{"id":1961,"date":"2026-05-08T10:26:27","date_gmt":"2026-05-08T10:26:27","guid":{"rendered":"https:\/\/opengovai4d.ellak.gr\/?p=1961"},"modified":"2026-05-08T10:33:16","modified_gmt":"2026-05-08T10:33:16","slug":"%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%cf%80%ce%bf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/opengovai4d.ellak.gr\/it\/%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%cf%80%ce%bf\/","title":{"rendered":"PARTE A \u2013 INTERVENTI NEL CODICE DELLA PROCEDURA CIVILE DI ARMONIZZAZIONE CON LA LEGGE 5108\/2024 PRIMA DEL CONSOLIDAMENTO DELLA PRIMA GIURISDIZIONE DEI GIUDICI DI GIUSTIZIA CIVILE E PENALE \u2013 (articoli da 1 a 51)"},"content":{"rendered":"<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-23801506 alignfull uagb-is-root-container\"><div class=\"uagb-container-inner-blocks-wrap\">\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>CAPITOLO I<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>FINALIT\u00c0 - OGGETTO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 1<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Scopo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Scopo della presente parte \u00e8 assistere il lavoro delle autorit\u00e0 giudiziarie, contribuire ad accelerare l'amministrazione della giustizia e migliorare la qualit\u00e0 dei servizi forniti ai cittadini, in particolare evitando ritardi nell'emissione delle decisioni giudiziarie, allineando il codice di procedura civile alla legge 5108\/2024 (GG I 65), consolidando la competenza di primo grado della giustizia civile.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 2<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Oggetto<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Scopo della presente parte \u00e8 modificare il codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 182), in particolare per modificare:<\/p>\n\n\n\n<p>a) il primo libro del codice di procedura civile, relativo alle sue disposizioni generali;<\/p>\n\n\n\n<p>b) il secondo libro del codice di procedura civile, sui procedimenti dinanzi ai tribunali di primo grado;<\/p>\n\n\n\n<p>il terzo libro del codice di procedura civile, sui ricorsi e le obiezioni;<\/p>\n\n\n\n<p>il quarto libro del codice di procedura civile sui procedimenti speciali;<\/p>\n\n\n\n<p>e) quinto libro del codice di procedura civile, sui provvedimenti provvisori;<\/p>\n\n\n\n<p>il sesto libro del codice di procedura civile sui procedimenti non contenziosi; e<\/p>\n\n\n\n<p>Libro otto del codice di procedura civile sull'esecuzione.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>CAPITOLO II<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>DISPOSIZIONI GENERALI \u2013 MODIFICA DEL PRIMO CODICE LIBRO DELLA PROCEDURA CIVILE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 3<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Competenza sostanziale dei tribunali monocratici di primo grado \u2013 Sostituzione dell'articolo 14 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 14 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 182), relativo alla competenza dei tribunali per le controversie di modesta entit\u00e0 e dei tribunali uninominali di primo grado per un importo, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 14<\/p>\n\n\n\n<p>Competenza sostanziale dei tribunali uninominali di primo grado<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>I giudici uninominali di primo grado sono competenti per tutte le controversie che possono essere valutate in denaro e il cui valore non supera EUR 250 000\u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Articolo 4<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Competenza esclusiva dei tribunali monocratici di primo grado \u2013 Modifica dell'articolo 16 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 16 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo alla competenza dei giudici uninominali di primo grado, indipendentemente dall'importo, apporta le seguenti modifiche:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00e8 aggiunto un titolo;<\/p>\n\n\n\n<p>al paragrafo introduttivo, i termini \u00abanche se il valore della controversia \u00e8 superiore a 250 000 EUR\u00bb sono sostituiti da \u00absempre\u00bb;<\/p>\n\n\n\n<p>c) in ca. 1, i termini \u00abo mezzadria al di fuori della giurisdizione dei tribunali distrettuali\u00bb sono soppressi;<\/p>\n\n\n\n<p>d) in ca. 7) i termini \u00ab, diversi da quelli di cui all'articolo 15, paragrafo 11\u00bb sono soppressi;<\/p>\n\n\n\n<p>e) aggiungere ca. I punti da 13 a 24 e l'articolo 16 cos\u00ec recitano:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 16<\/p>\n\n\n\n<p>Competenza esclusiva dei tribunali monocratici di primo grado<\/p>\n\n\n\n<p>La competenza dei tribunali monocratici di primo grado spetta sempre:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>(1) controversie derivanti dalla locazione di un immobile o altro oggetto lucrativo;<\/li>\n\n\n\n<li>2) controversie derivanti dall'esercizio di un'attivit\u00e0 lavorativa o da qualsiasi altra causa in relazione a tale attivit\u00e0 lavorativa tra i dipendenti o i loro aventi causa o coloro ai quali la legge conferisce diritti in virt\u00f9 dell'esercizio dell'attivit\u00e0 lavorativa dei primi e dei loro datori di lavoro o aventi causa;<\/li>\n\n\n\n<li>(3) differenze derivanti dall'esercizio di un'attivit\u00e0 lavorativa o da qualsiasi altra ragione connessa a tale attivit\u00e0 lavorativa tra coloro che lavorano congiuntamente per lo stesso datore di lavoro;<\/li>\n\n\n\n<li>4) differenze tra professionisti o artigiani, tra loro o con i loro clienti, nella fornitura di lavori o oggetti da essi fabbricati;<\/li>\n\n\n\n<li>5) controversie derivanti da un contratto collettivo o da disposizioni assimilate a disposizioni di un contratto collettivo, tra i soggetti da essi vincolati o tra questi ultimi e terzi;<\/li>\n\n\n\n<li>le controversie tra gli enti previdenziali e le persone assicurate presso di essi o i loro aventi causa o i legittimi aventi diritto nell'ambito del rapporto di assicurazione;<\/li>\n\n\n\n<li>7) controversie riguardanti gli onorari, il risarcimento e le spese di avvocati, notai, ufficiali giudiziari non retribuiti, medici, dentisti, ostetriche laureate, veterinari, ingegneri e laureati in chimica delle scuole superiori e superiori, intermediari legalmente nominati o successori universali di tutti loro, indipendentemente dal rapporto da cui derivano e indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un accordo sulla determinazione dell'onorario o sulle modalit\u00e0 del suo pagamento;<\/li>\n\n\n\n<li>8) controversie relative a pretese di arbitri, esecutori testamentari, amministratori di beni nei confronti di piani o amministratori nominati da un'autorit\u00e0 giudiziaria, liquidatori di societ\u00e0 o persone giuridiche o successioni o successori universali di tutti loro per le loro tasse e spese, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un accordo sulla determinazione del canone o sulle modalit\u00e0 del suo pagamento;<\/li>\n\n\n\n<li>9) differenze relative alla percentuale o al pagamento del premio;<\/li>\n\n\n\n<li>(10) controversie riguardanti gli onorari, le indennit\u00e0 e le spese di esperti, arbitri, esperti e valutatori, comunque nominati, o dei loro aventi causa universali;<\/li>\n\n\n\n<li>11) controversie relative a richieste di risarcimento di qualsiasi tipo per danni causati da un autoveicolo, tra i beneficiari o i loro aventi causa e coloro che sono responsabili per il risarcimento o i loro aventi causa, nonch\u00e9 richieste di risarcimento nell'ambito di un contratto di assicurazione auto, tra le compagnie di assicurazione e gli assicurati o i loro aventi causa;<\/li>\n\n\n\n<li>(12) controversie derivanti dalla violazione del possesso o del possesso di beni mobili o immobili;<\/li>\n\n\n\n<li>13) le differenze tra i proprietari di piani o appartamenti dal rapporto della propriet\u00e0, nonch\u00e9 le differenze tra i gestori di propriet\u00e0 su piani e i proprietari di piani e appartamenti;<\/li>\n\n\n\n<li>14) differenze dalla mezzadria,<\/li>\n\n\n\n<li>15) controversie relative a danni ad alberi, viti, frutti, colture, radici e piante in generale, causati dal pascolo illegale di animali o con qualsiasi altro mezzo;<\/li>\n\n\n\n<li>16) controversie relative alla determinazione delle distanze richieste da leggi e regolamenti o pratiche locali per l'impianto di alberi o piantagioni o per la costruzione di siepi o per lo scavo di fossati;<\/li>\n\n\n\n<li>17) controversie riguardanti l'ostruzione del libero utilizzo di strade e sentieri, nonch\u00e9 i danni causati dall'ostruzione del libero utilizzo di strade e sentieri;<\/li>\n\n\n\n<li>18) differenze relative all'uso dell'acqua corrente o alla prevenzione del suo utilizzo;<\/li>\n\n\n\n<li>19) controversie derivanti dalla vendita di animali, a causa di difetti effettivi o mancanza di qualit\u00e0 concordate;<\/li>\n\n\n\n<li>20) controversie derivanti dalle disposizioni degli articoli da 1003 a 1009, da 1018 a 1020 e da 1023 a 1031 del codice civile, nonch\u00e9 quelle relative ai danni causati dalla loro violazione;<\/li>\n\n\n\n<li>21) controversie derivanti dalle disposizioni degli articoli da 834 a 839 del codice civile;<\/li>\n\n\n\n<li>(22) controversie derivanti da un contratto di trasporto di persone con qualsiasi mezzo per quanto riguarda i crediti che ne derivano nei confronti dei vettori o dei loro aventi causa universali;<\/li>\n\n\n\n<li>le controversie riguardanti i diritti o le indennit\u00e0 o le spese dei testimoni ascoltati in qualsiasi tribunale o arbitro, nonch\u00e9 quelle riguardanti i diritti o le indennit\u00e0 o le spese degli interpreti, degli agenti di garanzia e delle guardie, comunque nominati, e dei loro successori universali; e<\/li>\n\n\n\n<li>le controversie relative ai crediti delle associazioni e delle cooperative nei confronti dei loro soci o aventi causa universali in relazione al contributo loro dovuto, nonch\u00e9 le controversie relative ai crediti dei loro soci o aventi causa universali nei confronti delle associazioni e delle cooperative in relazione a prestazioni pecuniarie o di altro tipo.\u00bb;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 5<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Competenza eccezionale dei tribunali uninominali di primo grado \u2013 Modifica dell'articolo 17 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 17 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo alla competenza dei giudici uninominali di primo grado, indipendentemente dall'importo, apporta le seguenti modifiche: a) \u00e8 aggiunto un titolo; b) dopo il termine \u00absempre\u00bb \u00e8 aggiunto il termine \u00abe\u00bb; c) L'articolo 17 \u00e8 abrogato e, a seguito di miglioramenti legislativi, \u00e8 modificato come segue:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 17<\/p>\n\n\n\n<p>Competenza eccezionale dei tribunali monocratici di primo grado<\/p>\n\n\n\n<p>La competenza dei tribunali uninominali di primo grado si estende sempre: 1) controversie riguardanti il divorzio, l'annullamento del matrimonio, il riconoscimento dell'esistenza o meno del matrimonio, i rapporti dei coniugi durante il matrimonio, che ne derivano, nonch\u00e9 quelli di 2 dell'articolo 592, paragrafo 2, le controversie di cui 3 dell\u2019articolo 592, nonch\u00e9 quelle relative alla regolamentazione dell\u2019abitazione familiare e alla ripartizione dei beni mobili tra i coniugi in caso di cessazione della convivenza, 3) [abrogate], 4) controversie relative all\u2019annullamento delle decisioni dell\u2019assemblea generale delle associazioni o delle cooperative\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 6<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Competenza degli organi giurisdizionali misti di primo grado \u2013 Sostituzione dell'articolo 18 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 18 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 182), relativo alla competenza dei giudici di primo grado con pi\u00f9 membri, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 18<\/p>\n\n\n\n<p>Competenza dei tribunali pluriennali di primo e secondo grado<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>La competenza dei tribunali pluriennali di primo grado comprende tutte le controversie per le quali i tribunali uninominali di primo grado non sono competenti.<\/li>\n\n\n\n<li>I ricorsi contro le decisioni dei tribunali uninominali di primo grado nella loro regione rientrano anche nella competenza dei tribunali plurinominali di primo grado:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>a) quando il valore dell'oggetto della controversia non supera i trentamila (30.000) euro,<\/p>\n\n\n\n<p>b) di ca. (1) articolo 16, a condizione che il canone mensile concordato non superi ottocento (800) euro;<\/p>\n\n\n\n<p>c) di ca. dall'articolo 16, paragrafi da 2 a 13, a condizione che il valore della controversia non superi 30 000 EUR;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>d) di ca. Articolo 16, paragrafi da 14 a 24, indipendentemente dal valore dell\u2019oggetto della controversia.\u00bb;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Articolo 7<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Competenza delle corti d'appello \u2013 Sostituzione dell'articolo 19 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 19 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo alla competenza delle corti d'appello, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 19<\/p>\n\n\n\n<p>Competenza delle corti d'appello<\/p>\n\n\n\n<p>La competenza delle corti d'appello monocratiche comprende i ricorsi: a) contro le decisioni dei giudici uninominali di primo grado della loro regione, per le quali i giudici plurinominali di primo grado non sono competenti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, e b) contro le decisioni di cui all'articolo 17. I ricorsi contro le decisioni delle corti plurime di primo grado della loro regione rientrano nella competenza delle corti d\u2019appello trimestrali\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 8<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Competenza degli organi giurisdizionali misti di primo grado per le cause accessorie rientranti nella competenza degli organi giurisdizionali misti di primo grado \u2013 Modifica dell'articolo 31, paragrafo 2, del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019articolo 31, paragrafo 2, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182) relativo alla competenza nelle controversie accessorie, i termini \u00abdell\u2019organo giurisdizionale monocratico e dell\u2019organo giurisdizionale per le controversie di modesta entit\u00e0, nonch\u00e9 della competenza dell\u2019organo giurisdizionale monocratico di primo grado investito del procedimento principale, comprendono le cause accessorie rientranti nella competenza dell\u2019organo giurisdizionale per le controversie di modesta entit\u00e0\u00bb sono sostituiti dai termini \u00abdell\u2019organo giurisdizionale monocratico di primo grado\u00bb e il paragrafo 2 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"2. La competenza del giudice plurilaterale di primo grado adito nel procedimento principale comprende le cause accessorie rientranti nella competenza del giudice monocratico di primo grado\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 9<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Impossibilit\u00e0 di impugnare una decisione di un tribunale plurilaterale di primo grado a causa della competenza di un tribunale monocratico di primo grado \u2013 Modifica dell'articolo 47 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 47 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo alla mancata impugnazione di una decisione di un organo giurisdizionale superiore e di una decisione che rinvia la causa a un organo giurisdizionale superiore, apporta le seguenti modifiche: a) \u00e8 aggiunto un titolo, b) al primo comma, b bis) sono soppressi i termini \"o un giudice unico\" e bb) i termini \"organo giurisdizionale inferiore\" sono sostituiti dai termini \"un giudice unico di un organo giurisdizionale di primo grado\" e l'articolo 47 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 47<\/p>\n\n\n\n<p>Impossibilit\u00e0 di impugnare una decisione di un organo giurisdizionale plurilaterale di primo grado a causa della competenza di un organo giurisdizionale monocratico di primo grado e avverso una decisione di un organo giurisdizionale di grado inferiore che rinvia a un organo giurisdizionale di grado superiore<\/p>\n\n\n\n<p>La decisione di un tribunale di primo grado composto da pi\u00f9 collegi non \u00e8 impugnata in quanto la causa rientra nella competenza del tribunale di primo grado composto da un solo collegio. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per la decisione di un giudice di grado inferiore che rinvia la causa a un giudice di grado superiore\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 10<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Tribunale competente a decidere di adire un organo giurisdizionale \u2013 Modifica dell'articolo 50 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>50 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo al deferimento di un organo giurisdizionale a un organo giurisdizionale: a) \u00e8 aggiunto un titolo; b) Il paragrafo 1 del primo comma \u00e8 abrogato e l'articolo 50, a seguito di miglioramenti legislativi, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 50<\/p>\n\n\n\n<p>Tribunale competente a decidere di adire un organo giurisdizionale<\/p>\n\n\n\n<p>Per il riferimento, a ca. L'articolo 48, paragrafi 1 e 2, ha il potere di:<\/p>\n\n\n\n<p>1) [abrogato]<\/p>\n\n\n\n<p>2) la corte d'appello, se si tratta di un rinvio da un tribunale monocratico o plurilaterale di primo grado a un tribunale monocratico o plurilaterale di primo grado;<\/p>\n\n\n\n<p>3) la Corte Suprema, in ogni altro caso. Per il riferimento a ca. Articolo 48, paragrafo 3, la Corte suprema \u00e8 sempre competente\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 11<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Tribunale competente a escludere un giudice o un cancelliere dalla cancelleria di un tribunale monocratico di primo grado \u2013 Modifica dell'articolo 54 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 54 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo all'organo giurisdizionale competente a statuire sulla domanda di esclusione dei giudici e degli impiegati della cancelleria, apporta le seguenti modifiche: a) \u00e8 aggiunto un titolo, b) al secondo comma, b bis) i termini \"o magistrato\" sono soppressi e bb) i termini \"nell'ambito della cui competenza rientrano tali organi giurisdizionali\" sono sostituiti da \"nell'ambito della cui competenza rientra l'organo giurisdizionale monocratico di primo grado\" e l'articolo 54 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 54<\/p>\n\n\n\n<p>Tribunale competente ad escludere un giudice o un cancelliere di un tribunale monocratico di primo grado<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice competente a statuire sulla ricusazione \u00e8 il giudice presso il quale la persona ricusata sta scontando la pena. In caso di eccezione di un giudice di un tribunale monocratico di primo grado, \u00e8 competente il tribunale plurilaterale di primo grado, nella cui giurisdizione rientra il tribunale monocratico di primo grado. In caso di esclusione di un cancelliere del cancelliere, \u00e8 competente il capo dell\u2019organo giurisdizionale presso il quale la persona esclusa \u00e8 impiegata.\u00bb;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 12<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Ora della notificazione o comunicazione non autorizzata \u2013 Modifica dell\u2019articolo 125, paragrafo 1, del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A norma dell\u2019articolo 125, paragrafo 1, seconda frase, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo all\u2019orario di servizio, il termine \u00abmagistrato\u00bb \u00e8 sostituito dai termini \u00abpresidente, o suo sostituto legale, del tribunale\u00bb e il paragrafo 1 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"1. La notificazione o comunicazione non pu\u00f2 essere effettuata in una notte, un sabato o una domenica o in qualsiasi altro giorno festivo definito dalla legge come giorno festivo, senza il consenso del destinatario o senza l'autorizzazione del giudice competente in attesa della causa e, nel caso di un tribunale plurilaterale, del suo presidente. Se non \u00e8 pendente alcun processo, l\u2019autorizzazione \u00e8 concessa dal presidente, o dal suo supplente, dell\u2019organo giurisdizionale presso il quale deve essere effettuata la notificazione o comunicazione\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 13<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Notifica ai residenti stranieri \u2013 Modifica dell\u2019articolo 134, paragrafo 1, del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019articolo 134, paragrafo 1, prima frase, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo alla notificazione e alla comunicazione alle persone che risiedono o hanno la sede sociale all\u2019estero, sono soppressi i termini \u00abe per i processi presso il tribunale per le controversie di modesta entit\u00e0, il pubblico ministero presso il tribunale distrettuale di competenza del tribunale per le controversie di modesta entit\u00e0\u00bb e il paragrafo 1 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"1. Se la persona da notificare o comunicare risiede o ha la sede sociale all'estero, la notificazione o comunicazione \u00e8 effettuata nei confronti del pubblico ministero dell'organo giurisdizionale dinanzi al quale il procedimento \u00e8 pendente o deve essere avviato o della persona che ha emesso la decisione da notificare o comunicare. Per gli atti relativi all\u2019esecuzione, la notificazione o comunicazione \u00e8 effettuata nei confronti del pubblico ministero di primo grado nel distretto in cui \u00e8 eseguita l\u2019esecuzione, e per gli atti extragiudiziali nei confronti del pubblico ministero nell\u2019ultimo luogo di residenza o nel luogo di residenza noto del destinatario della notificazione o comunicazione, e se non esiste un luogo di residenza o un luogo di residenza noto all\u2019interno del distretto, la notificazione o comunicazione \u00e8 effettuata nei confronti del pubblico ministero di primo grado nella capitale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 14<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Competenza di un giudice monocratico di primo grado a prorogare il termine per il deposito dei documenti di sicurezza \u2013 Modifica dell\u2019articolo 165, paragrafo 2, del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A norma dell\u2019articolo 165, paragrafo 2, seconda frase, del codice di procedura civile (decreto presidenziale n. 503\/1985, \u0384 182), relativo alla garanzia e al deposito di titoli presso il Fondo di deposito e di prestito, i termini \u00abo il tribunale locale, quando ha disposto la garanzia\u00bb sono soppressi e il paragrafo 2 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"2. La cambiale che conferma il deposito delle cauzioni, la lettera di garanzia della banca meritevole di credito e il certificato di iscrizione dell'ipoteca devono essere depositati, entro il termine di cui all'articolo 162, presso la cancelleria del giudice che ha disposto la cauzione. Il giudice monocratico di primo grado pu\u00f2 prorogare tale termine di quindici giorni, pronunciandosi secondo la procedura di cui agli articoli 686 e seguenti\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 15<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Integrazione o sostituzione di una garanzia \u2013 Modifica dell'articolo 167 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 167 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo all'espletamento o alla sostituzione della garanzia, apporta le seguenti modifiche: a) \u00e8 aggiunto un titolo, b) al primo comma, le parole \"o il tribunale per le controversie di modesta entit\u00e0, quando ha disposto la cauzione\" sono soppresse e l'articolo 167 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 167<\/p>\n\n\n\n<p>Supplemento o sostituzione della garanzia<\/p>\n\n\n\n<p>Se, dopo la concessione della garanzia, risulta che essa \u00e8 insufficiente o se sussistono nuovi elementi che ne giustifichino la sostituzione, l'organo giurisdizionale monocratico di primo grado pu\u00f2 chiedere un supplemento o una sostituzione, secondo la procedura di cui agli articoli 686 e seguenti. Tale domanda non sospende lo svolgimento del procedimento principale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 16<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Procedura di rinuncia o di incameramento di una cauzione \u2013 Modifica dell\u2019articolo 168 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 168 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo alla revoca o alla decadenza della garanzia, apporta le seguenti modifiche: a) \u00e8 aggiunto un titolo, b) al secondo comma, le parole \"o il tribunale per le controversie di modesta entit\u00e0, quando ha disposto la garanzia\" sono soppresse e l'articolo 168 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 168<\/p>\n\n\n\n<p>Procedura di rinuncia o di incameramento di una cauzione<\/p>\n\n\n\n<p>Se il motivo per cui \u00e8 stata data la cauzione cessa di esistere, essa \u00e8 revocata e, se il motivo per cui \u00e8 stata data \u00e8 soddisfatto, la cauzione \u00e8 incamerata alla persona per la quale \u00e8 stata data. Tale decisione \u00e8 adottata dal tribunale monocratico di primo grado nel procedimento sommario.\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 17<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Giudice competente per la presentazione di una domanda di gratuito patrocinio \u2013 Modifica dell'articolo 196, paragrafo 1, del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 196, comma 1, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo al patrocinio a spese dello Stato, apporta le seguenti modifiche: i termini \u00abdal magistrato, dal giudice\u00bb sono sostituiti da \u00abdal giudice\u00bb; b) i termini \u00abdal magistrato\u00bb sono sostituiti da \u00abdal presidente o dal suo sostituto legale dell'organo giurisdizionale\u00bb e il paragrafo 1 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n\n\n\n<p>\"1. Il patrocinio a spese dello Stato \u00e8 concesso su domanda del giudice dell'organo giurisdizionale monocratico di primo grado o del presidente dell'organo giurisdizionale dinanzi al quale il procedimento \u00e8 pendente o deve essere avviato e, in caso di atti estranei al procedimento, del presidente o del suo supplente, dell'organo giurisdizionale del luogo in cui il richiedente \u00e8 domiciliato.\";<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>CAPITOLO C<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>PROCEDIMENTI IN CORTE DI PRIMO GRADO \u2013 MODIFICA DI UN SECONDO LIBRO<\/strong>&nbsp;<strong>CODICE DELLA PROCEDURA CIVILE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 18<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Registrazione e cancellazione di una prenotazione ipotecaria consensuale mediante atto di un avvocato \u2013 Modifica dell\u2019articolo 208 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 208 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo all'iscrizione e alla revoca di una prenotazione ipotecaria consensuale mediante atto di un avvocato, apporta le seguenti modifiche: a) al paragrafo 1, primo comma, lettera a bis), il termine \u00abmagistrato\u00bb \u00e8 sostituito dal termine \u00abgiudice di primo grado\u00bb; al terzo comma, lettera a ter), il termine \u00abretribuzione\u00bb \u00e8 sostituito dal termine \u00abcompensazione\u00bb; al quinto comma, lettera a quater), sono aggiunti i termini \u00abo un documento privato, che reca un certificato di autenticit\u00e0 della firma della persona consenziente da parte di un centro di servizi per i cittadini o di qualsiasi altra autorit\u00e0 pubblica o comunale\u00bb; al nono comma, il termine \u00abricevi\u00bb \u00e8 sostituito dai termini \u00ab\u00e8 notificato dalla cancelleria del tribunale per ricevere\u00bb; al tredicesimo comma, il termine \u00abmagistrato\u00bb \u00e8 sostituito dal termine \u00abgiudice di primo grado\u00bb; e al quattordicesimo comma, lettera b), al paragrafo 2, i termini \u00abo \u00e8 modificato\u00bb sono aggiunti e l\u2019articolo 208 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 208<\/p>\n\n\n\n<p>Registrazione e rimozione di una prenotazione ipotecaria consensuale per atto di un avvocato<\/p>\n\n\n\n<p>\"1. Un titolo per la registrazione di una prenotifica ipotecaria consensuale e un titolo per l'eliminazione di una prenotifica ipotecaria consensuale \u00e8 un atto emesso da un avvocato che \u00e8 membro dell'ordine degli avvocati del distretto del tribunale di primo grado nel cui distretto si trova il tribunale di primo grado in cui \u00e8 depositata la domanda. La domanda pu\u00f2 essere presentata e i documenti giustificativi presentati per via elettronica. La domanda di registrazione o rimozione di una prenotazione ipotecaria consensuale: a) \u00e8 firmato da un avvocato delegato e b) \u00e8 accompagnato da (ba) la relativa cambiale per gli avvocati delegati del ricorrente e del convenuto, bb) il consenso scritto del convenuto, che deve essere firmato dall'avvocato delegato di quest'ultimo, bb) una cambiale speciale per il pagamento anticipato del risarcimento all'avvocato di cui al primo comma del presente documento emessa dall'Ordine degli avvocati di cui il suddetto avvocato \u00e8 membro. Qualora lo Stato, gli enti locali, gli enti di sicurezza sociale o altre persone giuridiche di diritto pubblico presentino la domanda di cui al primo comma, essi versano la met\u00e0 dell'indennizzo previsto per l'avvocato di cui al primo comma che emette l'atto. Il consenso scritto richiede un documento notarile o firmato digitalmente, o un documento privato, che rechi un certificato di autenticit\u00e0 della firma del consenso da un Centro di servizio per i cittadini o da qualsiasi altra autorit\u00e0 pubblica o comunale. Il consenso scritto riflette l'accordo del convenuto di registrare la pre-notifica ipotecaria sul suo bene immobile, con un'indicazione specifica della causa e dell'importo del debito, nonch\u00e9 l'importo della pre-notifica ipotecaria e una descrizione del bene o dei beni da notificare preventivamente. L'avvocato \u00e8 nominato da un elenco redatto e trasmesso prima dell'inizio di ogni anno giudiziario alla cancelleria del tribunale dall'Ordine degli avvocati e nominato, nell'ordine dell'elenco, dal cancelliere del tribunale nell'atto di deposito della relativa domanda. L'avvocato \u00e8 informato dalla cancelleria del tribunale via e-mail, riceve, su supporto cartaceo o elettronico, la domanda e i documenti di accompagnamento, sui quali pu\u00f2 chiedere chiarimenti e completamento, e rilascia il documento senza indugio. Se l'avvocato nominato rifiuta o gli viene impedito, per qualsiasi motivo, di riprendere la questione dell'atto o se muore o se non emette l'atto entro dieci (10) giorni dal giorno successivo a quello in cui la cancelleria del tribunale \u00e8 informata di ricevere la domanda e i documenti, l'avvocato successivo nell'elenco \u00e8 sostituito e occupa il suo posto. L'avvocato deve agire nell'esercizio delle sue funzioni conformemente al codice degli avvocati (legge 4194\/2013, \u0384 208). Se non emette l'atto entro il termine stabilito, la cancelleria del tribunale competente trasmette all'organo disciplinare dell'ordine degli avvocati interessato informazioni sull'inadempimento delle sue funzioni e si applicano gli articoli da 146 a 159 del codice degli avvocati. Nel caso del decimo comma, l'avvocato pu\u00f2 essere escluso per un periodo massimo di un (1) anno dall'iscrizione nell'elenco di cui al sesto comma.<\/p>\n\n\n\n<p>L'avvocato rilascia l'atto, lo firma e lo sottopone alla cancelleria del tribunale di primo grado, dove l'atto viene assegnato un numero di registrazione e quindi archiviato con i documenti necessari nel fascicolo del tribunale, da dove quelli con un interesse legittimo ricevono copie. Si applicano mutatis mutandis gli articoli da 315 a 320 relativi alla procedura di rettifica e di interpretazione delle sentenze.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Con un atto di un avvocato, ai sensi del paragrafo 1, una prenotazione ipotecaria \u00e8 estinta o modificata, indipendentemente dal suo titolo di iscrizione, a condizione che l\u2019atto dimostri espressamente il consenso di tutte le parti coinvolte nella sua iscrizione\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 19<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Presentazione di una memoria nel caso di un ricorso rivolto a una sede regionale di un tribunale di primo grado ai sensi della legge 5108\/2024 \u2013 Modifica dell'articolo 215, paragrafo 1, del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>All'articolo 215, paragrafo 1, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182) relativo alla proposizione del ricorso \u00e8 aggiunta una nuova seconda frase, il cui paragrafo 1 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"1. Il ricorso \u00e8 proposto depositando un atto presso la cancelleria del giudice destinatario e trasmettendone copia al convenuto. Esclusivamente nel caso di un'azione rivolta a una sede regionale di un tribunale di primo grado, ai sensi della legge 5108\/2024 (GG I 65), la domanda pu\u00f2 essere depositata presso la cancelleria della sede del tribunale di primo grado o presso la cancelleria della sua sede regionale. La domanda pu\u00f2 essere presentata anche per via elettronica a norma dell'articolo 119, paragrafo 4. Una relazione indicante il giorno, il mese e l'anno di deposito e il nome del richiedente \u00e8 redatta sotto la domanda presentata. La relazione pu\u00f2 essere redatta anche per via elettronica conformemente all'articolo 117, paragrafo 2. Il riferimento alla domanda presentata \u00e8 fatto senza indugio in un libro speciale con un indice alfabetico. Tale libro riporta, in numero progressivo e in ordine cronologico, le domande presentate e indica i nomi delle parti, la data di deposito e l'oggetto della controversia. Un fascicolo elettronico delle domande \u00e8 inoltre conservato presso la cancelleria di ciascun organo giurisdizionale.\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 20<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Procedimento per controversie di modesta entit\u00e0 \u2013 Modifica dell\u2019articolo 466, paragrafo 1, del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019articolo 466, paragrafo 1, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo al procedimento per le controversie di modesta entit\u00e0, i termini \u00abSe l\u2019oggetto della controversia rientra nella competenza del tribunale per le controversie di modesta entit\u00e0\u00bb sono sostituiti dai termini \u00abAd eccezione delle controversie di cui all\u2019articolo 17, se l\u2019oggetto della controversia\u00bb e il paragrafo 1 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"1. Ad eccezione delle controversie di cui all'articolo 17, se l'oggetto della controversia riguarda crediti e diritti su beni mobili o il loro possesso e il valore del credito non supera 5 000 EUR, si applicano gli articoli da 467 a 471.\";<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>CAPITOLO D<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>RICORSI E OBIETTIVI GIURIDICI \u2013 MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL TERZO LIBRO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 21<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Tassa per i ricorsi, la cassazione e il nuovo processo \u2013 Modifica dell'articolo 495, paragrafo 3, del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 495, paragrafo 3, prima frase, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo all'obbligo di pagare un canone per i ricorsi, la cassazione e il nuovo processo, apporta le seguenti modifiche: a) in ca. A, la lettera a) \u00e8 soppressa, la lettera b) \u00e8 soppressa al paragrafo B, la lettera a) \u00e8 soppressa; c) la lettera a) \u00e8 soppressa. C, i termini \u00abtribunali distrettuali, tribunali monocratici e tribunali pluriennali di primo grado\u00bb sono sostituiti dai termini \u00abtribunali di primo grado\u00bb e il paragrafo 3 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n\n\n\n<p>\"3. La persona che presenta il ricorso, il ricorso per cassazione e il ricorso per cassazione deve depositare una tassa, allegata alla relazione redatta dal cancelliere, come segue:<\/p>\n\n\n\n<p>A. Sul ricorso:<\/p>\n\n\n\n<p>a) [abrogato]<\/p>\n\n\n\n<p>b) contro una decisione di un tribunale monocratico di primo grado, una tassa di cento (100) euro;<\/p>\n\n\n\n<p>c) contro una decisione di un tribunale multi-membro di primo grado, una tassa di centocinquanta (150) euro.<\/p>\n\n\n\n<p>B. Per il ricorso per cassazione:<\/p>\n\n\n\n<p>a) [abrogato]<\/p>\n\n\n\n<p>b) contro una decisione di un tribunale monocratico di primo grado, una tassa di trecento (300) euro;<\/p>\n\n\n\n<p>c) contro una decisione di un tribunale multi-membro di primo grado, una tassa di quattrocento (400) euro;<\/p>\n\n\n\n<p>d) contro una decisione di una corte d'appello, una tassa di quattrocentocinquanta (450) euro.<\/p>\n\n\n\n<p>C. Per il ricorso:<\/p>\n\n\n\n<p>a) contro le decisioni dei tribunali di primo grado, una tassa di quattrocento (400) euro;<\/p>\n\n\n\n<p>b) contro le decisioni della Corte d'Appello e della Corte Suprema, una tassa di cinquecento (500) euro. Se un ricorso \u00e8 stato presentato da o contro pi\u00f9 parti, i ricorrenti, i ricorrenti o i richiedenti presentano una tassa. L'importo \u00e8 adeguato con decisione congiunta del ministro dell'Economia e delle finanze e del ministro della Giustizia. Se la tassa non viene presentata, il ricorso \u00e8 respinto dal giudice in quanto irricevibile. In caso di vittoria totale o parziale del depositante, il tribunale nella sua decisione ordina che la tassa gli venga restituita, altrimenti ordina di essere introdotta nella tesoreria pubblica. L'obbligo di cui al presente paragrafo non si applica alle controversie di cui Articolo 614, paragrafi 3 e 5 e Articolo 592, paragrafi 1 e 3.\u00bb;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 22<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Determinazione di un\u2019udienza nei ricorsi contro le decisioni dei giudici di primo grado che siedono nelle sedi transitorie delle corti d\u2019appello della loro regione \u2013 Modifica dell\u2019articolo 498, paragrafo 1, del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A norma dell\u2019articolo 498, paragrafo 1, seconda frase, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), che disciplina l\u2019esame dei ricorsi contro le decisioni dei giudici di primo grado che si pronunciano presso le sedi transitorie delle corti d\u2019appello della loro regione, i termini \u00abgiudici di primo grado con pi\u00f9 membri e con un solo membro\u00bb sono sostituiti dai termini \u00abdei giudici di primo grado\u00bb e il paragrafo 1 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"1. Dopo la presentazione del ricorso, ciascuna parte pu\u00f2, presentando copia del ricorso e della decisione impugnata alla cancelleria dell'organo giurisdizionale cui \u00e8 rivolto il ricorso, chiedere la fissazione di un'udienza e sottoporre la causa a citazione, con copia del ricorso depositato o indipendentemente, che \u00e8 notificata all'altra parte.<\/p>\n\n\n\n<p>La determinazione di un\u2019udienza, conformemente al comma precedente, per i ricorsi contro le decisioni dei giudici di primo grado che siedono nelle sedi transitorie delle corti d\u2019appello della loro regione, \u00e8 effettuata con ordinanza del presidente della Corte d\u2019appello interessata dal capo di tale giudice di primo grado\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 23<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Pagamento anticipato di un diritto per opposizione in contumacia \u2013 Modifica dell\u2019articolo 505, paragrafo 2, del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 505, paragrafo 2, lettera a), del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182) \u00e8 abrogato e il paragrafo 2 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"2. L'attore deve versare in anticipo alla cancelleria del tribunale al momento della presentazione dell'opposizione la tassa fissata dalla sentenza contumaciale, pari a ciascun attore:<\/p>\n\n\n\n<p>a) [abrogato]<\/p>\n\n\n\n<p>b) in un importo che non pu\u00f2 essere inferiore a centocinquanta (150) euro e superiore a duecentocinquanta (250) euro, se emesso dal tribunale monocratico di primo grado, o<\/p>\n\n\n\n<p>c) in un importo che non pu\u00f2 essere inferiore a duecento (200) euro e superiore a trecento (300) euro, se emesso dal tribunale multi-membro di primo grado o dalla corte d'appello.<\/p>\n\n\n\n<p>L'importo \u00e8 adeguato con decisione congiunta del ministro dell'Economia e delle finanze e del ministro della Giustizia. Se la tassa non viene presentata, il ricorso \u00e8 respinto dal giudice in quanto irricevibile. In caso di vittoria totale o parziale del depositante, il giudice ordina, con la sua decisione, che la commissione sia restituita al depositante, in mancanza della quale ordina che sia introdotta nella tesoreria pubblica\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 24<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Decisioni impugnabili \u2013 Modifica dell\u2019articolo 511 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 511 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), sulle decisioni impugnabili, apporta le seguenti modifiche: a) \u00e8 aggiunto un titolo, b) i termini \"tribunali locali, tribunali a sezione unica e tribunali a pi\u00f9 sezioni di primo grado\" sono sostituiti dai termini \"tribunali di primo grado\" e l'articolo 511 recita come segue:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 511<\/p>\n\n\n\n<p>Decisioni impugnabili<\/p>\n\n\n\n<p>Le decisioni dei giudici di primo grado possono essere impugnate\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 25<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Ricorsi per cassazione \u2013 Modifica dell\u2019articolo 560 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019articolo 560 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo alle cause di cassazione ammesse, i termini \u00abContro le decisioni dei tribunali per le controversie di modesta entit\u00e0, nonch\u00e9 contro le decisioni dei tribunali distrettuali emesse in appello contro le decisioni dei tribunali per le controversie di modesta entit\u00e0\u00bb, sono sostituiti dai termini \u00abContro le decisioni dei tribunali monocratici di primo grado, che rientrano nell\u2019ambito di applicazione dell\u2019articolo 18, paragrafo 2, e contro le decisioni dei tribunali pluriennali di primo grado ai sensi dell\u2019articolo 18, paragrafo 2\u00bb, e l\u2019articolo 560 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 560<\/p>\n\n\n\n<p>Casi di inversione consentita<\/p>\n\n\n\n<p>Il ricorso per cassazione pu\u00f2 essere proposto solo contro le decisioni dei giudici uninominali di primo grado di cui all\u2019articolo 18, paragrafo 2, e contro le decisioni dei giudici plurinominali di primo grado di cui all\u2019articolo 18, paragrafo 2:<\/p>\n\n\n\n<p>1) se \u00e8 stata violata una norma di diritto sostanziale, comprese le norme di interpretazione degli atti giuridici, indipendentemente dal fatto che si tratti di una legge o di una consuetudine, greca o straniera, nazionale o internazionale. La violazione degli insegnamenti tratti dall\u2019esperienza comune costituisce un motivo di impugnazione solo se tali insegnamenti riguardano l\u2019interpretazione di norme giuridiche o la subordinazione dei fatti ad esse. Tale motivo non pu\u00f2 essere dedotto nell\u2019ambito di controversie di modesta entit\u00e0,<\/p>\n\n\n\n<p>2) se il tribunale non era costituito, come prescritto dalla legge, o giudicato un giudice la cui esenzione era stata concessa;<\/p>\n\n\n\n<p>3) se il giudice ha accettato o non ha accettato la competenza dei tribunali civili o non era competente ratione materiae;<\/p>\n\n\n\n<p>4) se la pubblicit\u00e0 del procedimento \u00e8 stata illegittimamente esclusa,<\/p>\n\n\n\n<p>5) se il tribunale, nonostante la legge, ha preso in considerazione cose che non sono state proposte o non ha preso in considerazione cose che sono state proposte e hanno un effetto materiale sull'esito del processo;<\/p>\n\n\n\n<p>se la decisione non ha una base giuridica e, in particolare, se non contiene motivi contraddittori o insufficienti su una questione che ha un'influenza sostanziale sull'esito del procedimento.\u00bb;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>CAPITOLO E<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>PROCEDURE SPECIALI \u2013 MODIFICA DEL QUARTO CODICE LIBRO DELLA PROCEDURA CIVILE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 26<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Foro competente per le controversie relative agli strumenti di credito \u2013 Modifica dell\u2019articolo 622B, paragrafo 1, del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019articolo 622B, paragrafo 1, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo al giudice competente per le controversie in materia di strumenti di credito, i termini \u00abnell\u2019ambito della competenza del giudice per le controversie di modesta entit\u00e0 se il valore della controversia non supera EUR 20 000 e nell\u2019ambito della competenza del giudice monocratico di primo grado se supera tale importo\u00bb sono sostituiti dai termini \u00absempre nell\u2019ambito della competenza del giudice monocratico di primo grado\u00bb e il paragrafo 1 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"1. Le differenze di ca. L\u2019articolo 614, paragrafo 8, \u00e8 sempre soggetto alla competenza dell\u2019organo giurisdizionale monocratico di primo grado\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 27<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Giudice incaricato di emettere un'ingiunzione di pagamento \u2013 Modifica dell'articolo 625 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 625 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo al giudice competente a emettere un'ingiunzione di pagamento, apporta le seguenti modifiche: a) \u00e8 aggiunto un titolo, b) al primo comma, le parole \"per una domanda di giurisdizione del giudice di pace il giudice di pace e per qualsiasi altra domanda il giudice del tribunale monocratico di primo grado\" sono sostituite dalle parole \"il giudice del tribunale monocratico di primo grado\" e l'articolo 625 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 625<\/p>\n\n\n\n<p>Giudice incaricato di emettere un'ingiunzione di pagamento<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice del tribunale monocratico di primo grado \u00e8 competente a emettere un'ingiunzione di pagamento. L'emissione di un'ingiunzione di pagamento non \u00e8 discussa in tribunale.\";<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 28<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Giudice responsabile dell'estradizione<\/strong>&nbsp;<strong>che ordina la restituzione dell'uso del bene locato \u2013 Modifica dell'articolo 638 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 638 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo al giudice competente a emettere un ordine di restituzione dell'uso del bene locato, apporta le seguenti modifiche: a) \u00e8 aggiunto un titolo, b) al primo comma, i termini \"il giudice di pace nei casi in cui \u00e8 competente ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e il giudice del tribunale monocratico di primo grado in tutti gli altri casi\" sono sostituiti dai termini \"il giudice del tribunale monocratico di primo grado\" e l'articolo 638 recita come segue:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 638<\/p>\n\n\n\n<p>Giudice competente a emettere un ordine di restituzione dell'uso dell'immobile locato<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice del tribunale monocratico di primo grado \u00e8 competente a emettere l'ingiunzione di restituzione dell'uso dell'immobile locato. La domanda \u00e8 presentata al giudice territorialmente competente ai sensi dell\u2019articolo 29\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>CAPITOLO F<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>MISURE DI ASSICURAZIONE \u2013 MODIFICA DEL QUINTO CODICE PROCEDURA CIVILE LIBRO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 29<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Giudice competente per le controversie relative all'esecuzione di una decisione che dispone provvedimenti provvisori o revoca una decisione su di essi \u2013 Modifica dell'articolo 702, paragrafo 2, del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 702, paragrafo 2, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo al giudice competente per le controversie relative all'esecuzione di una decisione che dispone provvedimenti provvisori o revoca in tutto o in parte una decisione su di essi, apporta le seguenti modifiche: al primo comma, i termini \u00abe, in mancanza di un tribunale monocratico di primo grado, il tribunale per le controversie di modesta entit\u00e0\u00bb sono soppressi; al secondo comma, i termini \u00abo il tribunale per le controversie di modesta entit\u00e0\u00bb sono soppressi e il paragrafo 2 \u00e8 letto come segue:<\/p>\n\n\n\n<p>\"2. In casi molto urgenti, le controversie di cui al paragrafo 1 sono esaminate dal giudice monocratico di primo grado del luogo in cui ha luogo l'esecuzione della decisione, in applicazione delle disposizioni degli articoli da 686 a 688, da 690 a 692, 695 e 699. La decisione del giudice unico di primo grado pu\u00f2 essere revocata per qualsiasi motivo dal giudice competente ai sensi del paragrafo 1\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 30<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Disposizioni provvisorie per il possesso o la detenzione - Modifica dell'articolo 734<\/strong>&nbsp;<strong>Codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 734 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo ai provvedimenti provvisori in tutti i casi di possesso o detenzione, apporta le seguenti modifiche:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00e8 aggiunto un titolo;<\/p>\n\n\n\n<p>al paragrafo 1, lettera b bis), i termini \u00abNel caso di cui all'articolo precedente, una copia della domanda \u00e8 sempre notificata\u00bb sono sostituiti dai termini \u00abIn tutti i casi di possesso o di detenzione, una copia della domanda di provvedimenti provvisori\u00bb; e b ter) sono aggiunti i termini \u00ab\u00e8 sempre notificata o comunicata\u00bb;<\/p>\n\n\n\n<p>al paragrafo 2, il termine \"tribunale distrettuale\" \u00e8 sostituito dal termine \"giudice\";<\/p>\n\n\n\n<p>al paragrafo 3, prima frase, lettera d bis), i termini \"tribunale distrettuale\" sono sostituiti dai termini \"giudice monocratico di primo grado\" e d ter) sono aggiunti i termini \"davanti al tribunale plurilaterale di primo grado\";<\/p>\n\n\n\n<p>al paragrafo 4, i termini \u00abtribunale distrettuale\u00bb sono sostituiti dai termini \u00abgiudice monocratico di primo grado\u00bb;<\/p>\n\n\n\n<p>al paragrafo 5, il termine \u00abmagistrato\u00bb \u00e8 sostituito da \u00abgiudice del tribunale monocratico di primo grado\u00bb e l\u2019articolo 734 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 734<\/p>\n\n\n\n<p>Disposizione provvisoria del possesso o del possesso<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>In tutti i casi di possesso o detenzione, una copia della domanda di provvedimenti provvisori con un'apostille indicante il luogo e l'ora dell'udienza \u00e8 sempre notificata alla persona contro la quale \u00e8 diretta la domanda.<\/li>\n\n\n\n<li>Il tribunale per la regolamentazione provvisoria del possesso o della detenzione ha il diritto di ordinare qualsiasi misura cautelare che ritenga appropriata e, in particolare, di consentire o vietare atti di possesso o detenzione o di attribuire il possesso o la detenzione a una delle parti, a titolo di provvedimento o senza costituzione di garanzia.<\/li>\n\n\n\n<li>Un ricorso contro la decisione del giudice di primo grado con un solo membro \u00e8 ammesso dinanzi al giudice di primo grado con pi\u00f9 membri entro dieci (10) giorni dalla sua notifica. L'appello \u00e8 giudicato secondo la stessa procedura, ma si applica anche l'articolo 226.<\/li>\n\n\n\n<li>Il termine per il ricorso e la sua presentazione non sospende l'esecuzione della decisione dell'organo giurisdizionale monocratico di primo grado, a meno che la sospensione non sia disposta conformemente all'articolo 912.<\/li>\n\n\n\n<li>L\u2019articolo 696, paragrafo 3, e l\u2019articolo 697 non si applicano alle misure provvisorie di detenzione o possesso e il giudice del tribunale monocratico di primo grado si pronuncia con l\u2019assistenza di un cancelliere che tiene un verbale.\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 31<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari \u2013 Modifica dell'articolo 738A, paragrafo 1, del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019articolo 738A, paragrafo 1, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo all\u2019ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, i termini \u00abper una domanda che rientra nella competenza di un tribunale per le controversie di modesta entit\u00e0, del giudice del tribunale per le controversie di modesta entit\u00e0 e per qualsiasi altra domanda, del giudice del tribunale monocratico di primo grado\u00bb sono sostituiti dai termini \u00abper ciascuna domanda, il giudice del tribunale monocratico di primo grado\u00bb e il paragrafo 1 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"1. Il giudice del tribunale monocratico di primo grado \u00e8 competente a emettere un\u2019ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari a norma del regolamento (UE) n. 655\/2014 per ciascun credito\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>CAPITOLO G<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>PROCEDURA DI GIURISDIZIONE VOLONTaria \u2013 MODIFICA AL DI FUORI DEL CODICE LIBRO DELLA PROCEDURA CIVILE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 32<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Competenza giurisdizionale \u2013 Sostituzione dell\u2019articolo 740 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 740 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo al giudice competente in materia di giurisdizione non contenziosa, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 740<\/p>\n\n\n\n<p>Competenza<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Il tribunale monocratico di primo grado e il giudice del tribunale monocratico di primo grado, ove designato, sono competenti nelle cause di cui all'articolo 739. Esclusi i casi relativi alla procreazione medicalmente assistita, che rientrano nella competenza dei tribunali pluriennali di primo grado.<\/li>\n\n\n\n<li>Nei casi di cui all'articolo 739 non \u00e8 ammessa alcuna proroga di competenza.<\/li>\n\n\n\n<li>Tutti i ricorsi contro le decisioni dei giudici uninominali di primo grado della loro regione di cui agli articoli 782, 789, 790, da 792 a 794, 797, 798, 811, da 813 a 818, 819, paragrafo 3, da 831 a 833, 835, paragrafo 3, 838, 847, 848, 857, 861, 864 e 1023 della presente legge, nonch\u00e9 contro le decisioni delle leggi 3869\/2010 (\u0391 \u0384 130), 4072\/2012 (\u0391 \u0384 86) e 4738\/2020 (\u0391 \u0384 207), rientrano anch'essi nella competenza dei giudici plurinominali di primo grado.<\/li>\n\n\n\n<li>La competenza delle corti d'appello uninominali comprende i ricorsi contro le decisioni delle corti uninominali di primo grado nella loro regione, per le quali le corti plurinominali di primo grado non sono competenti ai sensi del paragrafo 3, nonch\u00e9 contro le decisioni delle corti uninominali di primo grado, nelle cause da esse esaminate per legge. I ricorsi contro le decisioni delle corti plurime di primo grado della loro regione rientrano nella competenza delle corti d\u2019appello trimestrali\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 33<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Associazioni \u2013 Modifica dell\u2019articolo 787 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 787 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo alle associazioni, apporta le seguenti modifiche: a) \u00e8 aggiunto un titolo, b) al paragrafo 1, lettera b bis), primo comma, il termine \u00abgiudice locale\u00bb \u00e8 sostituito dai termini \u00abgiudice del tribunale monocratico di primo grado\u00bb, b ter) al secondo comma, il termine \u00abgiudice locale\u00bb \u00e8 sostituito dai termini \u00abgiudice del tribunale monocratico di primo grado\u00bb, b quater) al terzo comma, i termini \u00abnotifica della cancelleria della Corte di giustizia\u00bb sono aggiunti, b quinquies) al quinto comma, il termine \u00abgiudice locale\u00bb \u00e8 sostituito dal termine \u00abgiudice\u00bb, b) al settimo comma, il termine \u00abretribuzione\u00bb \u00e8 sostituito dal termine \u00abcompensazione\u00bb, bf) al decimo comma, il termine \u00abricevere\u00bb \u00e8 sostituito dai termini \u00abricevere dalla cancelleria del Tribunale di primo grado\u00bb e l\u2019articolo 787 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 787<\/p>\n\n\n\n<p>Associazioni<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Qualora la legge imponga l'iscrizione di un'associazione nel registro tenuto a tal fine, o la modifica dello statuto, o l'autorizzazione a convocare l'assemblea di un'associazione e a regolarne la presidenza, o lo scioglimento di un'associazione, \u00e8 competente il giudice del tribunale monocratico di primo grado del distretto in cui ha sede l'associazione. Il giudice del tribunale monocratico di primo grado nei casi di cui al primo comma \u00e8 assistito da un avvocato che effettua un esame preliminare della domanda per quanto riguarda le formalit\u00e0 giuridiche e i documenti di accompagnamento richiesti. L'avvocato di cui al secondo comma pu\u00f2, entro cinque (5) giorni dalla notifica da parte della cancelleria del Tribunale del ricevimento della domanda di cui al primo comma, chiedere alla persona che presenta la domanda di fornire documenti o informazioni supplementari. Nel caso di cui al terzo comma, se sono richiesti documenti o informazioni supplementari, questi sono presentati dal richiedente entro tre (3) giorni lavorativi. Dopo il completamento del pre-audit, egli consegna alla cancelleria il fascicolo con tutti i documenti e il fascicolo \u00e8 trasmesso al giudice competente per emettere l'ordine pertinente come ritiene opportuno. L'avvocato \u00e8 nominato con atto di deposito del cancelliere del tribunale in cui \u00e8 depositata la domanda, da un elenco tenuto presso la cancelleria del tribunale e inviato alla cancelleria dall'ordine degli avvocati competente prima dell'inizio di ogni anno giudiziario, nell'ordine indicato nell'elenco. La domanda di iscrizione di un'associazione all'albo a norma di legge \u00e8 accompagnata da una cambiale speciale per il pagamento anticipato dell'indennit\u00e0 all'avvocato di cui al secondo comma emessa dall'ordine degli avvocati, di cui l'avvocato \u00e8 membro.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>La cancelleria informa per posta elettronica l'avvocato designato, che riceve la domanda e i documenti e pu\u00f2 chiedere chiarimenti e integrazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>I documenti possono anche essere consegnati per via elettronica all'avvocato designato.<\/p>\n\n\n\n<p>Se l'avvocato nominato rifiuta o gli viene impedito per qualsiasi motivo di procedere agli accertamenti o se muore o se non consegna il fascicolo alla cancelleria entro quindici (15) giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la cancelleria \u00e8 stata informata di ricevere la domanda e i documenti, l'avvocato successivo all'elenco \u00e8 sostituito e prende il suo posto. L'avvocato deve agire nell'esercizio delle sue funzioni, conformemente al codice degli avvocati (legge 4194\/2013, \u0384 208). Se la recidiva non completa il pre-audit e non consegna il fascicolo entro il termine, la cancelleria del tribunale competente trasmette all'organo disciplinare dell'ordine degli avvocati interessato informazioni sull'inadempimento delle sue funzioni e si applicano gli articoli da 146 a 159 del codice degli avvocati. Nel caso dell'undicesimo comma, l'avvocato pu\u00f2 essere escluso per un periodo massimo di un (1) anno dall'iscrizione nell'elenco di cui al quinto comma.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Il pubblico ministero di primo grado, d\u2019ufficio o su richiesta dell\u2019autorit\u00e0 di controllo, nonch\u00e9 qualsiasi terzo avente un interesse legittimo, ha il diritto di opporsi all\u2019ordine di accettazione di una domanda di registrazione di un\u2019associazione o di modifica del suo statuto.\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 34<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Procedura di pubblicazione dei testamenti \u2013 Modifica dell'articolo 808 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 808 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo alla procedura di pubblicazione dei testamenti, apporta le seguenti modifiche: a) \u00e8 aggiunto un titolo, b) il paragrafo 1 \u00e8 sostituito, c) al paragrafo 3, lettera c bis), al primo comma, il termine \u00abmagistrato\u00bb \u00e8 sostituito dai termini \u00abgiudice del tribunale monocratico di primo grado\u00bb, c ter) al secondo comma, il termine \u00abmagistrato\u00bb \u00e8 sostituito dal termine \u00abgiudice\u00bb, d) al paragrafo 4, d bis) il termine \u00abmagistrato\u00bb \u00e8 sostituito dai termini \u00abgiudice del tribunale monocratico di primo grado\u00bb, d ter) il termine \u00abmagistrato\u00bb \u00e8 sostituito dai termini \u00abgiudice monocratico di primo grado\u00bb, e) al paragrafo 6, primo comma, il termine \u00abmagistrato\u00bb \u00e8 sostituito dai termini \u00abgiudice monocratico di primo grado\u00bb e l\u2019articolo 808 \u00e8 cos\u00ec modificato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 808<\/p>\n\n\n\n<p>Procedura per la pubblicazione dei testamenti<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>La pubblicazione di un testamento avviene registrandolo integralmente nel verbale firmato dal giudice del tribunale monocratico di primo grado, nel quale sono attestati tutti i suoi vizi esterni.<\/li>\n\n\n\n<li>Un testamento \u00e8 pubblicato da un posto consolare dal console che redige un verbale da lui firmato e, in caso di testamento olografico, dalla persona che lo ha consegnato.<\/li>\n\n\n\n<li>La dichiarazione di testamento olografico in qualit\u00e0 di signora \u00e8 resa con atto del giudice del tribunale monocratico di primo grado responsabile della pubblicazione del testamento, a condizione che sia probabile che la scrittura e la firma del testatore siano autentiche. Quando il testamento \u00e8 stato pubblicato da un'autorit\u00e0 consolare, il giudice del tribunale successorio \u00e8 competente a dichiararlo giudice principale. Se un testamento olografico designa come unico erede una persona che non \u00e8 il coniuge del testatore o che non ha un rapporto di almeno quarto grado con il testatore, \u00e8 ordinata una perizia grafologica per dimostrare l'autenticit\u00e0 della scrittura e della firma del testatore. In questo caso, lo Stato greco deve essere convocato almeno sessanta (60) giorni prima della riunione.<\/li>\n\n\n\n<li>Le copie dei testamenti pubblici pubblicati e gli originali dei testamenti segreti o straordinari o olografici, con i relativi allegati, sono datati e firmati dal giudice del tribunale monocratico di primo grado o dal console e conservati negli archivi del tribunale monocratico di primo grado o del consolato.<\/li>\n\n\n\n<li>Copie del verbale della pubblicazione del testamento sono inviate senza indebito ritardo dalla cancelleria del tribunale o del consolato alla cancelleria del tribunale di primo grado di Atene, nonch\u00e9 alla cancelleria del tribunale di primo grado dell'ultimo domicilio o residenza del testatore e sono conservate nei loro archivi.<\/li>\n\n\n\n<li>Copie dei testamenti e delle revoche dei testamenti pubblicati all'estero possono essere presentate ad un'autorit\u00e0 consolare greca o alla cancelleria di un tribunale monocratico di primo grado. L'autorit\u00e0 consolare o il registro che riceve le copie redigono su di esse uno strumento di deposito con l'indicazione di quanto \u00e8 stato depositato, della persona che lo ha depositato e della data del deposito. Queste copie devono essere certificate dall'autorit\u00e0 straniera che ha pubblicato il testamento. Se sono scritti in tutto o in parte in una lingua straniera, una traduzione in greco della parte di lingua straniera di essi, effettuata dal Ministero degli Affari Esteri, da un'autorit\u00e0 consolare greca o da un avvocato, deve essere allegata al momento del deposito. Copie di tali documenti sono inviate senza indugio, dal console che li ha ricevuti o dalla cancelleria del tribunale, alla cancelleria del tribunale distrettuale di Atene.\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 35<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Rilascio del certificato \u2013 Modifica dell'articolo 819 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 819 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo al rilascio di un certificato successorio, apporta le seguenti modifiche: a) \u00e8 aggiunto un titolo, b) al paragrafo 1, lettera b bis), al primo comma, il termine \u00abtribunale\u00bb \u00e8 sostituito dal termine \u00abtribunale\u00bb, b ter) al secondo comma, il termine \u00abretribuzione\u00bb \u00e8 sostituito dal termine \u00abcompensazione\u00bb, c) al paragrafo 2, al quarto comma, il termine \u00abriceve\u00bb \u00e8 sostituito dai termini \u00abnotificato dalla cancelleria per ricevere\u00bb, d) al paragrafo 3, primo comma, i termini \u00abil giudice di pace determina l\u2019udienza\u00bb sono sostituiti dai termini \u00abl\u2019udienza identificata\u00bb e l\u2019articolo 819 \u00e8 cos\u00ec redatto:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 819<\/p>\n\n\n\n<p>Rilascio del certificato<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Il certificato successorio (certificato di successione) \u00e8 rilasciato a seguito di un atto di un avvocato, un membro dell'ordine degli avvocati del distretto del tribunale distrettuale del tribunale delle successioni, su richiesta, che \u00e8 depositato presso il tribunale delle successioni dall'erede o dal fiduciario o dal legatario o dall'esecutore testamentario e che \u00e8 distaccato in un'area speciale del negozio del tribunale per un periodo di dieci (10) giorni. La domanda di cui al primo comma \u00e8 firmata da un avvocato delegato ed \u00e8 corredata della relativa cambiale e di una cambiale speciale per il pagamento anticipato dell'indennizzo all'avvocato di cui al primo comma, emessa dall'ordine degli avvocati di cui l'avvocato di cui sopra \u00e8 membro. Qualora lo Stato, gli enti locali, gli enti di sicurezza sociale o altre persone giuridiche di diritto pubblico presentino la domanda di cui al primo comma, essi versano la met\u00e0 dell'indennizzo previsto per l'avvocato di cui al primo comma che emette l'atto.<\/li>\n\n\n\n<li>L'avvocato \u00e8 nominato da un elenco redatto e trasmesso, prima dell'inizio di ogni anno giudiziario, alla cancelleria del tribunale dall'Ordine degli avvocati e nominato, secondo l'ordine dell'elenco, dal cancelliere del tribunale nell'atto di deposito della relativa domanda. L'avvocato \u00e8 informato dalla cancelleria del tribunale per posta elettronica, riceve, su supporto cartaceo o elettronico, la domanda e i documenti di accompagnamento dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, prima frase, e fatta salva la quarta frase, su cui pu\u00f2 chiedere chiarimenti e integrazioni. Se non sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 1956 sul significato del certificato, 1957 sul contenuto della domanda di certificato, 1958, 1959, 1960 su pi\u00f9 eredi e 1961 sul contenuto del certificato successorio ai sensi del codice civile, l'avvocato emette una decisione di rigetto della domanda. Se l'avvocato nominato rifiuta o gli \u00e8 impedito per qualsiasi motivo di riprendere l'emissione dell'atto o se muore o se non emette l'atto entro trenta (30) giorni dal giorno successivo a quello in cui la cancelleria gli ha notificato di ricevere l'istanza e i documenti, l'avvocato successivo nell'elenco \u00e8 sostituito e sostituisce.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>L'avvocato deve agire nell'esercizio delle sue funzioni, conformemente al codice degli avvocati (legge 4194\/2013, \u0384 208). Se non emette l'atto entro il termine stabilito, la cancelleria del tribunale competente trasmette all'organo disciplinare dell'ordine degli avvocati interessato informazioni sull'inadempimento delle sue funzioni e si applicano gli articoli da 146 a 159 del codice degli avvocati. Nel caso del quinto comma, l'avvocato pu\u00f2 essere escluso per un periodo massimo di un (1) anno dall'iscrizione nell'elenco di cui al secondo comma.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Se un terzo interviene entro il termine di cui al paragrafo 1, prima frase, \u00e8 fissata una data per l'audizione al fine di emettere una decisione in merito. L'esercizio dell'intervento di cui al primo comma sospende l'operazione e il rilascio del certificato.<\/li>\n\n\n\n<li>Il certificato (certificato successorio) \u00e8 rilasciato dal cancelliere dell'organo giurisdizionale presso il quale \u00e8 stata presentata la domanda e viene consegnato alla persona che ne ha fatto domanda con ricevuta di ritorno, conservata negli archivi dell'organo giurisdizionale. Se il rilascio del certificato \u00e8 disposto dal giudice del ricorso, il certificato \u00e8 rilasciato dal cancelliere del giudice di primo grado, al quale \u00e8 inviata senza indebito ritardo una copia della decisione.\u00bb;<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 36<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Trovare un testamento o documenti \u2013 Sostituzione dell'articolo 828 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 828 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo alla ricerca di un testamento o di documenti, apporta le seguenti modifiche: a) \u00e8 aggiunto un titolo; b) il secondo e il terzo comma sono sostituiti e l'articolo 828 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 828<\/p>\n\n\n\n<p>Trovare un testamento o documenti<\/p>\n\n\n\n<p>Se qualcuno dei presenti al sigillo afferma che esiste un testamento o un altro documento importante, il sigillante deve indagare, se del caso. Se il testamento viene trovato, il notaio che agisce in qualit\u00e0 di sigillo lo riceve e lo invia senza indebito ritardo al tribunale responsabile della sua pubblicazione. Se viene rinvenuto un altro documento importante, il notaio che agisce in qualit\u00e0 di sigillante lo riceve e il giudice del tribunale monocratico di primo grado ne ordina la consegna all\u2019avente diritto o, fino all\u2019accertamento dell\u2019avente diritto, la conservazione nella cancelleria del tribunale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 37<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Relazione di timbratura \u2013 Modifica dell'articolo 830 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 830 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo al verbale di chiusura, apporta le seguenti modifiche: a) \u00e8 aggiunto un titolo, b) al primo comma, il termine \"magistrato\" \u00e8 sostituito dal termine \"giudice\" e l'articolo 830, dopo i miglioramenti giuridici, recita come segue:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 830<\/p>\n\n\n\n<p>Rapporto di sigillatura<\/p>\n\n\n\n<p>Sulla sigillatura \u00e8 redatto un verbale che, oltre alle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 117, deve indicare 1) la decisione del giudice che ordina la sigillatura, 2) una descrizione dei locali in cui sono stati apposti i sigilli, 3) una descrizione dei documenti di cui all'articolo 828 e l'indicazione delle persone alle quali sono stati consegnati, 4) qualsiasi accusa o contestazione a coloro che erano presenti alla sigillatura e tutto ci\u00f2 che \u00e8 venuto a conoscenza del sigillante, e 5) una conferma che il sigillante ha ricevuto le chiavi, che ha effettuato la perquisizione di cui all'articolo 829, paragrafo 3, e il risultato della stessa. Se nell\u2019appartamento non vi sono elementi mobili da sigillare, ci\u00f2 deve essere indicato nel verbale.\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 38<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Apertura e risigillatura \u2013 Modifica dell'articolo 831 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 831 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo all'apertura e alla risigillatura, apporta le seguenti modifiche: a) \u00e8 aggiunto un titolo, b) al paragrafo 1, prima frase, le parole \"il magistrato che ha disposto il suggellamento\" sono sostituite dalle parole \"il tribunale della circoscrizione in cui \u00e8 stato disposto il suggellamento\", c) al paragrafo 2, c) le parole \"Il magistrato all'udienza che nomina \u00e8 tenuto a ordinare la convocazione della persona che ha chiesto il suggellamento, nonch\u00e9 di coloro che hanno partecipato\" sono sostituite dalle parole \"La persona che ha richiesto il suggellamento \u00e8 chiamata durante l'udienza, cos\u00ec come i presenti\", cb) le parole \"pu\u00f2 ordinare la convocazione di coloro\" sono sostituite dalle parole \"possono essere convocati\" e l'articolo 831 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 831<\/p>\n\n\n\n<p>Sigillatura e risigillatura<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Se la conservazione della sigillatura non \u00e8 necessaria o deve essere fatto un inventario, il tribunale del distretto in cui \u00e8 stata ordinata la sigillatura, su richiesta di chiunque abbia un interesse legittimo o d'ufficio, ordina la chiusura. Unsealing e ri-sigillatura pu\u00f2 anche essere ordinato per prevenire il pericolo o per un altro motivo importante.<\/li>\n\n\n\n<li>La persona che ha chiesto il suggellamento \u00e8 convocata all\u2019udienza, cos\u00ec come coloro che hanno partecipato all\u2019udienza e, se il suggellamento \u00e8 stato effettuato su un bene immobile, possono essere convocati coloro che possono essere eredi, fiduciari, legatari ed esecutori testamentari\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 39<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Esame dei sigilli \u2013 Modifica dell'articolo 835 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 835 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo all'esame dei sigilli, \u00e8 cos\u00ec modificato: a) \u00e8 aggiunto un titolo, b) il paragrafo 2 \u00e8 sostituito, c) al paragrafo 3, i termini \"il giudice di pace\" sono sostituiti dai termini \"il tribunale\" e l'articolo 835 recita:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 835<\/p>\n\n\n\n<p>Esame dei sigilli<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Il sigillante deve esaminare lo stato dei sigilli apposti.<\/li>\n\n\n\n<li>Se i sigilli apposti non sono intatti, il notaio che effettua lo sgancio interrompe ogni ulteriore azione e ne informa immediatamente per iscritto l'organo giurisdizionale che ha ordinato lo sgancio.<\/li>\n\n\n\n<li>Nei casi di cui al paragrafo 2, il giudice si reca senza indebito ritardo nel luogo in cui i sigilli sono stati apposti, ne conferma le condizioni e, con decisione, ordina qualsiasi misura che ritenga opportuna\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 40<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Controversie sorte durante la sigillatura, la dis sigillatura o l'inventario \u2013 Modifica dell'articolo 841 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 841 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo alle controversie insorte durante la sigillatura, la dis sigillatura o l'inventario, apporta le seguenti modifiche: a) \u00e8 aggiunto un titolo, b) al paragrafo 1, i termini \u00abil magistrato\u00bb sono sostituiti dai termini \u00abl'organo giudiziario interessato\u00bb, c) al paragrafo 2, secondo comma, c bis) i termini \u00abil magistrato\u00bb sono sostituiti dai termini \u00abl'organo giudiziario\u00bb, c ter) sono aggiunti i termini \u00abl'ordine o\u00bb, d) al paragrafo 3, sono aggiunti i termini \u00abgli ordini o\u00bb e l'articolo 841 \u00e8 cos\u00ec modificato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 841<\/p>\n\n\n\n<p>Differenze che sorgono durante la sigillatura, la disigillatura o l'inventario<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Qualsiasi controversia o difficolt\u00e0 che sorga durante la sigillatura, la dis sigillatura o l'inventario sar\u00e0 giudicata dal tribunale che li ha ordinati.<\/li>\n\n\n\n<li>Il notaio che effettua la sigillatura, la disigillatura e l'inventario decide in via provvisoria in merito alle controversie o alle difficolt\u00e0 incontrate nella loro esecuzione e la sua decisione \u00e8 registrata nella relazione ed eseguita immediatamente. Chiunque abbia un interesse legittimo pu\u00f2 chiedere all'organo giudiziario di cui al paragrafo 1 di revocare tale ordinanza o decisione e di ripristinare lo status quo ante.<\/li>\n\n\n\n<li>Le ordinanze o decisioni emesse a norma del paragrafo 1 hanno effetto provvisorio, non incidono sulla causa principale e l\u2019organo giurisdizionale competente a disporre misure provvisorie, comprese misure cautelari, pu\u00f2 modificarle o revocarle.\u00bb;<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>CAPITOLO H\u00bb<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>ESECUZIONE \u2013 MODIFICA DELL'OTTO LIBRO<\/strong><strong>&nbsp;CODICE DELLA PROCEDURA CIVILE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 41<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Definizione del valore dei prodotti fungibili \u2013 Modifica dell'articolo 917<\/strong>&nbsp;<strong>Codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>917 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo all'esecuzione forzata di merci sostitutive: a) \u00e8 aggiunto un titolo, b) il secondo comma \u00e8 soppresso e l'articolo 917 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 917<\/p>\n\n\n\n<p>Definizione del valore degli elementi fungibili<\/p>\n\n\n\n<p>Quando l\u2019oggetto dell\u2019esecuzione \u00e8 sostituito da un bene e il suo valore in denaro deve essere determinato ai fini dell\u2019esecuzione forzata, il valore dell\u2019oggetto dell\u2019esecuzione \u00e8 determinato con decisione del giudice monocratico di primo grado, che si pronuncia nei procedimenti in materia di propriet\u00e0 di cui agli articoli 614 e seguenti\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Articolo 42<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Difesa contro l'esecuzione \u2013 Modifica dell'articolo 933, paragrafo 1, del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019articolo 933, paragrafo 1, prima frase, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), all\u2019atto della presentazione di un\u2019opposizione all\u2019esecuzione, i termini \u00abTribunale distrettuale, se il titolo esecutivo \u00e8 stato rilasciato da tale giudice, e giudice monocratico di primo grado in qualsiasi altro caso\u00bb sono sostituiti dai termini \u00abTribunale monocratico di primo grado\u00bb e il paragrafo 1 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"1. Le obiezioni della parte contro la quale \u00e8 chiesta l'esecuzione e di qualsiasi creditore avente un interesse legittimo in merito alla validit\u00e0 del titolo esecutivo, del procedimento di esecuzione o del credito possono essere presentate solo mediante opposizione proposta dinanzi all'organo giurisdizionale monocratico di primo grado. Se pi\u00f9 obiezioni sono presentate con documenti separati, tutte devono essere determinate e ascoltate nella stessa udienza dalla cancelleria. Ulteriori motivi di opposizione possono essere proposti solo mediante un atto separato depositato presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale cui \u00e8 rivolta l'opposizione, in base al quale viene redatta una relazione e notificata all'opponente, in ogni caso almeno otto (8) giorni prima dell'udienza. L'opposizione all'asta \u00e8 diretta, con pena di inammissibilit\u00e0, contro il creditore che chiede l'esecuzione e l'aggiudicatario. In caso di offerta congiunta, l\u2019opposizione \u00e8 presentata da tutti e contro tutti gli offerenti\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 43<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sequestro nelle mani di un terzo \u2013 Modifica dell\u2019articolo 983, paragrafo 1, del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 983, paragrafo 1, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo alla notificazione di un atto di sequestro nelle mani di un terzo, apporta le seguenti modifiche: i termini \u00abnel distretto dello stesso tribunale distrettuale o presso la sede del tribunale distrettuale\u00bb sono sostituiti dai termini \u00abnel distretto dello stesso tribunale distrettuale\u00bb; b) i termini \u00abtribunale locale\u00bb sono sostituiti dai termini \u00abgiudice di primo grado\u00bb e il paragrafo 1 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n\n\n\n<p>\"1. Il sequestro nelle mani di un terzo \u00e8 effettuato notificando al terzo e alla persona contro la quale \u00e8 chiesta l\u2019esecuzione un atto che deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all\u2019articolo 118, a) una descrizione precisa del titolo esecutivo e del credito in base al quale \u00e8 effettuato il sequestro, b) l\u2019importo per il quale \u00e8 imposto il sequestro, c) una condanna del terzo a non pagare alla persona contro la quale \u00e8 stata eseguita l\u2019esecuzione, d) la nomina di un rappresentante residente nella circoscrizione dello stesso giudice di primo grado del domicilio del terzo se la persona per la quale \u00e8 stata eseguita l\u2019esecuzione non risiede nella circoscrizione del giudice di primo grado del domicilio del terzo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 44<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Raccolta di prove di beni sequestrati da parte di un ufficiale giudiziario \u2013 Modifica dell'articolo 995 del codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sono aggiunti i commi 10 e 11 dell'articolo 995, comma 4, del codice di procedura civile (decreto del Presidente della Repubblica n. 503\/1985) relativo alla notifica del verbale di sequestro e il comma 4 recita:<\/p>\n\n\n\n<p>\"4. L'ufficiale giudiziario deve, entro venti (20) giorni dal sequestro, presentare al banditore il titolo esecutivo, il certificato di notificazione del titolo esecutivo, il certificato di sequestro e le relazioni della sua notificazione al debitore, al terzo proprietario o possessore e all'anagrafe ipotecaria o a chi tiene il registro o l'anagrafe, il certificato di gravame, nonch\u00e9, in formato cartaceo e digitale, la relazione di valutazione del valutatore certificato ai sensi del decreto presidenziale 59\/2016. Il banditore redige una relazione al riguardo. Un estratto del verbale di sequestro, compresi i nomi della parte a favore e della parte contro la quale \u00e8 chiesta l'esecuzione e il loro numero di identificazione fiscale e, nel caso di persone giuridiche, il loro nome e il loro numero di identificazione fiscale, una descrizione sommaria del bene sequestrato in base al tipo, all'ubicazione, ai limiti e alla portata, nonch\u00e9 gli elementi e gli eventuali allegati che confiscano, nonch\u00e9 l'indicazione dei mutui ipotecari o delle prenotazioni sul bene, il prezzo della prima offerta, l'importo per il quale \u00e8 effettuato il sequestro, le condizioni dell'asta stabilite dalla parte a favore dell'esecuzione e comunicate all'ufficiale giudiziario con l'ordine di esecuzione ai sensi dell'articolo 927 e il nome e l'indirizzo del banditore, nonch\u00e9 il luogo, il giorno e l'ora dell'asta, sono emessi dall'ufficiale giudiziario e pubblicati da quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo al sequestro sul sito web di pubblicazione dell'asta del Bollettino delle pubblicazioni giudiziarie dell'istituto nazionale di sicurezza sociale elettronica (e-FKA). L'estratto comprende anche l'attestato dell'ufficiale giudiziario, relativo all'impossibilit\u00e0 di nominare un notaio nel luogo dell'esecuzione o la Regione del Consiglio notarile nel luogo dell'esecuzione. L'estratto \u00e8 notificato o comunicato entro lo stesso termine al terzo proprietario o possessore e ai creditori ipotecari. L'asta non pu\u00f2 aver luogo senza l'espletamento delle formalit\u00e0 di cui ai commi precedenti, pena l'invalidit\u00e0. L'ufficiale giudiziario consegna al banditore, in forma elettronica, le fotografie del bene sequestrato, che riceve durante la sua visita in loco. La loro ricezione da parte del banditore \u00e8 menzionata nella relazione di cui sopra. Le informazioni contenute nell'estratto della relazione di sequestro, nonch\u00e9 la relazione del valutatore certificato e le fotografie sono pubblicate dal banditore sul sistema d'asta elettronico. Oltre alle informazioni di cui sopra, l'ufficiale giudiziario pu\u00f2 raccogliere qualsiasi altra informazione e documento indicativo del valore dell'immobile sequestrato, come permessi di costruzione, diagrammi topografici e planimetrie, e consegnarli al banditore che li pubblica sullo stesso sito web entro trenta (30) giorni prima dell'asta. Tutti i servizi pubblici competenti e i notai sono tenuti a rilasciare tali documenti all\u2019ufficiale giudiziario\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 45<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Competenza del notaio a organizzare un'asta per via elettronica \u2013 Modifica dell'articolo 998, paragrafi 1 e 4<\/strong>&nbsp;<strong>Codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>All\u2019articolo 998, paragrafo 1, seconda frase, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo all\u2019asta elettronica dei beni sequestrati, sono aggiunti i termini \u00abo, sebbene ci\u00f2 non sia possibile, dell\u2019associazione notarile di una regione limitrofa\u00bb, e il paragrafo 1 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>\"1. Il bene sequestrato \u00e8 messo all'asta per via elettronica dinanzi al notaio del distretto di ricorso in cui si trova il bene. Se, per qualsiasi motivo, non \u00e8 possibile nominare un notaio nel luogo dell'esecuzione (sequestro), i beni sequestrati sono messi all'asta dinanzi a un notaio nominato nel distretto della camera dei notai nel luogo dell'esecuzione o, sebbene ci\u00f2 non sia possibile, dinanzi alla camera dei notai in un distretto limitrofo o, sebbene ci\u00f2 non sia possibile, dinanzi alla camera dei notai nella capitale dello Stato. L\u2019articolo 959 si applica anche alla vendita all\u2019asta di beni immobili.\u00bb;<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li>L\u2019articolo 998, paragrafo 4, del codice di procedura civile apporta le seguenti modifiche: al primo comma, aa) i termini \"pi\u00f9 tribunali distrettuali\" sono sostituiti dai termini \"pi\u00f9 tribunali distrettuali\" e ab) i termini \"dei tribunali distrettuali di cui sopra\" sono sostituiti dai termini \"dei tribunali distrettuali di cui sopra\"; b) al secondo comma, i termini \"tribunale distrettuale\" sono sostituiti dai termini \"giudice di primo grado\" e il paragrafo 4 va letto come segue:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>\"4. Se il bene sequestrato si trova nel distretto di diversi tribunali distrettuali, l'asta \u00e8 condotta, a scelta della parte che chiede l'esecuzione, nel distretto di uno dei suddetti tribunali distrettuali. Se l'asta pu\u00f2 essere tenuta elettronicamente in uno solo di essi, il distretto del tribunale di primo grado in questione deve essere scelto e se, per qualsiasi motivo, non pu\u00f2 essere tenuto in nessuno di essi, deve essere scelto il distretto dell'associazione notarile della capitale dello Stato. Il giudice competente a dirimere le controversie derivanti dallo svolgimento dell\u2019asta \u00e8 il giudice del luogo dell\u2019esecuzione.\u00bb;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>articolo<\/strong><strong>&nbsp;46<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Aste pubbliche obbligatorie \u2013 Modifica dell'articolo 1005, paragrafo 1<\/strong><strong>&nbsp;Codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>All'articolo 1005, comma 1, del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo al pagamento del ricavato dell'asta da parte dell'aggiudicatario e alla sintesi della relazione di aggiudicazione, \u00e8 aggiunta una terza frase, il cui comma 1 recita:<\/p>\n\n\n\n<p>\"1. Una volta che l'aggiudicatario ha pagato l'asta e il canone d'uso, il banditore gli fornisce una sintesi della relazione di aggiudicazione. Con l\u2019aggiudicazione e dopo aver trascritto la sintesi della relazione di aggiudicazione, l\u2019aggiudicatario acquisisce il diritto che aveva la persona nei confronti della quale \u00e8 stata effettuata la prestazione. Le disposizioni che prevedono che l'obbligo di fornire energia elettrica, irrigazione, acqua o gas naturale sia a carico dell'avente causa speciale del bene mobile o immobile principale non si applicano a un'asta pubblica obbligatoria.\";<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 4<\/strong><strong>7<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Procedura d'asta volontaria \u2013 Modifica dell'articolo 1021<\/strong><strong>&nbsp;Codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'articolo 1021 del codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, \u0384 182), relativo all'asta volontaria, apporta le seguenti modifiche: a) \u00e8 aggiunto un titolo, b) al quinto comma, i termini \"o, sebbene ci\u00f2 non sia possibile, un distretto contiguo\", c) al sesto comma, il termine \"tribunale distrettuale\" \u00e8 sostituito dai termini \"giudice monocratico di primo grado\" e l'articolo 1021 recita come segue:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 1021<\/p>\n\n\n\n<p>Procedura d'asta volontaria<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Se, in forza di una disposizione di legge o di una decisione giudiziaria o di un accordo tra le parti, si tiene un'asta volontaria dinanzi a un notaio, il procedimento inizia con una relazione descrittiva redatta da un ufficiale giudiziario e contenente le disposizioni dell'articolo 955, paragrafo 1, nel caso di beni mobili o dell'articolo 995, paragrafo 1, nel caso di beni immobili. Le aste volontarie si svolgono secondo la procedura di cui all'articolo 959 per i beni mobili o all'articolo 998 per i beni immobili. Inoltre, si applicano mutatis mutandis l'articolo 954, paragrafo 4, l'articolo 955, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 955, paragrafo 2, gli articoli 965, 966 e 967, paragrafo 1, l'articolo 969, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 995, paragrafo 4, l'articolo 1002, l'articolo 1003, paragrafi 1, 2 e 4, l'articolo 1004, l'articolo 1005, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 1010. L'asta volontaria ha luogo dinanzi a un notaio del distretto in cui si trova il bene mobile o immobile. Se per qualsiasi motivo non \u00e8 possibile nominare un notaio nel distretto in cui si trovano i beni mobili o immobili, l'asta si svolge dinanzi a un notaio nominato nel distretto della camera dei notai nel luogo dell'esecuzione o, se ci\u00f2 non \u00e8 possibile, in un distretto limitrofo o, se ci\u00f2 non \u00e8 possibile, presso la camera dei notai nella capitale dello Stato. Se l\u2019asta volontaria si svolge secondo la procedura di cui all\u2019articolo 959, con l\u2019accordo delle parti o con decisione del giudice monocratico di primo grado del distretto in cui si trova l\u2019immobile, emessa secondo la procedura di cui agli articoli 686 e seguenti, pu\u00f2 essere designata un\u2019altra sede d\u2019asta su richiesta di chiunque abbia un interesse legittimo\u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>CAPITOLO I<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>DISPOSIZIONI FINALI \u2013 ABROGATE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>articolo<\/strong>&nbsp;48<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disposizioni finali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>l\u2019articolo 13, paragrafo 2, dell\u2019articolo 53 sui casi di inammissibilit\u00e0 di una domanda di esclusione di giudici e pubblici ministeri, l\u2019articolo 61 sull\u2019impossibilit\u00e0 di istituire un organo giurisdizionale a seguito dell\u2019accettazione di una domanda di esclusione di un giudice, l\u2019articolo 192 sulla liquidazione delle spese processuali in caso di accettazione o revoca di un atto processuale o della rinuncia a tale atto o all\u2019intero processo, l\u2019articolo 241 sul rinvio una tantum dell\u2019udienza a un\u2019udienza successiva per importanti motivi, l\u2019articolo 256 sul contenuto del verbale di udienza, l\u2019articolo 304, paragrafo 1, sul progetto di decisione, l\u2019articolo 512 sull\u2019irrevocabilit\u00e0 delle decisioni che si pronunciano nel procedimento per controversie di modesta entit\u00e0, l\u2019articolo 538 sulla riapertura, l\u2019articolo 552 sull\u2019annullamento, l\u2019articolo 618 sul pagamento dei canoni di locazione non pagati; l\u2019articolo 622A, paragrafo 6, sulle controversie relative a onorari, risarcimenti e costi, L'articolo 686, paragrafo 6, sulla domanda di provvedimenti provvisori, e l'articolo 750, sulla comparizione del pubblico ministero all'udienza in un procedimento non contenzioso, il codice di procedura civile (decreto presidenziale 503\/1985, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 182), il riferimento al giudice di pace \u00e8 soppresso.<\/li>\n\n\n\n<li>All\u2019articolo 55, paragrafo 3, relativo all\u2019esclusione dei giudici e degli impiegati della cancelleria dell\u2019organo giurisdizionale, all\u2019articolo 61, relativo all\u2019impossibilit\u00e0 di istituire l\u2019organo giurisdizionale a seguito dell\u2019accettazione di una domanda di esclusione di un giudice, all\u2019articolo 122, paragrafo 3, relativo agli organi di servizio, all\u2019articolo 150, relativo alla riduzione dei termini, all\u2019articolo 232, relativo all\u2019introduzione di un ricorso per udienza, all\u2019articolo 237, paragrafi 5 e 8, relativo al termine per la presentazione delle proposte e dei documenti giustificativi, alla confutazione e al completamento, all\u2019articolo 243, relativo alla sostituzione di un giudice per motivi importanti, all\u2019articolo 317, paragrafo 3, relativo alla domanda di rettifica o di interpretazione di una decisione, all\u2019articolo 487, paragrafo 2, relativo alla distribuzione effettiva a sorte, all\u2019articolo 686, paragrafi 2 e 4, relativo alla domanda di provvedimenti provvisori, all\u2019articolo 687, paragrafo 2, relativo all\u2019udienza di una domanda di provvedimenti provvisori senza il coinvolgimento di un impiegato, il codice di procedura civile, il riferimento al magistrato \u00e8 soppresso.<\/li>\n\n\n\n<li>Articolo 782, paragrafo 1, sull\u2019accertamento dei fatti mediante decisione giudiziaria, articolo 789 sulla convocazione di una riunione cooperativa, articolo 790 sulla nomina di un liquidatore cooperativo, articolo 792 sull\u2019autorizzazione alla vendita o alla costituzione in pegno, articolo 793 sulla nomina di un agente di deposito a garanzia, articolo 794 sulla nomina di un perito, articolo 797 sull\u2019autorizzazione a compiere atti specifici, articolo 798 sull\u2019autorizzazione a compiere atti diversi da quelli di cui agli articoli 792 e 797, articolo 829, paragrafo 2, sulla nomina di un agente di deposito a garanzia, articolo 843, paragrafo 2, sul rifiuto di prestare giuramento e sulla mancata comparizione, articolo 851, paragrafo 2, sull\u2019invito a dichiarare un diritto, articolo 861 sul giuramento di conferma; articolo 862, paragrafo 2, sulla fissazione di un termine per prestare giuramento, articolo 864, sul rifiuto di prestare giuramento e sulla mancata comparizione, e articolo 865, sul successivo giuramento, del codice di procedura civile, in cui si fa riferimento il giudice di pace.<\/li>\n\n\n\n<li>L\u2019articolo 94, paragrafo 2, sulla rappresentanza in tribunale senza avvocato, l\u2019articolo 622A, paragrafo 5, sulle controversie relative agli onorari, al risarcimento e alle spese, l\u2019articolo 809 sui registri testamentari, l\u2019articolo 810, sul giudice della successione, l\u2019articolo 888 sull\u2019assunzione delle prove, l\u2019articolo 941 sui mezzi di esecuzione in caso di obbligo di consegna o restituzione di determinati beni mobili o di una quantit\u00e0 di determinati beni mobili, l\u2019articolo 956, paragrafi 4 e 6, sul sequestro dei beni sequestrati, l\u2019articolo 962, sui beni sequestrati che possono essere danneggiati, l\u2019articolo 988, paragrafo 2, sul sequestro nelle mani di un terzo, l\u2019articolo 1019, paragrafo 1, sull\u2019annullamento del sequestro e l\u2019articolo 1023, sul sequestro di beni speciali, del codice di procedura civile, che fa riferimento al giudice per le controversie di modesta entit\u00e0, fanno riferimento al giudice monocratico di primo grado.<\/li>\n\n\n\n<li>L'articolo 468, paragrafi 1 e 2, relativo alla proposizione dell'azione nei procedimenti per controversie di modesta entit\u00e0, l'articolo 711 relativo al sequestro nelle mani del debitore, l'articolo 955 relativo alla notifica del sequestro, l'articolo 956 relativo al deposito a garanzia, l'articolo 959, paragrafo 7, relativo alla vendita all'asta di beni mobili, l'articolo 985 relativo al sequestro nelle mani di un terzo e l'articolo 995, paragrafo 2, relativo alla notifica del sequestro, del codice di procedura civile, che fa riferimento al tribunale per le controversie di modesta entit\u00e0, rinviano al giudice di primo grado.<\/li>\n\n\n\n<li>All\u2019articolo 807, paragrafo 1, sulla pubblicazione dei testamenti, all\u2019articolo 826, sulla sigillatura delle merci, all\u2019articolo 827, paragrafi 1 e 4, sul modo in cui le merci sono sigillate, all\u2019articolo 829, paragrafo 1, sulla nomina di un agente di deposito a garanzia e all\u2019articolo 989, su un titolo esecutivo di sequestro nelle mani di un terzo, del codice di procedura civile, che fa riferimento al giudice di pace, si fa riferimento al giudice del tribunale monocratico di primo grado.<\/li>\n\n\n\n<li>All'articolo 617, paragrafo 2, sul decesso della parte, all'articolo 717, paragrafo 1, sul cambiamento della persona del depositario, all'articolo 837 sul rapporto di apertura, all'articolo 838, paragrafo 1, sull'inventario dei beni, all'articolo 929, paragrafo 3, sull'autorizzazione a svolgere un'azione esecutiva di notte, il sabato, la domenica e nei giorni legalmente esenti, all'articolo 943, paragrafo 3, sull'esecuzione di beni immobili, all'articolo 953, sul sequestro di beni mobili, all'articolo 988, paragrafo 1, sul sequestro nelle mani di un terzo e all'articolo 996 sul deposito a garanzia, quando si fa riferimento al magistrato, si fa riferimento al tribunale monocratico di primo grado.<\/li>\n\n\n\n<li>L\u2019articolo 226, paragrafo 3, del codice di procedura civile, che fa riferimento al giudice di pace, fa riferimento al giudice di primo grado.<\/li>\n\n\n\n<li>All'articolo 469, paragrafo 2, del codice di procedura civile, relativo all'esame della domanda, quando si fa riferimento al giudice di pace, si fa riferimento al giudice.<\/li>\n\n\n\n<li>All'articolo 832, sulla nomina di un notaio per l'inventario, all'articolo 833, sulla nomina di persone per la ricezione di articoli, all'articolo 836, paragrafo 2, sull'inventario e l'apertura, e all'articolo 838, paragrafi 1, 3 e 4, sull'inventario, del codice di procedura civile, quando si fa riferimento al giudice di pace, si fa riferimento al giudice.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 49<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Imposta di bollo nelle controversie di lavoro \u2013 Modifica dell\u2019articolo 71 della legge introduttiva al codice di procedura civile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le seguenti modifiche sono apportate all'articolo 71 della legge introduttiva al codice di procedura civile sull'imposta di bollo del tribunale nelle controversie di lavoro: a) \u00e8 aggiunto un titolo, b) al primo comma, i termini \"per l'applicazione della domanda o dell'applicazione fino all'importo della pertinente competenza del tribunale per le controversie di modesta entit\u00e0 rispettivamente\" sono sostituiti dai termini \"per le applicazioni della domanda o dell'applicazione fino all'importo di trentamila (30.000) euro\" e l'articolo 71 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n\n\n\n<p>\"Articolo 71<\/p>\n\n\n\n<p>Imposta di bollo legale nelle controversie di lavoro<\/p>\n\n\n\n<p>Nelle controversie di lavoro e nel procedimento per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento della retribuzione arretrata, l'imposta di bollo prevista dalla legge GPOI\/1912 (A\u0384 3) non \u00e8 pagata per le domande di domanda o di domanda fino a un importo di 30 000 EUR. In caso di controversie di lavoro, nonch\u00e9 di domande di ingiunzione di pagamento della retribuzione non pagata, per le quali \u00e8 versata un'imposta di bollo del tribunale, tale importo \u00e8 fissato al quattro per mille (4\u2030) del valore dell'oggetto dell'azione, della domanda o di altro documento presentato a qualsiasi giudice dello Stato e soggetto all'imposta di bollo del tribunale conformemente alle disposizioni pertinenti.\u00bb<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 50<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disposizione transitoria<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>I ricorsi contro le decisioni dei tribunali uninominali di primo grado in cause non contenziose, che fino all'entrata in vigore della legge 5108\/2024 (\u0391\u0384 65) erano soggetti a una disposizione di legge sotto la giurisdizione dei tribunali locali, sono ora soggetti alla competenza dei tribunali plurinominali di primo grado.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>&nbsp;Articolo 51<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disposizioni abrogate<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'articolo 15 sulle controversie che rientrano nella competenza dei tribunali per le controversie di modesta entit\u00e0, indipendentemente dal valore dell'oggetto della controversia, l'articolo 17A sulla competenza dei tribunali uninominali di primo grado e sui ricorsi contro le decisioni dei tribunali per le controversie di modesta entit\u00e0 nella loro regione, l'articolo 209 sulla domanda di conciliazione da parte del giudice del tribunale per le controversie di modesta entit\u00e0 competente a conoscere dell'azione, l'articolo 214 sulle conseguenze della domanda di conciliazione da parte del giudice del tribunale per le controversie di modesta entit\u00e0 competente a conoscere dell'azione, l'articolo 683 sul tribunale competente per i provvedimenti provvisori e l'articolo 733 sui provvedimenti provvisori in tutti i casi di possesso e possesso, del codice di procedura civile (decreto del Presidente della Repubblica 503\/1985, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 182) sono abrogati.<\/p>\n<\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u03a3\u039a\u039f\u03a0\u039f\u03a3 \u2013 \u0391\u039d\u03a4\u0399\u039a\u0395\u0399\u039c\u0395\u039d\u039f \u03a3\u03ba\u03bf\u03c0\u03cc\u03c2 \u03a3\u03ba\u03bf\u03c0\u03cc\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2 \u039c\u03ad\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03c5\u03c0\u03bf\u03b2\u03bf\u03ae\u03b8\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ad\u03c1\u03b3\u03bf\u03c5 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03b1\u03c1\u03c7\u03ce\u03bd, \u03b7 \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03bb\u03ae \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03ac\u03c7\u03c5\u03bd\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03ae\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03bf\u03c3\u03cd\u03bd\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03b2\u03b5\u03bb\u03c4\u03af\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03bf\u03b9\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03b5\u03c7\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03c9\u03bd \u03c5\u03c0\u03b7\u03c1\u03b5\u03c3\u03b9\u03ce\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c0\u03bf\u03bb\u03af\u03c4\u03b5\u03c2, \u03b9\u03b4\u03af\u03c9\u03c2 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03c0\u03bf\u03c6\u03c5\u03b3\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b8\u03c5\u03c3\u03c4\u03ad\u03c1\u03b7\u03c3\u03b7\u03c2 \u03ad\u03ba\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03b1\u03c0\u03bf\u03c6\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd, \u03bc\u03ad\u03c3\u03c9 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03bd\u03b1\u03c1\u03bc\u03cc\u03bd\u03b9\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1 \u03a0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u0394\u03b9\u03ba\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03af\u03b1\u03c2 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03bd \u03bd. 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