delle seguenti forme: a) ditta individuale, b) persona giuridica o persona giuridica che esercita un'attività commerciale, c) cooperativa, d) impresa che opera sotto forma di joint venture a condizione che sia iscritta nel Registro generale delle imprese (GEMI), indichi nel suo statuto l'attività commerciale che svolge e abbia i codici 59.11 o 59.12 o 59.12.14 o 62.01.21. Ai fini delle lettere a), b) e c), le società in fase di costituzione o di fusione devono aver completato le procedure di pubblicità prima dell'avvio del piano di investimento.
4. Non sono considerati beneficiari dell'aiuto nell'ambito del presente regime: a) imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento generale di esenzione per categoria, b) imprese che hanno cessato la stessa attività o un'attività analoga nello Spazio economico europeo nei due (2) anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto agli investimenti, c) imprese che realizzano progetti di investimento realizzati su iniziativa e per conto del settore pubblico o dell'emittente televisiva del Parlamento ellenico, sulla base di un contratto di esecuzione di lavori, concessioni o prestazione di servizi.
Articolo 28
Costi ammissibili
1. I costi ammissibili per i regimi di aiuto CRGR-FTV e CRGR-Animate sono i seguenti: a) i costi relativi agli onorari dello scrittore a norma dell'articolo 54, paragrafo 8, del regolamento generale di esenzione per categoria, al direttore e ai diritti d'autore per gli investimenti musicali, in particolare per il regime di aiuti CRGR-Animate, oltre al disegnatore di animazioni, al disegnatore di storyboard e al disegnatore di personaggi, b) i costi per qualsiasi tipo di servizi direttamente connessi alla produzione dell'opera audiovisiva, quali alloggio e vitto, viaggi, affitto di attrezzature, studi, costi di post-produzione, c) i costi salariali dei posti di lavoro per l'attuazione del piano di investimenti, d) i costi per la fornitura di materiali ed e) i costi relativi al miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità. Al calcolo del costo totale ammissibile di produzione si applicano le seguenti restrizioni: a) i premi assicurativi e i costi di garanzia sono presi in considerazione nella loro interezza, con un costo massimo ammissibile del 5% (5%) ) del costo totale di produzione ammissibile, b) la remunerazione per i diritti di sceneggiatura e musica, nonché la remunerazione del regista, dello sceneggiatore e dei due attori principali, sono conteggiati fino al trentacinque per cento (35%) il costo totale ammissibile; c) i costi delle attività finanziarie, delle immobilizzazioni e del loro ammortamento, quali attrezzature tecnologiche, terreni e fabbricati, costi di finanziamento, spese bancarie; cb) i costi di promozione, promozione e comunicazione, non sono inclusi nel costo totale ammissibile di produzione.
2. I costi ammissibili per il regime di aiuti CRGR-VGD sono i costi direttamente connessi all'opera audiovisiva come segue: le spese relative alle retribuzioni del personale, b) le spese relative ai costi dei servizi connessi, quali la traduzione, gli attori e la paternità, fino al 10% (10)%) l'importo dei costi ammissibili, se sono sostenuti in lingue diverse dal greco; c) i costi relativi alle fatture per la prestazione di altri servizi da parte di terzi fino al venti per cento (20)%) ) l'importo dei costi ammissibili, d) i costi relativi al rating PEGI, e) i costi relativi alle licenze software, all'acquisto di beni di gioco, ai noleggi (attrezzature e studi), all'acquisto di attrezzature per lo sviluppo di console (dev-kit) fino al 5% (5%) l'importo dei costi ammissibili; f) i costi relativi ai costi operativi di un'impresa, quali affitto, ragioniere, avvocato, fatture, iscrizione al registro generale delle imprese fino al 5% (5%) ) l'importo dei costi ammissibili e (g) i costi relativi al mantenimento di un account nel negozio digitale (negozio) attraverso il quale verrà distribuito il gioco. I costi del progetto di investimento, sostenuti nel periodo compreso tra la domanda di inclusione e l'inizio del progetto di investimento, possono essere inclusi e sostenuti, a condizione che soddisfino le condizioni di ammissibilità dei costi di "VGD Grecia". Per il calcolo del costo totale ammissibile di produzione, a) i costi delle attività finanziarie, delle immobilizzazioni e del loro ammortamento, quali attrezzature tecnologiche, terreni e fabbricati, costi di finanziamento, spese bancarie, b) costi promozionali, promozionali e di comunicazione non sono conteggiati nel costo totale ammissibile di produzione.
3. La data di inizio dell'ammissibilità delle spese per tutti i regimi di aiuto è la data di presentazione della domanda di inclusione del finanziamento. Tali costi non comprendono i costi per la produzione del progetto pilota di un'opera audiovisiva autonoma. Nel caso di spese effettuate prima della suddetta data di presentazione della domanda di inclusione del finanziamento, ad eccezione delle spese per le azioni preparatorie di produzione che non costituiscono un evento di avvio di un progetto di investimento a norma dell'articolo 23, paragrafo 5, l'intero progetto di investimento diventa inammissibile al finanziamento nell'ambito di tutti i regimi di aiuto di cui alla presente legge.
4. Gli aiuti non sono riservati a specifiche attività di produzione o a singole parti della catena del valore della produzione. Gli aiuti per le infrastrutture degli studi cinematografici non sono ammissibili.
5. Nel caso di opere audiovisive con spese ammissibili superiori a 8 milioni di EUR (8 000 000 EUR), per le spese di cui al paragrafo 1, relative agli onorari degli amministratori e alla remunerazione per i due (2) ruoli principali (cast), in particolare per il regime di aiuti CRGR-Animate, oltre agli onorari dei disegnatori di animazione, possono essere ottenuti documenti rilasciati da persone fisiche o società o altre persone giuridiche con sede legale o stabile organizzazione in un paese straniero, purché non si tratti di uno Stato non cooperativo ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, del codice delle imposte sul reddito (legge 4172/2013, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 167). Il valore dei documenti stranieri di cui al primo comma, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, non può superare il venti per cento (20).%) i costi totali ammissibili del progetto di investimento.
CAPITOLO C ΄
PROCEDURA DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO
Articolo 29
Presentazione di una domanda di inclusione del finanziamento
1. Una domanda di inclusione del finanziamento di progetti di investimento nei regimi di aiuto del programma CRGR è presentata all'autorità concedente, fino a dieci (10) giorni prima della data di inizio del progetto di investimento, che è indicata nella domanda di inclusione del finanziamento, attraverso un sistema informativo stabilito dall'autorità concedente. L'impresa richiedente è informata per via elettronica del ricevimento e della registrazione della sua domanda.
2. Per quanto riguarda i regimi di aiuto CRGR-FTV e CRGR-Animate, la domanda di inclusione del finanziamento è accompagnata da un fascicolo di progetto di investimento contenente, in mancanza del quale è irricevibile: a) i dettagli dell'impresa beneficiaria (nome, dimensioni, solvibilità), b) la descrizione del piano di investimento (orari del piano di investimento con l'indicazione dell'eventuale inizio delle riprese principali, comprese le date di inizio e fine dei giorni di sparatoria richiesti in Grecia e il luogo o i luoghi in cui avranno luogo, una dichiarazione dei criteri culturali a cui appartiene, una sintesi dello scenario o dello scenario, i principali fattori artistici, nonché i dipendenti che saranno impiegati durante i lavori in Grecia, c) i dettagli finanziari del piano di investimento (un bilancio dettagliato, che specifichi i costi da sostenere nel territorio greco, un piano di finanziamento, compresi eventuali altri aiuti di Stato e il loro tasso di aiuto), un elenco dei costi del piano di investimento e l'importo del finanziamento pubblico necessario per esso.
3. Per quanto riguarda il regime di aiuti CRGR-VGD, la domanda di inclusione del finanziamento è accompagnata da un fascicolo di progetto di investimento contenente, in mancanza del quale è irricevibile: a) i dettagli dell'impresa beneficiaria (nome, dimensioni, solvibilità), b) la descrizione del piano d'investimento (orari del piano d'investimento con l'indicazione dell'inizio dei lavori di base, delle fasi e dei risultati dell'attuazione, la dichiarazione dei criteri culturali a cui appartiene, la sintesi dello scenario o dello scenario, i principali fattori artistici e di altro tipo, nonché i dipendenti che saranno impiegati durante i lavori in Grecia, c) i dettagli finanziari del piano d'investimento (un bilancio dettagliato, che specifichi i costi da sostenere nel territorio greco, un piano di finanziamento, con l'indicazione di eventuali altri aiuti di Stato e del loro tasso di aiuto), un elenco dei costi del piano d'investimento e l'importo del finanziamento pubblico necessario per esso.
4. Per la presentazione di una domanda di inclusione del finanziamento in tutti i regimi di aiuto del programma, viene corrisposta una tassa il cui importo è fissato a 0,0005%) dei costi totali ammissibili del progetto di investimento. Per la produzione di più di un episodio o la produzione di un ciclo di episodi di una serie televisiva o di una miniserie, di qualsiasi contenuto (fiction, documentari o animazione), il canone è calcolato sulla base dei costi totali ammissibili di tutti gli episodi o del ciclo di episodi inclusi nella domanda di finanziamento. In ogni caso, il suddetto importo della tassa non può essere inferiore a 500 EUR nel caso del regime di aiuti CRGR-FTV e a 200 EUR nel caso degli altri due regimi di aiuto.
Articolo 30
Procedura e contenuto della valutazione – Organismi
1. La procedura di valutazione della domanda di inclusione del finanziamento di un progetto di investimento in tutti i regimi di aiuto nell'ambito del presente programma è completata entro tre (3) mesi dalla sua presentazione al sistema di informazione.
2. La valutazione delle domande di inclusione del finanziamento riguarda la verifica della completezza e della legalità dei documenti giustificativi contenuti nel fascicolo del progetto di investimento, nonché la valutazione del contenuto ed è effettuata dai comitati di valutazione di tre membri di cui all'articolo 39, istituiti con decisione dell'organo competente dell'autorità concedente, a seguito di una raccomandazione dei servizi competenti di quest'ultima, pubblicata su DIAVGEIA, sul sistema informativo dell'autorità concedente e su qualsiasi altro sistema definito obbligatoriamente dalla legislazione applicabile.
3. La procedura di verifica della completezza e della legittimità della domanda non può essere superiore a trenta (30) giorni e si svolge come segue: il comitato di valutazione verifica i documenti giustificativi del fascicolo relativo al piano di investimento entro venti (20) giorni dalla presentazione della domanda e, se ritiene necessario ripresentare, integrare o correggere tali documenti giustificativi, è tenuto a informarne l'impresa richiedente per posta elettronica; b) l'impresa richiedente è tenuta, entro dieci (10) giorni, a ripresentare, integrare o correggere i documenti giustificativi o i dati pertinenti affinché il fascicolo sia completo. Dopo trenta (30) giorni non può essere concessa alcuna proroga per la ripresentazione, il completamento o la correzione dei documenti giustificativi. Se l'impresa richiedente non presenta i documenti giustificativi o i dati mancanti o i documenti giustificativi e i dati presentati sono errati, la domanda viene respinta e l'impresa richiedente viene immediatamente informata e la tassa viene incamerata allo Stato. Una proroga del termine può essere concessa solo in caso di circostanze eccezionali o imprevedibili o per colpa comprovata di un ente pubblico che ritarda il rilascio di tali documenti. Nel suo esame della completezza e della legalità, il comitato di valutazione valuta, in particolare, se siano soddisfatte le condizioni giuridiche generali e specifiche della base giuridica dell'Unione per la concessione dell'aiuto e può decidere di includere il progetto di investimento nei regimi di aiuto sulla base della loro fonte di finanziamento nei casi in cui abbiano più di una fonte di finanziamento.
4. Al termine della verifica della completezza e legittimità della domanda, essa è valutata dai comitati di valutazione, sulla base del principio di priorità nel tempo per quanto riguarda gli elementi del piano di investimenti, le fonti di finanziamento e il rispetto delle norme generali per la concessione dell'aiuto nonché l'assistenza e il punteggio dei criteri culturali e qualsiasi altro elemento previsto nelle decisioni ministeriali di cui all'articolo 87, paragrafo 1.
5. Una condizione preliminare per l'emissione di una decisione sull'inclusione del finanziamento è l'esistenza di un certificato del servizio finanziario competente del ministero della Vigilanza sull'esistenza del pertinente bilancio annuale per regime di aiuto del programma. Tale attestato è rilasciato una volta all'inizio di ogni esercizio finanziario e si riferisce al bilancio annuale totale per regime di aiuto, tenendo conto delle disposizioni della parte generale e dell'articolo 54 del regolamento generale di esenzione per categoria.
6. Una volta completata con successo la verifica della completezza e della legalità di cui al paragrafo 3, l'impresa richiedente ha il diritto di chiedere all'autorità che concede l'aiuto una lettera di intenti relativa alla prospettiva di includere il finanziamento del progetto di investimento nel pertinente regime di aiuti. La lettera è fornita dall'autorità concedente, subordinatamente al positivo completamento della valutazione da parte delle commissioni di valutazione competenti e all'emissione della pertinente decisione sull'inclusione dei finanziamenti da parte del presidente dell'autorità concedente.
7. Se la società richiedente desidera ritirare la domanda di inclusione del suo piano di investimento, fino all'adozione della decisione sull'inclusione del finanziamento, presenta una richiesta all'autorità erogatrice e il piano di investimento è respinto per questo motivo con decisione dell'organo competente di quest'ultimo e la commissione è incamerata allo Stato. Non vi è alcuna obiezione a tale decisione.
Articolo 31
Decisioni di includere il finanziamento o il rifiuto di progetti di investimento
1. I progetti di investimento che soddisfano le condizioni della parte generale e dell'articolo 54 del regolamento generale di esenzione per categoria, nonché le condizioni della presente legge, sono inclusi nei regimi di aiuto del programma CRGR a seguito dell'emissione di una decisione individuale di inclusione da parte dell'organo competente dell'autorità concedente, su raccomandazione dei comitati di valutazione di cui all'articolo 39.
2. I progetti di investimento che non soddisfano le condizioni giuridiche sono respinti con decisione motivata dell'organo competente dell'autorità erogatrice su raccomandazione dei comitati di valutazione di cui all'articolo 39 e la relativa tassa è incamerata allo Stato. L'impresa richiedente può presentare opposizione ai sensi dell'articolo 38 contro la decisione di rigetto della presente decisione.
3. Le decisioni di cui sopra sono pubblicate su DIAVGEIA, sul sistema informativo dell'autorità concedente e su qualsiasi altro sistema definito obbligatoriamente dalla legislazione applicabile e notificate all'impresa richiedente, inviandole all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
CAPITOLO D ΄
PROCEDURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PIANO DI INVESTIMENTO
Articolo 32
Modifica delle condizioni per l'inclusione del finanziamento di un progetto di investimento
1. Le modifiche delle condizioni per l'inclusione del finanziamento di un progetto di investimento approvato nei regimi di aiuto del presente programma sono consentite durante il processo di attuazione e fino alla sua scadenza, a condizione che, anche dopo il loro verificarsi, continuino a essere soddisfatte le condizioni di cui alla parte generale e all'articolo 54 del regolamento generale di esenzione per categoria o alla pertinente decisione di approvazione.
2. L'impresa richiedente presenta una domanda di modifica delle condizioni di inclusione prima della fine del progetto di investimento e l'autorità concedente adotta una decisione che modifica la decisione di inclusione del finanziamento secondo la procedura di cui agli articoli da 29 a 31. Le domande di modifica delle condizioni per l'inclusione di un progetto di investimento, oltre ai documenti giustificativi previsti, sono corredate di una giustificazione della loro fattibilità con una descrizione tecnica pertinente, nonché del pagamento di una commissione pertinente, che è fissata in percentuale dei costi ammissibili sulla base della decisione di cui all'articolo 87, paragrafo 1.
3. La domanda di modifica delle condizioni per l'inclusione di un progetto di investimento può riguardare esclusivamente: una ridistribuzione interna delle categorie di costi ammissibili incluse nel progetto di investimento approvato aumentandole o diminuendole di oltre il venti per cento;%) ) per categoria di spesa ammissibile.
b) Una modifica riguardante l'oggetto fisico del progetto di investimento.
c) Proroga del periodo di scadenza del piano di investimento, come dichiarato nella decisione di inclusione del finanziamento, che non può superare tre (3) mesi o unicamente per cause di forza maggiore per un periodo pari a quello di interruzione o ritardo a causa della situazione eccezionale. In tal caso, l'impresa richiedente è tenuta a indicare dettagliatamente, in ordine cronologico, gli eventi che hanno portato all'interruzione o al ritardo dei lavori per l'attuazione del piano di investimento, nonché i documenti e le prove dei motivi della modifica.
d) Una modifica riguardante l'impresa richiedente, dovuta a una fusione o alla scissione di una succursale o a un trasferimento dovuto a una successione universale, che si verifica durante il processo di attuazione del piano di investimento.
e) Aggiunta di nuove spese sovvenzionate aumentando fino al 10% l'importo totale delle spese ammissibili approvate (10)%) l'importo delle spese ammissibili, entro i limiti del bilancio approvato in caso di circostanze impreviste.
4. Le richieste di modifica sono accettate a condizione che continuino a essere rispettate le condizioni generali di legge per l'inclusione dei finanziamenti e che la loro natura non sia modificata. Una nuova richiesta dello stesso organismo di modificare i termini della decisione di includere finanziamenti con lo stesso contenuto non viene esaminata nella sostanza ΄ e viene archiviata. Una richiesta ripresentata entro i termini prescritti per conformarsi alle osservazioni del comitato di valutazione competente non è considerata nuova.
5. Le modifiche non riguardano i documenti rilasciati da persone fisiche o giuridiche o da altre persone giuridiche con sede legale o stabile organizzazione in un paese straniero di cui all'articolo 28, paragrafo 5.
6. Per quanto riguarda in particolare i regimi di aiuto CRGR-FTV e CRGR-Animate, l'aggiunta di nuovi episodi di serie televisive o miniserie con qualsiasi contenuto richiede una nuova domanda di inclusione di finanziamenti e non può costituire una domanda di modifica di un progetto di investimento esistente. Una nuova richiesta di aggiungere episodi di una serie televisiva o miniserie a un ciclo esistente deve essere trattata come una richiesta di un secondo ciclo in conformità con la presente legge.
7. La modifica del numero totale di giorni di tiro o del numero totale di giorni di altri lavori di produzione inclusi nel piano di investimento approvato, a condizione che sia effettuata entro i termini per l'attuazione del piano di investimento e non determini o modifichi in modo significativo il luogo di tiro descritto nel piano di investimento approvato, è presentata nell'ambito della relazione finale del contabile abilitato a norma degli articoli 33 e 34 e non richiede l'emissione di una decisione di modifica da parte dell'autorità concedente. Queste modifiche devono aver seguito tutte le procedure legali per ottenere permessi e dichiarazione-notifica di cambiamento di programmi di lavoro in conformità con il diritto del lavoro.
Articolo 33
Verifica e certificazione della conclusione di un progetto di investimento nei regimi di aiuto CRGR-FTV e CRGR-Animate
1. La verifica per la certificazione della fine di un progetto di investimento nei regimi di aiuto CRGR-FTV e CRGR-Animate è effettuata su richiesta della società richiedente all'autorità concedente nel sistema informatico definito da quest'ultima in qualsiasi momento entro sei (6) mesi dalla fine del progetto di investimento, come definito nella decisione di inclusione o sulla base dell'appendice. Articolo 32, paragrafo 3. La modifica della data di scadenza di un piano di investimento, che è stata approvata dalla decisione di inclusione finanziaria, è consentita solo per una sua proroga conformemente all'appendice. Articolo 32, paragrafo 3.
2. La domanda è corredata: a) una relazione tecnica del progetto di investimento (in particolare la prova del rispetto dei criteri culturali, un elenco definitivo dei lavoratori addetti alla produzione, un programma definitivo delle giornate di riprese e degli studi in Grecia), b) fatture pertinenti con prova del pagamento, c) una dichiarazione solenne dell'impresa richiedente e del beneficiario secondo cui i dati presentati sono veritieri, d) una relazione finale di un contabile certificato nominato a norma del paragrafo 5, e) materiale audiovisivo attestante l'attuazione dell'oggetto fisico, approvato nella fase di inclusione del finanziamento, e f) dichiarazioni solenni attestanti che le condizioni per il cumulo, approvate nella fase di inclusione del finanziamento, non sono cambiate.
3. Entro quindici (15) giorni dalla presentazione della domanda, i servizi competenti dell'amministrazione sovvenzionatrice verificano: a) il rispetto del termine di sei mesi di cui al paragrafo 1, b) la relazione tecnica del progetto di investimento per quanto riguarda il rispetto dei criteri culturali, c) la ricezione del materiale audiovisivo che certifica l'attuazione dell'oggetto fisico, approvato nella fase di inclusione del finanziamento, e d) la completezza della relazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile per quanto riguarda gli elementi finanziari e quantitativi di base del progetto di investimento attuato in Grecia. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 2 sono conservati nel fascicolo dell'autorità erogatrice per dieci (10) anni e a fini di audit. Se, entro il suddetto termine di quindici (15) giorni, si constata che la relazione tecnica non è completa, l'autorità concedente informa immediatamente l'impresa richiedente della necessità di completarla per posta elettronica o con qualsiasi mezzo appropriato. La relazione è ripresentata entro dieci (10) giorni lavorativi dall'impresa richiedente e il servizio competente dell'autorità concedente, entro cinque (5) giorni dal ricevimento della relazione completata, formula le conclusioni necessarie. Se il servizio competente dell'autorità concedente constata che le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte, raccomanda per iscritto la revoca della decisione di includere il finanziamento all'organo competente dell'autorità concedente.
4. La conclusione del progetto di investimento è certificata mediante l'emissione di una decisione di certificazione da parte dell'organo competente dell'autorità concedente entro un termine rigoroso di dieci (10) giorni dalla pertinente raccomandazione del servizio. La decisione è pubblicata su DIAVGEIA, sul sistema informativo dell'autorità concedente e su qualsiasi altro sistema definito obbligatoriamente dalla legislazione applicabile. L'organo competente dell'autorità che concede l'aiuto è vincolato dalla relazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile che gli è stata trasmessa dal servizio competente e può discostarsene solo per motivi specifici. In caso di relazione di revisione negativa del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, l'autorità che concede l'aiuto è informata senza indugio e si segue la procedura per revocare la decisione di includere il finanziamento del progetto di investimento.
5. La nomina di un revisore dei conti certificato, di un contabile o di un'impresa di revisione contabile ai sensi L'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della legge 4449/2017 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 7) è adottato con decisione dell'organo competente dell'autorità che concede l'aiuto entro cinque (5) giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dell'impresa richiedente. La richiesta è presentata dopo il completamento dell'oggetto fisico e finanziario dei lavori per l'elaborazione di un piano di investimento e in ogni caso prima della presentazione della richiesta di verifica di cui al paragrafo 1. La remunerazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile è in ogni caso a carico esclusivo del beneficiario, indipendentemente dal fatto che si tratti di una relazione di revisione positiva o negativa.
6. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile controlla i documenti giustificativi e le informazioni che accompagnano la domanda di revisione, tenendo conto del fatto che: a) tutti i documenti giustificativi dei costi ammissibili per il progetto di investimento devono essere stati rilasciati e pagati al momento della presentazione della domanda di audit e devono riguardare i costi sostenuti alla fine del progetto di investimento; e b) il progetto di investimento deve aver attuato il cinquanta per cento (50 per cento) a pena di revoca della decisione di includere il finanziamento o la mancata certificazione della fine del progetto di investimento.%) i costi ammissibili del progetto di investimento incluso nel regime di aiuti di cui al presente articolo, a condizione che i costi ammissibili totali sostenuti in Grecia, corrispondenti al tasso di esecuzione di cui sopra, superino le soglie per i costi ammissibili di cui all'articolo 87, paragrafo 2.
7. Al revisore legale o alla società di revisione contabile è fatto divieto di effettuare una revisione dei progetti di investimento ai quali hanno partecipato in qualsiasi modo dopo l'inclusione del progetto di investimento e l'impresa richiedente dichiara qualsiasi coinvolgimento di un revisore legale o di una società di revisione contabile mediante una dichiarazione solenne che accompagna la sua richiesta, conformemente al paragrafo 4. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra costituisce motivo di revoca della decisione di includere il finanziamento del progetto d'investimento e di recupero degli eventuali aiuti versati.
Articolo 34
Verifica e certificazione della fine delle fasi di un progetto di investimento nell'ambito del regime di aiuti CRGR-VGD
1. La verifica della fine delle fasi a) e b) dei progetti di investimento inclusi nel regime di aiuti CRGR-VGD, quale definito all'articolo 25, paragrafo 2, è effettuata mediante una domanda presentata dall'impresa richiedente all'autorità che concede l'aiuto nel sistema informatico definito da quest'ultima in qualsiasi momento: a) entro tre (3) mesi dalla fine della fase a) del piano di investimento e b) entro sei (6) mesi dalla fine del piano di investimento, come definito nella decisione di inclusione finanziaria. La modifica della data di scadenza di un piano di investimento approvato nella decisione di inclusione finanziaria è consentita solo per una sua proroga conformemente all'appendice. Articolo 32, paragrafo 3.
2. La verifica e la certificazione delle spese della fase a) del piano di investimento sono effettuate dal gestore responsabile che monitora e controlla il piano di investimento che è stato designato e che verifica i risultati tangibili della fase a) nonché il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 54, paragrafo 8, del regolamento generale di esenzione per categoria e raccomanda a tale riguardo all'amministratore delegato di approvare o meno il proseguimento del piano di investimento nella fase b). In caso di decisione negativa dell'organo competente dell'autorità concedente, l'anticipo della fase a) della sovvenzione è recuperato dal ministero della supervisione, conformemente alle disposizioni applicabili in materia di recupero degli aiuti di Stato.
3. La domanda di certificazione del completamento di un progetto di investimento (fase b) è accompagnata da: a) una relazione tecnica del progetto di investimento (quali la prova del rispetto dei criteri culturali, l'elenco definitivo dei lavoratori in produzione, il programma di lavoro finale nel territorio greco), b) le fatture pertinenti con prova del pagamento, c) una dichiarazione solenne dell'impresa richiedente e del beneficiario secondo cui i dati presentati sono veritieri, d) una relazione finale di un contabile certificato nominato a norma dell'articolo 33, paragrafo 5, e) gli elementi da fornire concordati attestanti l'attuazione dell'oggetto fisico, approvati nella fase di inclusione del finanziamento, e f) dichiarazioni solenni attestanti che le condizioni per il cumulo, approvate nella fase di inclusione del finanziamento, non sono cambiate.
4. L'articolo 33, paragrafi da 4 a 7, si applica anche alla verifica e alla certificazione dei progetti di investimento nell'ambito del regime CRGR-VGD.
Articolo 35
Pagamento dell'aiuto
1. Per i regimi di aiuto CRGR-FTV e CRGR-Animate, l'importo totale della sovvenzione è versato in un importo forfettario al beneficiario e non supera 10 000 000 EUR per opera audiovisiva. Il superamento del limite di cui sopra fino all'importo di dodici milioni (12.000.000 di euro) può essere approvato per piani di investimento strategici di importanza nazionale per lo sviluppo relativi alla promozione della Grecia come luogo adatto alla realizzazione di produzioni audiovisive, con decisione congiunta dei ministri della Cultura e dell'Economia e delle Finanze nazionali, su raccomandazione di un comitato speciale di valutazione dell'autorità concedente, che viene istituito ogni volta con decisione del ministro incaricato della supervisione per l'esame della suddetta richiesta su raccomandazione del consiglio di amministrazione della società.
2. Per il regime di aiuti CRGR-VGD, l'importo totale della sovvenzione è versato in un importo forfettario al beneficiario e non supera 1 milione di EUR (1 000 000) per opera audiovisiva.
3. La sovvenzione è versata entro tre (3) mesi dall'emissione della decisione che certifica il completamento del progetto di investimento, direttamente, mediante pagamento elettronico, su un conto bancario del beneficiario del progetto di investimento designato dalla decisione di includere il finanziamento, su un conto bancario di un ente creditizio nel paese o nel paese della sede legale o della stabile organizzazione del beneficiario e non può essere trasferita a terzi.
4. In via eccezionale, è possibile trasferire il credito per l'importo della sovvenzione agli istituti bancari nazionali per la fornitura di un prestito a breve termine pari alla sovvenzione concessa, che viene utilizzata per l'attuazione del progetto di investimento. In tali casi, la sovvenzione è versata direttamente alla banca con la quale è stato firmato il contratto di cessione del credito.
5. Gli aiuti versati per coprire tali costi non aumentano le entrate derivanti dall'attività imprenditoriale, ma costituiscono un elemento di riduzione dei costi della spesa sovvenzionata.
Articolo 36
Campionamento - Controlli e verifiche in loco
1. Le decisioni che certificano il completamento di un progetto di investimento sono soggette a un controllo casuale del 30% (30).%) ), almeno una volta all'anno, su tutti i progetti di investimento per ciascun regime di aiuto.
2. Il controllo a campione è effettuato da comitati periodici di controllo a campione di tre membri, per regime di aiuto, o da comitati straordinari di controllo a campione di tre membri in caso di progetti di investimento di particolare importanza o complessità, istituiti con decisione dell'organo competente dell'autorità concedente. Al fine di agevolare e accelerare il lavoro dei comitati di controllo dei campioni, i collaboratori esterni possono essere nominati relatori dall'organo competente dell'autorità concedente, che presenta i contributi.
3. Se il controllo a campione rivela il pagamento di un aiuto in caso di certificazione illecita della fine di un progetto di investimento, tutto o parte di esso deve essere recuperato, maggiorato degli interessi legali su ciascun pagamento, e quindi stabilito e riscosso conformemente al codice della riscossione delle entrate pubbliche (legge 4978/2022, ΄190). I documenti pertinenti per il pagamento dell'aiuto da parte dell'autorità erogatrice costituiscono un documento giuridico attestante il debito, che ha luogo dopo l'invio dell'elenco finanziario al servizio delle finanze pubbliche competente ai sensi del codice della riscossione delle entrate pubbliche e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 16/1989 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 6).
4. Qualora sia accertata l'inosservanza delle condizioni del regolamento generale di esenzione per categoria, l'importo dell'aiuto versato è recuperato dal momento in cui è stato messo a disposizione del beneficiario con interessi almeno pari al tasso di recupero dell'Unione europea. Il recupero è effettuato dai servizi competenti del ministero incaricato della vigilanza.
5. L'autorità che concede l'aiuto può effettuare controlli e verifiche in loco in qualsiasi fase fino al pagamento del beneficiario a seguito di una decisione dell'organismo competente dell'autorità che concede l'aiuto. Tali audit sono effettuati presso la sede del gestore del progetto di investimento o nel luogo di attuazione dell'investimento da dirigenti dell'autorità concedente designata dalla decisione di cui sopra, specificando, come minimo, l'oggetto dell'audit, il luogo e l'ora dell'audit, nonché i dettagli delle persone fisiche che effettueranno l'audit. L'autorità che concede l'aiuto provvede affinché il promotore del progetto di investimento sia informato in tempo utile. Qualsiasi altra precisazione è determinata dalla decisione di cui all'articolo 87, paragrafo 1.
Articolo 37
Revoca della decisione di inclusione del finanziamento
1. La decisione di includere il finanziamento è revocata se il progetto di investimento non è attuato conformemente alle norme, ai termini e agli obblighi stabiliti nell'inclusione del finanziamento o, in caso di inosservanza delle condizioni del regolamento generale di esenzione per categoria nel sistema, nonché nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 36.
2. L'impresa richiedente può chiedere il definanziamento del progetto di investimento in qualsiasi fase della sua attuazione. In tal caso, l'organismo competente dell'autorità concedente revoca la decisione di includere il finanziamento.
3. L'autorità che concede l'aiuto può, mediante un atto del suo organismo competente, revocare un progetto di investimento integrato che non ha avviato i principali lavori di produzione, in quanto l'inizio è il risultato di un programma ufficiale di riprese giornaliere (hordino) o, nel caso dell'animazione, del completamento dello storyboard o dell'inizio dei lavori per la prima visualizzazione di uno scenario con dati sul traffico (Animatic) o di un primo lavoro di post-produzione, entro sei (6) mesi dall'adozione della decisione di includere il finanziamento e per i quali l'impresa richiedente non ha chiesto una proroga per l'inizio dei lavori per un motivo giustificato.
4. L'autorità che concede l'aiuto revoca la decisione di essere inclusa nel regime di aiuti CRGR-VGD se l'operatore competente lo raccomanda per monitorare e controllare il progetto di investimento nella fase a) di ciascun progetto di investimento e se l'organismo competente adotta una decisione in tal senso.
5. Se una decisione di includere il finanziamento viene revocata, la tassa viene incamerata allo Stato.
Articolo 38
Obiezioni
1. Le obiezioni possono essere presentate per via elettronica una sola volta tramite il sistema informativo stabilito dall'autorità concedente entro un termine rigoroso di sette (7) giorni lavorativi dalla notifica dell'atto di rigetto pertinente: a) una domanda di inclusione di finanziamenti a seguito del processo di valutazione e b) una decisione che approva i risultati della valutazione, il cui contenuto differisce dal contenuto della domanda. Si tratta di ricorsi amministrativi ai sensi dell’articolo 25 del codice di procedura amministrativa (legge 2690/1999, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 45).
2. Una volta vengono sollevate obiezioni sull'esito della valutazione della domanda di inclusione del finanziamento. La decisione adottata sul reclamo dà effetto definitivo alla decisione che approva o respinge i risultati della valutazione, ad eccezione di un'ulteriore fase di ricorso amministrativo.
3. Una volta presentata, l'opposizione è trasmessa senza indugio dai servizi competenti dell'autorità concedente al presidente della Commissione.
4. L'obiezione è esaminata dal comitato competente per le obiezioni di cui all'articolo 39, che presenta una proposta all'organo competente dell'autorità concedente entro quindici (15) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'obiezione. L'organo competente dell'autorità concedente è vincolato dalla proposta di cui sopra per quanto riguarda il contenuto della decisione da adottare.
5. Le obiezioni sono esaminate attraverso il sistema di informazione, conformemente al quadro giuridico applicabile, sia per quanto riguarda la legittimità dell'atto contro il quale sono dirette sia per quanto riguarda il merito della causa.
6. La decisione di rigetto dell'opposizione è pubblicata su DIAVGEIA, sul sito web dell'autorità concedente e su qualsiasi altro sito web o piattaforma designati dall'autorità concedente ed è notificata senza indugio all'impresa richiedente inviandola al suo indirizzo di posta elettronica.
7. Una volta completata la procedura di opposizione, la decisione che approva l'inclusione del finanziamento è modificata, se necessario.
Articolo 39
Comitati di monitoraggio e controllo
1. L'attuazione della CRGR è sostenuta dai seguenti comitati: i comitati di valutazione per l'inclusione del finanziamento o del non finanziamento di progetti di investimento nei regimi di aiuto del programma, b) i comitati speciali di valutazione per i grandi progetti di investimento di cui all'articolo 35, paragrafo 1, c) il comitato per le obiezioni-obiezioni, che esamina le obiezioni-obiezioni presentate a norma dell'articolo 38 a tutti i regimi di aiuto, e d) i comitati di controllo dei campioni ordinari e straordinari. I membri di ciascuna categoria di comitati non possono partecipare alla composizione di comitati di un'altra categoria.
2. Tutti i comitati sono composti da tre membri e sono istituiti con decisione dell'organo competente dell'autorità concedente, che è pubblicato su DIAVGEIA. I comitati possono comprendere: a) dipendenti della Società con qualsiasi rapporto di lavoro, b) dipendenti del Ministero della cultura, c) dipendenti del Segretariato generale per la comunicazione e l'informazione, d) dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze nazionali, e) dipendenti dei servizi pubblici di revisione contabile responsabili dei programmi di aiuto dell'UE o nazionali e f) esperti privati, economisti o contabili, revisori interni o avvocati, a seconda della natura del Comitato.
3. In particolare per quanto riguarda il comitato di valutazione per i progetti di investimento che si applicano ai regimi di aiuto CRGR-Animate e CRGR-VGD, almeno un membro di ca. è un esperto di opere audiovisive animate o giochi digitali.
4. Il mandato dei comitati è fissato annualmente.
5. Ai membri dei comitati è corrisposta un'indennità, nei limiti del bilancio approvato dall'organo, che non può superare l'importo delle indennità di cui all'articolo 21, paragrafo 5, della legge 4354/2015 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 176). Il compenso è corrisposto solo se i Comitati hanno portato a termine i lavori entro i termini fissati dalla presente legge per la valutazione e il controllo dei progetti di investimento.
6. Il monitoraggio e il controllo dell'attuazione dei progetti di investimento in tutti i regimi di aiuto del programma, dal momento dell'adozione della decisione di inclusione fino al pagamento finale dell'aiuto, sono effettuati da funzionari della direzione competente dell'autorità concedente, designati come operatori di monitoraggio e controllo dei piani di investimento. Tali gestori hanno la responsabilità di garantire il rispetto delle condizioni per l'inclusione durante l'intera attuazione del piano di investimento, di rispettare gli obblighi dell'organismo di esecuzione di cui all'articolo 41 e di cooperare con gli organismi di esecuzione dei piani di investimento al fine di svolgere correttamente qualsiasi procedura relativa al completamento positivo e legale di ciascun piano di investimento. Gli operatori che controllano i progetti di investimento possono ricevere, a seguito di una decisione del consiglio di amministrazione dell'autorità concedente, un'indennità mensile di monitoraggio e controllo che non può superare il limite dell'indennità mensile per i membri degli organismi collettivi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 4354/2015.
CAPITOLO E ΄
PUBBLICITÀ – OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI DI ESECUZIONE
Articolo 40
Termini di pubblicazione del programma CRGR
1. Gli articoli 9 e 11 del regolamento generale di esenzione per categoria si applicano ai regimi di aiuto nell'ambito del programma CRGR.
2. Tutte le informazioni relative all'applicazione del CRGR sono pubblicate sul sito web dell'autorità concedente. Gli avvisi, gli inviti e i post informativi generali dei servizi dell'autorità concedente sono pubblicati sul suo sito web.
3. L'autorità erogatrice pubblica sul proprio sito web dati quantitativi e statistici sull'attuazione della CRGR a intervalli regolari e in ogni caso all'anno.
Articolo 41
Obblighi di un promotore di investimenti
1. Ogni progetto di investimento che riceve aiuti dalla CRGR include nelle note sulle commissioni che è stato attuato con il contributo di a) l'incentivo all'investimento da parte dell'autorità concedente in Grecia e b) il rispettivo strumento finanziario che finanzia l'incentivo all'investimento.
2. Dopo la conclusione del progetto di investimento, una copia esatta (digitale o in qualsiasi forma che ne consenta l'accesso durante il processo di screening) dell'opera audiovisiva deve essere consegnata all'autorità concedente dall'impresa richiedente a proprie spese. Tale consegna è effettuata entro sei (6) mesi dalla sua prima esposizione commerciale pubblica.
3. Il gestore del piano di investimento agevola le persone che effettuano i controlli/le verifiche in loco di cui all'articolo 36, paragrafo 5, segue le istruzioni da esse indicate e soddisfa i requisiti per porre rimedio alle questioni in sospeso individuate durante i controlli/le verifiche in loco, entro il termine stabilito.
4. I beneficiari e gli organismi statali competenti conservano i fascicoli dei progetti di investimento al fine di rispondere agli audit effettuati dalle autorità nazionali competenti o dalle agenzie dell'Unione europea. I fascicoli di cui sopra sono conservati per dieci (10) anni a decorrere dalla data di concessione dell'ultimo aiuto.
5. Per ogni progetto di investimento devono essere applicate le forme di copertura assicurativa necessarie, almeno per le risorse umane, in caso contrario la decisione di includere il finanziamento sarà revocata.
6. Promotore di progetti di investimento che riceve aiuti nell'ambito di un regime di aiuti CRGR-FTV per la produzione di un'opera audiovisiva contenente più del venti per cento (20)%) ) della sua durata totale, le riprese in luoghi naturali all'aperto o in luoghi e località generali del territorio greco, che sono punti di interesse turistico, si impegnano, entro tre (3) mesi dal ricevimento dell'aiuto a norma dell'articolo 35, a consegnare all'autorità concedente e all'Organizzazione greca del turismo (EOT) materiale audiovisivo breve che promuova le rispettive destinazioni, con una durata massima di tre (3) minuti. Un operatore di opere audiovisive, che non contenga scene di riprese esterne in siti naturali analoghi di interesse turistico o in cui la superficie totale delle corrispondenti riprese esterne sia inferiore alla percentuale di cui sopra in relazione alla loro durata totale, è esonerato dall'obbligo pertinente. Nel caso di serie televisive o miniserie, tale percentuale è calcolata sulla base della durata totale di una serie di episodi e non sulla base di un episodio isolato di tale serie. Le specifiche di produzione di tale materiale non possono essere di natura tecnica e artistica diversa da quelle dell’opera audiovisiva oggetto dell’aiuto CRGR-FTV. Al momento della consegna del materiale di cui sopra all'autorità concedente e al GNTO, viene firmato un protocollo di consegna della ricevuta, in base al quale (a) viene certificata la corretta ricezione del materiale e (b) l'organismo di aiuto rinuncia ai diritti connessi in qualità di produttore, per tutti gli usi del materiale promozionale da parte del GNTO, nel contesto della promozione del turismo pubblicitario del paese. Il GNTO non può fare uso di questo materiale, se non per pubblicizzare le rispettive destinazioni o la Grecia in generale e il materiale di cui sopra non può essere reso disponibile dal GNTO a terzi, per o senza corrispettivo finanziario, per qualsiasi altro uso e sfruttamento, senza il consenso scritto dell'entità del progetto di investimento.

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